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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2094/23 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso , , in virtù di procura allegata Parte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo , dall'avv. Giuseppe Iannicelli , il quale dichiara, ai sensi dell'art.176 co.2° cpc, di voler ricevere gli atti e le comunicazioni all'indirizzo pec
.salerno.it Email_1 CP_1
Opponente
E
Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr. ,
[...] CP_3
con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avvocato Massimo Garzilli del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20;
Opposto
Avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza : i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2023 Senatore proponeva opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 166/2023 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
1.3.2023 e notificato il 9.3.2023, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore della
[...] della somma di € 55.348,62, oltre Controparte_2
accessori e spese del monitorio, per il mancato pagamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità oltre interessi e sanzioni per gli anni 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 e 2020. L'opponente eccepiva in primo l'insussistenza della obbligazione contributiva in quanto egli avrebbe mai esercitato la professione di geometra , neppure in maniera saltuaria ed occasionale e comunque la mancanza di prova certa del credito;
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali ed assistenziali per decorso del termine quinquennale;
chiedeva la sospensione della esecuzione provvisoria del D.I. ai sensi dell'art. 649 cpc ritenendo sussistenti i gravi motivi che avrebbero giustificato la misura cautelare e rassegnava le seguenti conclusioni : “accogliere la presente opposizione per i motivi ampiamente esposti in premessa;
per l'effetto, revocare e porre nel nulla la opposta ingiunzione di pagamento per inesistenza, carenza di presupposto e di prova, erroneità, infondatezza e prescrizione del credito ingiunto;
condannare la opposta al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato in ragione dell'ammissione del medesimo al gratuito patrocinio Parte_1 per i non abbienti.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il Controparte_2
ricorso monitorio e concludendo quindi per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Il giudice con decreto in data 4.5.2023 sospendeva la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 166/2023
e fissava udienza di trattazione per il 7.12.2023. In data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*********************
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente contesta la pretesa contributiva della sull'assunto che egli non avrebbe svolto l'attività CP_2 professionale di geometra , neppure in maniera occasionale, e che la sola iscrizione all'albo dei geometri non implicherebbe alcuna presunzione di attività professionale . Ma , sotto tale profilo ,
l'opposizione è infondata .
Occorre tener presente che:
* la a seguito della trasformazione in ente di Controparte_2
diritto privato con il D. Leg.vo 509/1994, ha acquisito una propria autonomia gestionale che le consente di definire i principi ai quali orientare il proprio operato, purché nel rispetto del perseguimento dei fini pubblicistici;
* la pertanto, può disciplinare in autonomia le proprie previsioni statutarie e regolamentari, CP_2 previa approvazione dei Ministeri vigilanti, con il solo limite dell'interesse pubblico che è quello di assicurare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in favore degli iscritti, tenendo conto del vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio;
* a tale scopo, la può adottare ed introdurre ogni strumento per garantire il raggiungimento dei CP_2
fini pubblicistici e, dunque, non solo gli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
Lo Statuto della geometri prevede che siano obbligatoriamente iscritti, i geometri iscritti CP_2 all'Albo professionale, che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. In tale ambito, l'Ente può procedere a verifiche ispettive sull'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei propri iscritti o sulla corrispondenza delle dichiarazioni rese.
Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 5 del vigente Statuto della Cipag.
Art.
5 - Iscritti
5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di
Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.
3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla i geometri praticanti CP_2 iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima CP_2
di 24 mesi. I rapporti tra la e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla CP_2
normativa vigente e dagli appositi Regolamenti.
In pratica, l'articolo introduce una vera e propria presunzione relativa di esercizio della professione per tutti gli iscritti all'albo dei Geometri. Tale presunzione - sempre secondo le disposizioni di autoregolamentazione emanate dalla - è valida fino a prova contraria, che l'interessato è CP_4
chiamato fornire tramite una autodichiarazione da presentarsi entro termini perentori.
Con più specifico riferimento all'iscrizione automatica alla geometra, indipendentemente Parte_2 dall'esercizio dell'attività professionale in forma continuativa e/o occasionale, sono intervenute varie pronunce della Corte di cassazione, da ultimo nel 2022, le quali hanno stabilito che per la
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è CP_2 condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
Il riferimento è alla pronuncia Cass. civ. 28/09/2022, n. 28188, la quale - nel solco di un consolidato orientamento espresso in diversi precedenti (ad esempio: Cass. civ. 10/03/2022, n. 7820: Cass. civ.
