Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1442 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato il [...] a [...]
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I
Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
(già Controparte_2 Controparte_1
[...] - già Controparte_3 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar
n. 14, Partita IVA P.IVA 1 in persona del 1.r.p.t. e per esso del Responsabile و
Dott.ssa Persona 1 ,come da gestione del Controparte_4 و
procura per Notaio Persona 2 di Roma del 1° ottobre 2021 - Rep.n. 175858,
Racc.n. 11458 - elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla Via Sant'Agata, presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Lojacono del Foro di Paola (Cs) che la rappresenta e difende per mandato in atti;
persona del legale rappresentante p.t. con sede a CP_5
CONVENUTI/OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI
Le parti costituite si riportano alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione l'attore proponeva opposizione all'intimazione di n. 01420219001457476/000 notificata in data 07.10.2021, con cui pagamento
وin nome e per conto della Controparte_1 ין Controparte 1
ufficio di CP_52, intimava alla odierna parte attrice pagamento anche delle somme asseritamente dovute a titolo di omesso pagamento di spese processuali. Tale pagamento era richiesto sulla base della cartella di pagamento n.
01420000109449774012, asseritamente notificata in data 27.03.2001, per l'importo di
€. 167.947,89. Eccepiva l'omessa regolare notifica della cartella di pagamento n.
01420000109449774012 e, dunque, la conseguente insussistenza del diritto dell' CP 6 a poter procede alla riscossione in danno dell'opponente e, in ogni caso, pur dimostrando l'avvenuta regolare notifica della cartella, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle stessa essendo abbondantemente decorso, dalla data di sua asserita notifica, il previsto termine prescrizionale decennale senza che nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato.
Si costituiva l' CP_6 che contestava l'opposizione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione qualificabile ex art.617 I comma cpc e quindi da notificare nei venti giorni decorrenti dalla notifica del titolo o del precetto;
nel merito, pur specificando che le doglianze sulla omessa notificazione della cartella esattoriale non riguardano l'agente della riscossione, rilevava l'infondatezza delle doglianze di omessa notifica nonché di intervenuta prescrizione.
Non si costituiva l' Controparte_1 Direzione di CP_5
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, dal precedente giudice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rinviata da questo giudice subentrato per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' Controparte_5
[...] Provinciale di CP_5
L'opposizione non può essere accolta.
L'opponente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella esattoriale n. 01420000109449774012 quale atto prodromico. In tale ipotesi l'opposizione che si limita a rilevare la nullità per un vizio formale quale l'omessa notifica dell'atto presupposto, va inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 comma 1 cpc che va proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, a pena d'inammissibilità (cfr.
Cass. sent.,9246/2015; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1656). Nello specifico l'opposizione
è inammissibile perché notificata il 3.12.2021 ben oltre i venti giorni dalla notifica dell'atto d'intimazione che, per stessa indicazione dell'opponente, è avvenuta il
7.10.2021.
Giova infatti chiarire che ove l'opponente eccepisce l'omessa notifica della cartella esattoriale e quindi la nullità del successivo procedimento, contesta una irregolarità formale del procedimento. Diverso sarebbe stato il caso della sola eccezione di prescrizione per il decorso del termine decennale tra la notifica della cartella e il primo atto interruttivo, in quanto l'opponente in tal caso, avrebbe contestato il diritto di credito perché venuto meno per intervenuta prescrizione. Una volta che si contesta in primo luogo l'omessa notifica dell'atto prodromico e quindi la nullità di ogni atto successivo, l'opposizione va inquadrata come opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione, perché non è in discussione il diritto di credito, ma solo il vizio di notifica del titolo.
L'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'opposta CP_6 è pertanto fondata ed assorbente delle ulteriori questioni.
Le ragioni della decisione giustificano tuttavia la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, alla luce dell'eccezione d'inammissibilità assorbente delle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[…..]
Pt 1 nei confronti di Controparte_5
con atto Controparte 1
[...] e
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
a) Dichiara la contumacia dell' Controparte_7
[...]
b) Rigetta l'opposizione;
c) Spese compensate.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis