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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 265/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 265 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1
30.11. o – Sant'Angelo di Roccalvecce, Via Umberto n.47, rappresentato e difeso, per espresso mandato rilasciato con atto separato ed allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cipriana Contu del Foro di Viterbo (Cod. Fisc.: ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Viterbo, Via I. Garbini n.51 (fax: 0761.253175 – pec: Email_1 Email_2
[...]
RICORRENTI E
(P.IVA = , Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Viterbo, Strada Vallebona n.6/A, in persona del legale rappresentate e amministratore UN SI. , nato a [...] il [...] e CP_3 residente in [...] (Cod. Fisc.:
) domicilio digitale: C.F._3 Email_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.2.2024 ha adito questo tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 17.05.2022 al 5.08.2022 in qualità di operaio generico, 1 Livello Retributivo CCNL Edilizia – Piccola Industria, in virtù di contratto a tempo determinato della durata di due mesi (scadenza 16.07.2022); di aver operato sotto le direttive di e di CP_3 aver lavorato otto ore al giorno per 18 giorni nel mese di giugno e tutti i giorni con il medesimo orario nel mese di luglio;
di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione del suo inquadramento (ovvero la somma globale di € 1993,02) e di essere quindi rimasto creditore della società per l'importo di € 3.846,94 (di cui € 296,83 a titolo di TFR) come da conteggi allegati. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo
“Accertare e dichiarare che dal 17.05.2022 al 5.08.2022 è intercorso tra il SI. e la Parte_1
., in persona del legale rapp.te pt, un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare Controparte_4
e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente alle dipendenze della , per il Controparte_4 periodo lavorativo rientrano nel CCNL Edilizia - Artigianato, 1° Livello retributivo, Accertare e dichiarare che nel periodo giugno 2022/agosto 2022 la ha omesso di versare Controparte_4 al SI. tutte le retribuzioni effettivamente dovute ed il TFR e per l'effetto e per l'effetto Parte_1 condannare , con sede legale in Viterbo, Strada Vallebona Controparte_2
n.6/A, in persona del legale rappresentate e amministratore UN SI. , nato a [...]
CO il 10.10.1983 e residente in [...] (Cod. Fisc.: ) al pagamento in favore del ricorrente della somma C.F._3 complessiva di € 3.846,94 (tremilaottocentoquarantasei/94) o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive e TFR, così come specificato dai conteggi sindacali, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo;
in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La società convenuta è rimasta contumace. Le causa, istruite con documenti e prove testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. L'esistenza del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e la sua durata, nonché la natura delle mansioni svolte e l'inquadramento contrattualmente riconosciuto al ricorrente possono dirsi provate alla luce della documentazione prodotta (contratto di assunzione, comunicazione Unilav di assunzione e dimissioni). L'entità delle prestazioni lavorative è stata confermata dai testi esaminati il quali hanno riferito che nel periodo in cui avevano operato con il ricorrente, avevano osservato osservavano l'orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino alle 16.30 con un'ora di pausa pranzo (cfr. dep. ) oppure dalle 7.00 alle 17.30 considerando i tempi di Tes_1 spostamento per raggiungere il cantiere. Può conseguentemente ritenersi osservato l'orario pieno di lavoro (come peraltro implicitamente previsto dal contratto di assunzione) e il diritto alla retribuzione mensile tabellare di € 1470,21 (retrib. oraria di € 8,50) come da tabelle retributive allegate al ricorso. Nonostante il contratto prevedesse un rapporto a tempo pieno e le prove fornite abbiano confermato l'entità della prestazione fornita, la domanda (risultante dai conteggi allegati) risulta peraltro limitata ad un monte orario complessivo inferiore a quello previsto per il rapporto full time. Rielaborando i calcoli in ragione della retribuzione oraria spettante, le spettanze possono essere allora determinate in € 3.670,04 per paga oraria, € 136,00 per festività, € 1007,25 per cassa edile ed € 281,92 a titolo di TFR. Ogni ulteriore voce di credito risultante dai conteggi deve essere esclusa stante la totale carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo. Detratte le somme percepite (€ 1.993,02) ed in assenza di ulteriori e diversi elementi di prova (in ragione della contumacia della società convenuta), il credito del ricorrente va quindi quantificato nel minore importo rispetto alla domanda, di € 2.202,19 cui sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato dal 17.05.2022 al 5.08.2022 per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 1° Livello del CCNL Edilizia - Artigianato, e condanna la società convenuta in persona del legale rappresentate e amministratore UN al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.202,19 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e del maggior danno dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna infine in persona del legale rappresentate al Controparte_2 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €uro 1.880,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 265/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 265 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1
30.11. o – Sant'Angelo di Roccalvecce, Via Umberto n.47, rappresentato e difeso, per espresso mandato rilasciato con atto separato ed allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Cipriana Contu del Foro di Viterbo (Cod. Fisc.: ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Viterbo, Via I. Garbini n.51 (fax: 0761.253175 – pec: Email_1 Email_2
[...]
RICORRENTI E
(P.IVA = , Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Viterbo, Strada Vallebona n.6/A, in persona del legale rappresentate e amministratore UN SI. , nato a [...] il [...] e CP_3 residente in [...] (Cod. Fisc.:
) domicilio digitale: C.F._3 Email_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.2.2024 ha adito questo tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 17.05.2022 al 5.08.2022 in qualità di operaio generico, 1 Livello Retributivo CCNL Edilizia – Piccola Industria, in virtù di contratto a tempo determinato della durata di due mesi (scadenza 16.07.2022); di aver operato sotto le direttive di e di CP_3 aver lavorato otto ore al giorno per 18 giorni nel mese di giugno e tutti i giorni con il medesimo orario nel mese di luglio;
di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione del suo inquadramento (ovvero la somma globale di € 1993,02) e di essere quindi rimasto creditore della società per l'importo di € 3.846,94 (di cui € 296,83 a titolo di TFR) come da conteggi allegati. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo
“Accertare e dichiarare che dal 17.05.2022 al 5.08.2022 è intercorso tra il SI. e la Parte_1
., in persona del legale rapp.te pt, un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare Controparte_4
e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente alle dipendenze della , per il Controparte_4 periodo lavorativo rientrano nel CCNL Edilizia - Artigianato, 1° Livello retributivo, Accertare e dichiarare che nel periodo giugno 2022/agosto 2022 la ha omesso di versare Controparte_4 al SI. tutte le retribuzioni effettivamente dovute ed il TFR e per l'effetto e per l'effetto Parte_1 condannare , con sede legale in Viterbo, Strada Vallebona Controparte_2
n.6/A, in persona del legale rappresentate e amministratore UN SI. , nato a [...]
CO il 10.10.1983 e residente in [...] (Cod. Fisc.: ) al pagamento in favore del ricorrente della somma C.F._3 complessiva di € 3.846,94 (tremilaottocentoquarantasei/94) o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive e TFR, così come specificato dai conteggi sindacali, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 co. 3 c.p.c. dalla maturazione al saldo;
in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La società convenuta è rimasta contumace. Le causa, istruite con documenti e prove testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. L'esistenza del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e la sua durata, nonché la natura delle mansioni svolte e l'inquadramento contrattualmente riconosciuto al ricorrente possono dirsi provate alla luce della documentazione prodotta (contratto di assunzione, comunicazione Unilav di assunzione e dimissioni). L'entità delle prestazioni lavorative è stata confermata dai testi esaminati il quali hanno riferito che nel periodo in cui avevano operato con il ricorrente, avevano osservato osservavano l'orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino alle 16.30 con un'ora di pausa pranzo (cfr. dep. ) oppure dalle 7.00 alle 17.30 considerando i tempi di Tes_1 spostamento per raggiungere il cantiere. Può conseguentemente ritenersi osservato l'orario pieno di lavoro (come peraltro implicitamente previsto dal contratto di assunzione) e il diritto alla retribuzione mensile tabellare di € 1470,21 (retrib. oraria di € 8,50) come da tabelle retributive allegate al ricorso. Nonostante il contratto prevedesse un rapporto a tempo pieno e le prove fornite abbiano confermato l'entità della prestazione fornita, la domanda (risultante dai conteggi allegati) risulta peraltro limitata ad un monte orario complessivo inferiore a quello previsto per il rapporto full time. Rielaborando i calcoli in ragione della retribuzione oraria spettante, le spettanze possono essere allora determinate in € 3.670,04 per paga oraria, € 136,00 per festività, € 1007,25 per cassa edile ed € 281,92 a titolo di TFR. Ogni ulteriore voce di credito risultante dai conteggi deve essere esclusa stante la totale carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo. Detratte le somme percepite (€ 1.993,02) ed in assenza di ulteriori e diversi elementi di prova (in ragione della contumacia della società convenuta), il credito del ricorrente va quindi quantificato nel minore importo rispetto alla domanda, di € 2.202,19 cui sono da aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato dal 17.05.2022 al 5.08.2022 per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 1° Livello del CCNL Edilizia - Artigianato, e condanna la società convenuta in persona del legale rappresentate e amministratore UN al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.202,19 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e del maggior danno dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna infine in persona del legale rappresentate al Controparte_2 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €uro 1.880,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO