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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 16/02/2026
4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IG GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
Non costituita
Ag. Entrate - SI - Palermo
Difensore_2 CF.Difensore_2Difeso da - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400005901000 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400005901000 IMU 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400005901000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da AL ME Avv. - [...]
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. entrate - SI - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089661042000 BOLLO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17440 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220060389961000 IMU 2014
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI, del Comune di Palermo e della Regione Sicilia, Ricorrente_1 dichiarava di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in intestazione e gli atti prodromici a detta comunicazione parimenti indicati in intestazione, ossia una cartella di pagamento per tassa auto 2017, una cartella di pagamento relativa a Imu dell'anno 2014 e un avviso di accertamento relativo a Imu dell'anno 2015. A fondamento del ricorso, innanzi tutto, eccepiva che “era già ampiamente decorso il termine di prescrizione”, con riferimento a tutti e tre i predetti atti prodromici, “prima ancora che l'Ente impositore notificasse i rispettivi atti interruttivi”. Eccepiva altresì l'intervenuta decadenza dal potere impositivo, intervenuta per tutte e tre le poste al
“31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Aggiungeva altresì, “in subordine”, che i crediti oggetto degli atti prodromici all'impugnata comunicazione, notificata in data 11.10.2024, risultavano comunque prescritti per il decorso di cinque anni quanto all'IMU e di tre anni quanto alla tassa automobilistica. Chiedeva, quindi, di “annullare l'iscrizione a ruolo esattoriale che ha dato causa alla cartella esattoriale oggi impugnata” nonché di “dichiarare inesistente nulla e/o inefficace la cartella suddetta”. In aggiunta, oltre alla “condanna della resistente alla refusione delle spese” – osservando che tale condanna “non sarebbe [stato] sufficiente a ristorare il danno subito dal ricorrente per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario”, “e ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto”
–, chiedeva altresì di “condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata”. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate SI e il Comune di Palermo. La prima eccepiva che la prescrizione intervenuta prima della notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento prodromici all'intimazione di pagamento impugnata avrebbe dovuto essere fatta valere, a pena di inammissibilità, impugnando le cartelle e l'avviso, la cui mancata impugnazione precludeva ogni possibilità di fare valere detta prescrizione impugnando la successiva intimazione di pagamento. Negava altresì che la prescrizione fosse “maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento”. Eccepiva, ancora, il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento a quella parte della cartella di pagamento n. 29620200089661042000, e correlativamente della comunicazione preventiva impugnata nella parte in cui è fondata su detta cartella, trattandosi di richiesta concernente una sanzione per violazione del codice della strada e relativi accessori. Concludeva, quindi, chiedendo di “dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito rigettarlo”. Il Comune di Palermo, dal canto suo, pur deducendo di avere provveduto alla regolare notificazione degli atti di propria competenza e offrendo in produzione documentazione finalizzata a provare detto assunto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Negava, in ogni caso, l'avvenuta maturazione della prescrizione. Chiedeva, quindi, di dichiarare il ricorso inammissibile ovvero, in subordine, di rigettarlo. All'udienza pubblica del 9.12.2025, il Giudice assegnava a parte ricorrente termine di giorni quindici per chiarire se, con il ricorso, avesse inteso contestare o meno l'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, rinviando per la prosecuzione all'udienza del 9.2.2026. A tale udienza, parte ricorrente dichiarava di contestare l'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'impugnata intimazione e insisteva nelle richieste formulate con il ricorso introduttivo. Il Comune di Palermo, dal canto suo, faceva presente che parte ricorrente non aveva dato seguito all'ordinanza del 9.2.2026 e insisteva in quanto richiesto nelle proprie controdeduzioni. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 546/1992 perché sono assolutamente incerti tanto l'atto impugnato e l'oggetto della domanda quanto i motivi. E invero, da un lato, nel ricorso si dichiara di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e le “3 cartelle” prodromiche all'anzidetta comunicazione concernenti “il mancato pagamento del bollo per l'anno 2017 dell'imposta municipale unica relativa all'anno 2014 e 2015”, successivamente specificate nelle due cartelle di pagamento e nell'avviso di accertamento indicati in intestazione;
dall'altro, conclude chiedendo di “annullare l'iscrizione a ruolo esattoriale che ha dato causa alla cartella esattoriale oggi impugnata” nonché di “dichiarare inesistente nulla e/o inefficace la cartella suddetta”. Incerto, quindi, è il contenuto della domanda. Altrettanto incerte sono le ragioni della domanda medesima. Il riferimento a una prescrizione maturata “prima ancora che l'Ente impositore notificasse i rispettivi atti interruttivi” induce a ritenere che, con il ricorso, non si contesta l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento riguardanti i detti atti e che, quindi, si eccepisca, da un lato, la prescrizione maturata prima della notificazione di detti atti (eccezione che, all'evidenza, sarebbe comunque inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione degli atti medesimi) e, dall'altro, la prescrizione maturata tra la data della notificazione delle cartelle e degli avvisi indicati in intestazione e quella della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo parimenti indicata in intestazione (eccezione che, peraltro, sarebbe palesemente infondata avuto riguardo alle date di notificazione delle cartelle e dell'avviso in questione). D'altra parte, il riferimento al non avere “ricevuto la ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione prima della data di notifica dell'atto oggi impugnato”, vieppiù considerato che, come detto, è equivoca la stessa indicazione dell'oggetto della domanda, potrebbe voler significare che la parte ricorrente abbia voluto affermare di non avere ricevuto alcun atto prima della comunicazione preventiva indicata in intestazione, compresi gli atti prodromici richiamati nella stessa. Tale aspetto è stato oggetto di specifica indicazione all'udienza del 9.12.2025 e parte ricorrente, presente all'udienza, è stata invitata a precisare, al riguardo, le ragioni del ricorso nel termine di giorni quindici, onde consentire alle altre parti di potere, a loro volta, prendere posizione sul punto. Nessuna precisazione, tuttavia, è stata svolta nel predetto termine e solo all'udienza del 9.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato di contestare l'avvenuta notificazione degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in intestazione. Va ribadito, quindi, alla stregua di quanto precede che il ricorso introduttivo risulta assolutamente incerto tanto in ordine all'oggetto della domanda quanto in relazione ai motivi del ricorso medesimo. Pertanto, come anticipato, lo stesso è inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 546/1992. Nel rapporto tra le parti costituite, le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto che per il Comune di Palermo va operata la riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente, in favore delle parti resistenti costituite, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.065,00 per l'Agenzia delle Entrate SI e in € 960,00 per il Comune di Palermo, al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento dei tributi e contributi di legge, disponendo che, per l'Agenzia delle Entrate SI, il tutto sia corrisposto al Difensore costituito, avvocato Difensore_2. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 16/02/2026
4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IG GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
Non costituita
Ag. Entrate - SI - Palermo
Difensore_2 CF.Difensore_2Difeso da - Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400005901000 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400005901000 IMU 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400005901000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da AL ME Avv. - [...]
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. entrate - SI - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089661042000 BOLLO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17440 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220060389961000 IMU 2014
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI, del Comune di Palermo e della Regione Sicilia, Ricorrente_1 dichiarava di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in intestazione e gli atti prodromici a detta comunicazione parimenti indicati in intestazione, ossia una cartella di pagamento per tassa auto 2017, una cartella di pagamento relativa a Imu dell'anno 2014 e un avviso di accertamento relativo a Imu dell'anno 2015. A fondamento del ricorso, innanzi tutto, eccepiva che “era già ampiamente decorso il termine di prescrizione”, con riferimento a tutti e tre i predetti atti prodromici, “prima ancora che l'Ente impositore notificasse i rispettivi atti interruttivi”. Eccepiva altresì l'intervenuta decadenza dal potere impositivo, intervenuta per tutte e tre le poste al
“31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Aggiungeva altresì, “in subordine”, che i crediti oggetto degli atti prodromici all'impugnata comunicazione, notificata in data 11.10.2024, risultavano comunque prescritti per il decorso di cinque anni quanto all'IMU e di tre anni quanto alla tassa automobilistica. Chiedeva, quindi, di “annullare l'iscrizione a ruolo esattoriale che ha dato causa alla cartella esattoriale oggi impugnata” nonché di “dichiarare inesistente nulla e/o inefficace la cartella suddetta”. In aggiunta, oltre alla “condanna della resistente alla refusione delle spese” – osservando che tale condanna “non sarebbe [stato] sufficiente a ristorare il danno subito dal ricorrente per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario”, “e ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto”
–, chiedeva altresì di “condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata”. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate SI e il Comune di Palermo. La prima eccepiva che la prescrizione intervenuta prima della notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento prodromici all'intimazione di pagamento impugnata avrebbe dovuto essere fatta valere, a pena di inammissibilità, impugnando le cartelle e l'avviso, la cui mancata impugnazione precludeva ogni possibilità di fare valere detta prescrizione impugnando la successiva intimazione di pagamento. Negava altresì che la prescrizione fosse “maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento”. Eccepiva, ancora, il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento a quella parte della cartella di pagamento n. 29620200089661042000, e correlativamente della comunicazione preventiva impugnata nella parte in cui è fondata su detta cartella, trattandosi di richiesta concernente una sanzione per violazione del codice della strada e relativi accessori. Concludeva, quindi, chiedendo di “dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito rigettarlo”. Il Comune di Palermo, dal canto suo, pur deducendo di avere provveduto alla regolare notificazione degli atti di propria competenza e offrendo in produzione documentazione finalizzata a provare detto assunto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Negava, in ogni caso, l'avvenuta maturazione della prescrizione. Chiedeva, quindi, di dichiarare il ricorso inammissibile ovvero, in subordine, di rigettarlo. All'udienza pubblica del 9.12.2025, il Giudice assegnava a parte ricorrente termine di giorni quindici per chiarire se, con il ricorso, avesse inteso contestare o meno l'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, rinviando per la prosecuzione all'udienza del 9.2.2026. A tale udienza, parte ricorrente dichiarava di contestare l'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'impugnata intimazione e insisteva nelle richieste formulate con il ricorso introduttivo. Il Comune di Palermo, dal canto suo, faceva presente che parte ricorrente non aveva dato seguito all'ordinanza del 9.2.2026 e insisteva in quanto richiesto nelle proprie controdeduzioni. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 546/1992 perché sono assolutamente incerti tanto l'atto impugnato e l'oggetto della domanda quanto i motivi. E invero, da un lato, nel ricorso si dichiara di impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e le “3 cartelle” prodromiche all'anzidetta comunicazione concernenti “il mancato pagamento del bollo per l'anno 2017 dell'imposta municipale unica relativa all'anno 2014 e 2015”, successivamente specificate nelle due cartelle di pagamento e nell'avviso di accertamento indicati in intestazione;
dall'altro, conclude chiedendo di “annullare l'iscrizione a ruolo esattoriale che ha dato causa alla cartella esattoriale oggi impugnata” nonché di “dichiarare inesistente nulla e/o inefficace la cartella suddetta”. Incerto, quindi, è il contenuto della domanda. Altrettanto incerte sono le ragioni della domanda medesima. Il riferimento a una prescrizione maturata “prima ancora che l'Ente impositore notificasse i rispettivi atti interruttivi” induce a ritenere che, con il ricorso, non si contesta l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento riguardanti i detti atti e che, quindi, si eccepisca, da un lato, la prescrizione maturata prima della notificazione di detti atti (eccezione che, all'evidenza, sarebbe comunque inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione degli atti medesimi) e, dall'altro, la prescrizione maturata tra la data della notificazione delle cartelle e degli avvisi indicati in intestazione e quella della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo parimenti indicata in intestazione (eccezione che, peraltro, sarebbe palesemente infondata avuto riguardo alle date di notificazione delle cartelle e dell'avviso in questione). D'altra parte, il riferimento al non avere “ricevuto la ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione prima della data di notifica dell'atto oggi impugnato”, vieppiù considerato che, come detto, è equivoca la stessa indicazione dell'oggetto della domanda, potrebbe voler significare che la parte ricorrente abbia voluto affermare di non avere ricevuto alcun atto prima della comunicazione preventiva indicata in intestazione, compresi gli atti prodromici richiamati nella stessa. Tale aspetto è stato oggetto di specifica indicazione all'udienza del 9.12.2025 e parte ricorrente, presente all'udienza, è stata invitata a precisare, al riguardo, le ragioni del ricorso nel termine di giorni quindici, onde consentire alle altre parti di potere, a loro volta, prendere posizione sul punto. Nessuna precisazione, tuttavia, è stata svolta nel predetto termine e solo all'udienza del 9.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato di contestare l'avvenuta notificazione degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in intestazione. Va ribadito, quindi, alla stregua di quanto precede che il ricorso introduttivo risulta assolutamente incerto tanto in ordine all'oggetto della domanda quanto in relazione ai motivi del ricorso medesimo. Pertanto, come anticipato, lo stesso è inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 546/1992. Nel rapporto tra le parti costituite, le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto che per il Comune di Palermo va operata la riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente, in favore delle parti resistenti costituite, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.065,00 per l'Agenzia delle Entrate SI e in € 960,00 per il Comune di Palermo, al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento dei tributi e contributi di legge, disponendo che, per l'Agenzia delle Entrate SI, il tutto sia corrisposto al Difensore costituito, avvocato Difensore_2. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia