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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6329/2023
promossa da:
pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DI SIMONE VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA ALBANA 72 81055 SANTA MARIA CAPUA
VETEREpresso il difensore avv. DI SIMONE VINCENZO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. EVANGELISTI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in via v. Toffano n. 1 BOLOGNA, presso il difensore avv. EVANGELISTI FRANCESCA
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 1124 del 2023, del giorno 4 marzo 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 2 gennaio
2025, udienza per la assunzione in decisione. Tali conclusioni pagina 2 di 14 sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
In tale udienza, la parte opposta richiamava le conclusioni della comparsa. Anche tali conclusioni debbono ritenersi richiamate.
La parte opponente, che non ha svolto difese dopo la citazione;
deve ritenersi avere concluso come in citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte opposta nel seguito anche solo Controparte_1
chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo. La concessione CP_1
del decreto ingiuntivo avveniva per vendita di energia elettrica,
come da fatture/bollette in atti. Tale cessione, in realtà, era basata non tanto su contratto di vendita quanto su regime c.d.
di tutele graduali.
Contro tale decreto ingiuntivo, meglio indicato in oggetto, la parte opponente (nel seguito ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione, con questa causa. Sosteneva: a) la incompetenza per territorio;
b) la erroneità dei conteggi di poiché le tariffe non erano corrette. CP_1
pagina 3 di 14 Alla udienza del giorno 19 ottobre 2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione. Seguivano le attività in atti;
alla udienza di oggi il secondo giorno dell'anno duemilaventicinque,
giorno 2 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione. Il
giudice non emetteva sentenza immediatamente in udienza, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. (tale il rito decisorio disposto da precedente giudice), ma riservava decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c..
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito del novellato articolo 132
c.p.c., potendo anche essere integralmente omesso;
a maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche essere adeguatamente conciso, come sopra.
Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14 La opposizione è infondata, manifestamente infondata. Per
quanto oltre si dirà, essa ha caratteristiche tali da imporre la applicazione del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.
La prima difesa di riguarda una asserita incompetenza. Parte_1
La competenza si determina in Bologna, quanto meno quale foro del pagamento (c.d. forum destintatae solutionis). Si è in presenza di somma di danaro liquida;
dunque, con obbligazione
portable, pagabile presso il creditore La competenza si CP_1
determina dunque ai sensi dell'articolo 20 c.p.c.
In ordine ai conteggi, possono individuarsi due profili (di tale secondo motivo, di merito;
se si vuole, due sotto-motivi del motivo di merito): due, dunque, le difese di parte opponente sul punto specifico del merito.
La prima difesa è inammissibile per genericità.
Si afferma che i costi unitari non sarebbero conformi a “quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto 23-
11-2007) e dalle altre Autorità di settore”. La difesa è
inammissibile, poiché occorrerebbe indicare almeno in cosa vi pagina 5 di 14 sarebbe questa difformità, in relazione al costo unitario per kW
o altra unità di misura.
In ordine alla seconda difesa – se ben si comprende, poiché il tutto è ridotto a poche righe – questa riguarda il consumo effettivo, non dunque il prezzo unitario (come invece la prima).
In primo luogo, essa è generica; non risponde cioè ai criteri di contestazione previsti dalla disposizione di cui all'articolo 115,
primo comma, c.p.c. (“specificamente”). Pertanto, in mancanza di seria e precisa contestazione, la parte vede la esenzione CP_1
dall'onere di provare cose non specificamente contestate;
cioè,
nel caso, di avere fornito quel quantitativo di energia.
In ogni caso, ha provato la propria pretesa. CP_1
In primo luogo, con la produzione dei consumi.
In secondo luogo, utilizzando l'elemento di prova di cui all'articolo 2710 c.c.; si è in presenza di imprenditori, rispetto ai quali le scritture contabili (di cui le fatture sono una immagine
“a specchio”) sono elemento di prova. Né vi è contestazione pagina 6 di 14 sulla circostanza di avere inserito nelle scritture i documenti che sono alla base del decreto ingiuntivo.
Terzo elemento – questo, solo indiziario ma comunque significativo – sta nel fatto che la parte opponente non abbia mai contestato nulla, in precedenza;
attendendo solo la notificazione del decreto ingiuntivo. Indice di una opposizione non fondata, se non dilatoria.
Le spese seguono la soccombenza.
Si fa riferimento alle spese c.d. ordinarie, cioè quelle di cui all'articolo 92 c.p.c.; come da punto 4 del dispositivo.
Occorre, in via ufficiosa, condannare la parte opponente al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma,
di cui al terzo comma, è estremamente sintetica, soprattutto se pagina 7 di 14 rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta
qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno); c) una
distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e
una liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte;
domanda di parte che in questo caso comunque sussiste, poiché dolendosi delle difese CP_1
avversarie, chiede espressamente tale condanna.
Rimane dubbio se, quanto meno, il requisito sub a) una
condotta qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque,
necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché,
altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna pagina 8 di 14 aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile. Tale
scelta interpretativa restrittiva – pur non unanime – ha anche,
all'evidenza, una funzione garantistica;
si intende infatti evitare, con un allargamento eccessivo dell'istituto, una compressione o un raggelarsi del diritto di difesa;
diritto di difesa che, avendo rango costituzionale, deve esprimersi in forme adeguatamente disinibite.
Dolo o colpa grave sono dunque sempre necessari, per applicare l'articolo 96, comma terzo, cit.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, interpretate come subito oltre.
pagina 9 di 14 Per mala fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto. Ben è consapevole questo giudice che la riflessione chiovendiana - in ordine al dovere di dire la verità in capo alle parti nel processo civile - non sia assestata. E' però quanto meno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria o affermi la veridicità di una sottoscrizione della controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa). Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è necessariamente legata al dolo o ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che pagina 10 di 14 comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto,
piuttosto, alla sola assoluta inverosimiglianza della difesa. In
tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale;
che, proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, sì libero e disinibito ma, anche, ispirato ad elementari regole di prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, vi è sicuramente una condotta processuale di tal
fatta.
Le difese di parte opponente sono del tutto prive di
verosimiglianza.
Non è seriamente sostenibile, nel XXI secolo e fuori dai casi di opponente consumatore, la incompetenza per territorio, in presenza di una obbligazione portable. Anche la difesa di merito
è così generica, da essere priva di verosimiglianza. Inoltre, un processo moderno ed un uso accorto dello strumento processuale impongono – ferme le strategie processuali, anche le pagina 11 di 14 più vigorose – di contestare punti specifici;
così da consentire il contraddittorio della controparte, anche il più vivace e vigoroso, su punti contestati. Nel caso di specie, la difesa di merito si è limitata ad una generica contestazione (nego quia
nego).
E' dunque fondata la istanza di parte opposta di applicazione dell'articolo 96 c.p.c.
Giurisprudenza di questo Tribunale è quella di una applicazione quantitativa, compresa fra un terzo ed il triplo dei compensi;
ci si pone sul punto basso di tale forchetta, come da punto 5 del dispositivo;
per le seguenti ragioni. Le difese di parte opponente, pur se manifestamente infondate,
appartengono ad uno stile démodé più che temerario; avevano una modesta diffusione forse in passato (quando erano già
regolarmente respinte, come ad esempio la questione della competenza); dunque, non sono del tutto eccentriche, rispetto alle tecniche difensive. La applicazione dell'articolo 96 c.p.c. –
comunque dovuta, per quanto detto, per l'utilizzo di tecniche pagina 12 di 14 difensive assolutamente inverosimili in un processo moderno –
può dunque essere contenuta nella quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6329/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE LA OPPOSIZIONE.
2. CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO, in ogni sua
parte: capitale come ivi indicato;
interessi come da
domanda; spese del monitorio come ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di
lite della fase contenziosa, spese di lite che si aggiungono a
quelle del monitorio e che si liquidano in: euro 14.100,00
per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della
somma che precede. Infine, IVA e Cassa professionale, se pagina 13 di 14 ed in quanto dovute tali voci, secondo il regime fiscale e
previdenziale di legge.
5. CONDANNA parte opponente al pagamento della somma di
euro 7.000,00, somma finale omnicomprensiva, in favore di
parte opposta;
a titolo di responsabilità ai sensi dell'articolo
96, comma terzo, c.p.c..
6. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 2 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6329/2023
promossa da:
pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DI SIMONE VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA ALBANA 72 81055 SANTA MARIA CAPUA
VETEREpresso il difensore avv. DI SIMONE VINCENZO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. EVANGELISTI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in via v. Toffano n. 1 BOLOGNA, presso il difensore avv. EVANGELISTI FRANCESCA
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 1124 del 2023, del giorno 4 marzo 2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 2 gennaio
2025, udienza per la assunzione in decisione. Tali conclusioni pagina 2 di 14 sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
In tale udienza, la parte opposta richiamava le conclusioni della comparsa. Anche tali conclusioni debbono ritenersi richiamate.
La parte opponente, che non ha svolto difese dopo la citazione;
deve ritenersi avere concluso come in citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte opposta nel seguito anche solo Controparte_1
chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo. La concessione CP_1
del decreto ingiuntivo avveniva per vendita di energia elettrica,
come da fatture/bollette in atti. Tale cessione, in realtà, era basata non tanto su contratto di vendita quanto su regime c.d.
di tutele graduali.
Contro tale decreto ingiuntivo, meglio indicato in oggetto, la parte opponente (nel seguito ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione, con questa causa. Sosteneva: a) la incompetenza per territorio;
b) la erroneità dei conteggi di poiché le tariffe non erano corrette. CP_1
pagina 3 di 14 Alla udienza del giorno 19 ottobre 2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione. Seguivano le attività in atti;
alla udienza di oggi il secondo giorno dell'anno duemilaventicinque,
giorno 2 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione. Il
giudice non emetteva sentenza immediatamente in udienza, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. (tale il rito decisorio disposto da precedente giudice), ma riservava decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c..
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito del novellato articolo 132
c.p.c., potendo anche essere integralmente omesso;
a maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche essere adeguatamente conciso, come sopra.
Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14 La opposizione è infondata, manifestamente infondata. Per
quanto oltre si dirà, essa ha caratteristiche tali da imporre la applicazione del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.
La prima difesa di riguarda una asserita incompetenza. Parte_1
La competenza si determina in Bologna, quanto meno quale foro del pagamento (c.d. forum destintatae solutionis). Si è in presenza di somma di danaro liquida;
dunque, con obbligazione
portable, pagabile presso il creditore La competenza si CP_1
determina dunque ai sensi dell'articolo 20 c.p.c.
In ordine ai conteggi, possono individuarsi due profili (di tale secondo motivo, di merito;
se si vuole, due sotto-motivi del motivo di merito): due, dunque, le difese di parte opponente sul punto specifico del merito.
La prima difesa è inammissibile per genericità.
Si afferma che i costi unitari non sarebbero conformi a “quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto 23-
11-2007) e dalle altre Autorità di settore”. La difesa è
inammissibile, poiché occorrerebbe indicare almeno in cosa vi pagina 5 di 14 sarebbe questa difformità, in relazione al costo unitario per kW
o altra unità di misura.
In ordine alla seconda difesa – se ben si comprende, poiché il tutto è ridotto a poche righe – questa riguarda il consumo effettivo, non dunque il prezzo unitario (come invece la prima).
In primo luogo, essa è generica; non risponde cioè ai criteri di contestazione previsti dalla disposizione di cui all'articolo 115,
primo comma, c.p.c. (“specificamente”). Pertanto, in mancanza di seria e precisa contestazione, la parte vede la esenzione CP_1
dall'onere di provare cose non specificamente contestate;
cioè,
nel caso, di avere fornito quel quantitativo di energia.
In ogni caso, ha provato la propria pretesa. CP_1
In primo luogo, con la produzione dei consumi.
In secondo luogo, utilizzando l'elemento di prova di cui all'articolo 2710 c.c.; si è in presenza di imprenditori, rispetto ai quali le scritture contabili (di cui le fatture sono una immagine
“a specchio”) sono elemento di prova. Né vi è contestazione pagina 6 di 14 sulla circostanza di avere inserito nelle scritture i documenti che sono alla base del decreto ingiuntivo.
Terzo elemento – questo, solo indiziario ma comunque significativo – sta nel fatto che la parte opponente non abbia mai contestato nulla, in precedenza;
attendendo solo la notificazione del decreto ingiuntivo. Indice di una opposizione non fondata, se non dilatoria.
Le spese seguono la soccombenza.
Si fa riferimento alle spese c.d. ordinarie, cioè quelle di cui all'articolo 92 c.p.c.; come da punto 4 del dispositivo.
Occorre, in via ufficiosa, condannare la parte opponente al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma,
di cui al terzo comma, è estremamente sintetica, soprattutto se pagina 7 di 14 rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta
qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno); c) una
distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e
una liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte;
domanda di parte che in questo caso comunque sussiste, poiché dolendosi delle difese CP_1
avversarie, chiede espressamente tale condanna.
Rimane dubbio se, quanto meno, il requisito sub a) una
condotta qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque,
necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché,
altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna pagina 8 di 14 aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile. Tale
scelta interpretativa restrittiva – pur non unanime – ha anche,
all'evidenza, una funzione garantistica;
si intende infatti evitare, con un allargamento eccessivo dell'istituto, una compressione o un raggelarsi del diritto di difesa;
diritto di difesa che, avendo rango costituzionale, deve esprimersi in forme adeguatamente disinibite.
Dolo o colpa grave sono dunque sempre necessari, per applicare l'articolo 96, comma terzo, cit.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, interpretate come subito oltre.
pagina 9 di 14 Per mala fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto. Ben è consapevole questo giudice che la riflessione chiovendiana - in ordine al dovere di dire la verità in capo alle parti nel processo civile - non sia assestata. E' però quanto meno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria o affermi la veridicità di una sottoscrizione della controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa). Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è necessariamente legata al dolo o ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che pagina 10 di 14 comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto,
piuttosto, alla sola assoluta inverosimiglianza della difesa. In
tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale;
che, proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, sì libero e disinibito ma, anche, ispirato ad elementari regole di prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, vi è sicuramente una condotta processuale di tal
fatta.
Le difese di parte opponente sono del tutto prive di
verosimiglianza.
Non è seriamente sostenibile, nel XXI secolo e fuori dai casi di opponente consumatore, la incompetenza per territorio, in presenza di una obbligazione portable. Anche la difesa di merito
è così generica, da essere priva di verosimiglianza. Inoltre, un processo moderno ed un uso accorto dello strumento processuale impongono – ferme le strategie processuali, anche le pagina 11 di 14 più vigorose – di contestare punti specifici;
così da consentire il contraddittorio della controparte, anche il più vivace e vigoroso, su punti contestati. Nel caso di specie, la difesa di merito si è limitata ad una generica contestazione (nego quia
nego).
E' dunque fondata la istanza di parte opposta di applicazione dell'articolo 96 c.p.c.
Giurisprudenza di questo Tribunale è quella di una applicazione quantitativa, compresa fra un terzo ed il triplo dei compensi;
ci si pone sul punto basso di tale forchetta, come da punto 5 del dispositivo;
per le seguenti ragioni. Le difese di parte opponente, pur se manifestamente infondate,
appartengono ad uno stile démodé più che temerario; avevano una modesta diffusione forse in passato (quando erano già
regolarmente respinte, come ad esempio la questione della competenza); dunque, non sono del tutto eccentriche, rispetto alle tecniche difensive. La applicazione dell'articolo 96 c.p.c. –
comunque dovuta, per quanto detto, per l'utilizzo di tecniche pagina 12 di 14 difensive assolutamente inverosimili in un processo moderno –
può dunque essere contenuta nella quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6329/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. RESPINGE LA OPPOSIZIONE.
2. CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO, in ogni sua
parte: capitale come ivi indicato;
interessi come da
domanda; spese del monitorio come ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di
lite della fase contenziosa, spese di lite che si aggiungono a
quelle del monitorio e che si liquidano in: euro 14.100,00
per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della
somma che precede. Infine, IVA e Cassa professionale, se pagina 13 di 14 ed in quanto dovute tali voci, secondo il regime fiscale e
previdenziale di legge.
5. CONDANNA parte opponente al pagamento della somma di
euro 7.000,00, somma finale omnicomprensiva, in favore di
parte opposta;
a titolo di responsabilità ai sensi dell'articolo
96, comma terzo, c.p.c..
6. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 2 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 14 di 14