Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6532/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6532/2024
Il giorno 28.4.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
, e;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ricorrenti
E
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
resistenti
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
Nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.4.2025, in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
TRA
, CF Parte_2 C.F._1 Controparte_1
, , tutti elettivamente C.F._2 Controparte_2 C.F._3
dio dell'avv. Vincenzo Schiavone C.F. da cui giusto mandato in calce e su separato foglio C.F._4 alla citazione per la convalida;
RICORRENTI
E
residente in [...]; Controparte_3 [...]
, residente in [...]; CP_4 CP_5 ente in Succivo (CE), alla via Vittorio Veneto n°9;
[...] Controparte_6 residente in [...], int. 3;
[...]
, residente in [...], scala B, CP_8 sentati e difesi dall'avv. CRISPINO ITALIA AMELIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Succivo al C.so Umberto I trav fratelli Bandiera n 33, come da procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.Con atto di citazione per la convalida gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale onde sentir convalidare lo sfratto per morosità nei confronti degli odierni resistenti relativamente all'immobile sito in Succivo, composto da un caseggiato di costruzione inizio anni 1900 , con un corte padronale. Detto immobile veniva identificato in catasto fabbricato al foglio 7 p.lla 66 sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Alla prima udienza, non convalidato lo sfratto per le ragioni di cui all'ordinanza in atti del 31.7.2024, mutato il rito, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 2.12.2024. Nelle more parte ricorrente dava atto della pendenza del procedimento di mediazione e depositava atto di rinuncia all'azione con atto del 21.11.2024. Le parti resistenti identificate come in atti si riportavano alle proprie richieste. Il procedimento veniva rinviato sia per il completamento della procedura di mediazione che per la rituale produzione dell'atto di rinuncia all'azione, e veniva da ultimo rinviato all'odierna udienza per la decisione e discussione.
2. Ciò posto, mette conto evidenziare che la rinuncia all'azione è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (Cass. civ. Sez. II, 03/08/1999, n. 8387).
Dunque, mentre per l'operatività della rinuncia agli atti è necessaria l'accettazione della controparte poiché comporta una definizione in rito del processo;
invece, per l'operatività della rinuncia all'azione non è necessaria l'accettazione del convenuto che non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile ad opporvisi poiché ad essa consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione della domanda (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 13/03/1999, n. 2268).
La rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perchè, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 2268/1999 cit.; cfr. anche App. Roma Sez. I Sent., 04/11/2008, secondo cui la rinuncia all'azione determina l'estinzione dell'azione stessa e produce gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto).
Si è dunque in presenza di manifestazione di volontà che va considerata alla stregua di una rinunzia al diritto sottostante. Ed infatti, la rinunzia all'azione costituisce un modo improprio per designare al diritto sostanziale del quale è stata chiesta la tutela con l'azione giudiziaria, o con l'impugnazione, ed in quanto immediatamente efficace, indipendentemente dall'accettazione della controparte (sia essa costituita o non costituta) e tale da determinare il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (in quanto comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l'estinzione del giudizio), si distingue nettamente dalla fattispecie di rinunzia agli atti del giudizio, come implicitamente ammesso anche dall'art. 310, comma primo, c.p.c. (cfr. App. Genova Sez. III, 22/06/2007).
Proprio la previsione di un effetto immediato conseguente alla rinunzia e la non necessità di accettazione della controparte (o - come nella specie - delle controparti) rende avvertiti della produzione di effetti istantanei ed immodificabili che ne deriva dalla manifestazione unilaterale di volontà espressa con la comparsa conclusionale udienza nonché della naturale irrevocabilità della stessa e degli effetti che ne sono derivati, oramai non più governabili dalla parte che ha reso la detta dichiarazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la rinunzia è un negozio unilaterale e normalmente non recettizio;
quindi, allorché la volontà, abdicativa del diritto, si esteriorizza, anche tacitamente, diviene efficace, e perciò irrevocabile (Cass. civ. Sez. III, 23/07/1997, n. 6872; in motivazione si legge: “La rinuncia costituisce di regola un negozio unilaterale, che è perfetto e produce effetti con la semplice esteriorizzazione in forma espressa o tacita della volontà abdicativa, senza necessità che sia diretto e portato a conoscenza di alcuno (cfr. Cass. 20 dicembre 1974, 4382).
Per quanto detto la rinunzia all'azione deve reputarsi perfettamente operante;
a tanto segue, in applicazione dei principi supra riportati, una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
3.In considerazione al comportamento processuale assunto dalla parte attrice che ha mostrato disinteresse alla prosecuzione della controversia nonché per la peculiarità del caso, stante la pendenza di procedimenti analoghi al presente parimenti conciliati innanzi all'intestato Tribunale, unitamente alla circostanza del tempo necessario per giungere alla presente statuizione sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinunzia all'azione; • dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 28/04/2025
il Giudice
dott. ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..