19/02/2021, n. 4568) - ha ribadito che “In tema di ai fini Controparte_2 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile CP_2 derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo”.
Le citate sentenze della Corte di Cassazione hanno superato il precedente orientamento, espresso in particolare da Cass. civ. 22/02/2019 n. 5375, la quale aveva evidenziato come l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esprimersi esclusivamente nella variazione delle aliquote contributive, nonché nella riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Detta autonomia non può viceversa spingersi ad introdurre una deroga a leggi dello Stato, nella fattispecie all'art. 22 della L. 773/1982, ridefinendo le regole relative all'iscrizione alla ed eliminando le categorie degli iscritti facoltativi, ossia di coloro che - iscritti CP_2
all'albo professionale e fruendo di altra forma tutela previdenziale - possono scegliere di essere o non essere iscritti anche alla . Si rappresenta infatti che il citato art. 22 della L. 773/1982 subordina CP_4 chiaramente l'obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione di geometra in assenza
d'iscrizione ad altra gestione obbligatoria.
La menzionata sentenza aveva pertanto ritenuto illegittime le pretese della di iscrizione alla CP_4
e versamento dei contributi, nei confronti dei Geometri che esercitano la professione in maniera CP_2
non abituale, o anche in maniera abituale ma in costanza di altra forma previdenziale obbligatoria. Tuttavia, tale orientamento è stato poi smentito, dapprima, da Cass. civ. 19/02/2021, n. 4568, la quale ha invece richiamato la disciplina dettata dall'art. 1 della L. 37/1967, secondo il quale sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
Secondo questa pronuncia, e le numerose successive, l'art. 22 della L. 773/1982 avrebbe semplicemente distinto - tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità - a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla CP_2
Nel sistema della L. 773/1982, secondo la Corte, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla CP_2 continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22 della L. 773/1982), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10 della L.
773/1982).
In tale contesto legale quindi - secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione
- l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e la natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà
L'art. 5 dello Statuto della nel prevedere l'obbligo di contribuzione minima degli iscritti CP_4
all'Albo, che esercitano la professione anche con carattere saltuario od occasionale, ha dunque posto una presunzione relativa, essendo fatta salva la facoltà degli iscritti di fornire la prova contraria, del non esercizio della professione, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della con delibera n. 3/2003 (approvata con D.M. pubblicata sulla GU n. 85/2003) e con delibera n. CP_2
123/2009 (approvata con D.M. 14 luglio 2009).
In ordine alle modalità con cui può essere fornita la prova del mancato esercizio della professione, la delibera 2/2003 ha previsto la sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modello di autocertificazione predisposto dalla attestante il mancato esercizio di attività professionale, CP_2
senza vincolo di subordinazione, e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra, nonché la mancata titolarità di partita IVA. Si prescriveva, inoltre, l'invio annuale di una dichiarazione fiscale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale. Successivamente, con D.M. 14.7.2009 è stata approvata la delibera n. 123 del
20.05.2009, che ha semplificato le modalità per fornire la prova negativa dell'esercizio della libera professione e ha fatto una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla Cassa in costanza d'iscrizione all'albo professionale già individuate con un comunicato ai Collegi del 2003,
e non è pertanto possibile presentare l'autocertificazione. È stato dunque previsto solo l'obbligo di presentare l'autocertificazione recante dichiarazione del geometra di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. Per i geometri dipendenti presso terzi invece l'iscrizione può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal
CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra (delibera 123/2009) (cfr
Cass. 28188/2022; Cass., 06/06/2023, n.15840; Cass. 21/06/2023, n.17823).
La prova delle condizioni suddette andrà fornita con le modalità previste dalla delibera, per consentire alla l'attivazione dei controlli necessari alla verifica dell'effettività della situazione dichiarata CP_2
dal professionista (cfr Cass. 15840/2023).
Il sistema così delineato garantisce quindi al singolo iscritto all'albo la possibilità, nel caso in cui effettivamente non svolga alcuna prestazione riconducibile alla professione di geometra, di superare la presunzione tramite autocertificazioni e, nel caso di dipendenti, dimostrando o di essere inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e di svolgere solo attività nell'interesse del proprio datore di lavoro, o di non svolgere per l'azienda da cui dipende attività riconducibile a quella di geometra, tramite dichiarazione del datore di lavoro.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha adempiuto agli oneri posti a suo carico dalla normativa statutaria e regolamentare, non avendo provato di aver autocertificato, con il modello di cancellazione dalla Cassa e di comunicazione della cessazione dell'attività professionale di geometra, il mancato esercizio della professione nei termini e nelle modalità individuate dalla delibera n. 2/03, con allegazione anche della comunicazione di cessazione della partita IVA a partire dal 31.12.2014.
Ne consegue che l'odierno opponente non ha fornito mediante autocertificazione prova contraria alla presunzione di esercizio della professione ex art. 5 dello St., dimostrando che nella fattispecie concreta sussistevano le condizioni per l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa secondo quanto stabilito dalle delibere n. 2/03 e n. 123/09 richiamate nelle sentenze citate, e che – come detto
- stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.
Va aggiunto che tale prova non è stata fornita neppure nel presente giudizio , atteso che la circostanza
, affermata dal ricorrente in sede di libero interrogatorio , secondo la quale egli sarebbe stato impegnato negli anni oggetto di causa in altre attività , oltre che assolutamente sfornita di prova non è da sola sufficiente ad escludere che le residue capacità lavorative del ricorrente siano state utilizzate nello svolgimento dell'attività professionale di geometra , sia pure in modo occasionale .
Se dunque il ricorso ha trovato accoglimento , tale pronuncia non ha riguardato l'obbligo di iscrizione alla cassa , ma unicamente l'estinzione dell'obbligo contributivo per intervenuta prescrizione .
Ed invero , non ignora questo giudicante il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_2
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. Civ. Sez. L, n. 4981 del 04/03/2014).
La giurisprudenza di legittimità è infatti assolutamente conforme nell'interpretare l'art. 19, comma 2
l. 773/1982 nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n.
6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981 ;Cass; .
6.6.2023 n. 15787).
In quest'ultima decisione è stato altresì puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la CP_2
ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata
"rimessione in termini" ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini
IRPEF» (v. anche Cass. 29664/2008 cit.).
Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così pervenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
Nel sistema descritto si inserisce l'esigenza , posta dall'art. 2935 c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di accertamento d'ufficio.
Pertanto, nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere (cfr Cass. 35873/2021). Ma, a prescindere da quanto abbiamo sopra detto , la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha comunque avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, vale a dire dal momento in cui il creditore
è in grado di esercitare il diritto a riscuotere .
Quanto siamo venuti dicendo assume particolare importanza nel caso de quo perché è la stessa documentazione prodotta dalla parte convenuta ad evidenziare che , a prescindere dalla trasmissione o meno delle dichiarazioni reddituali da parte del professionista , la era pienamente consapevole CP_2
del proprio credito , tanto è vero che , nel corso degli anni , iscriveva a ruolo i propri crediti .
Contrariamente a quanto ritenuto dalla , infatti , la documentazione prodotta in atti non può CP_2 tornare utile a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione , ma puo' invece valere a dimostrare la consapevolezza da parte del creditore dei propri crediti con conseguente decorrenza della prescrizione .
Ed invero , alcune delle raccomandate prodotte in atti risultano inesitate per l'avvenuta trasferimento del destinatario, in altre il destinatario risulta sconosciuto o l'indirizzo errato;
non rituali risultano le notifiche per compiuta giacenza e comunque esse non recano alcuna indicazione atta a dimostrare il contenuto della raccomandata e quindi la riferibilità del documento ai crediti per cui è causa . .
Di contro , quella documentazione ci torna utile per dimostrare che , a prescindere dall'invio o meno delle dichiarazioni reddituali da parte dell'opponente , la ha avuto , nel corso degli anni , piena CP_2
consapevolezza del proprio credito , tanto è vero che i contributi venivano iscritti a ruolo . In tutte le comunicazioni prodotte dalla a sostegno della eccezione di intervenuta interruzione della CP_2
prescrizione sono infatti indicati i ruoli nei quali venivano iscritti i vari crediti;
la qual cosa , tra l'altro , dimostra che la iscriveva a ruolo i crediti relativi al mancato pagamento del contributo CP_2 soggettivo minimo e dell'integrativo minimo , oltre le somme accessorie , a prescindere dalla dichiarazione reddituale da parte del professionista .
Apprendiamo quindi che con il ruolo 2005 venivano iscritti i contributi per l'anno 2004 ; con il ruolo
2006 venivano iscritti i contributi dovuti dal professionista per l'anno 2005 , con il ruolo 2007 quelli dovuti per l'anno 2006 ; con il ruolo 2008 venivano iscritti i contributi dovuti per l'anno 2007 ; con il ruolo 2010 venivano iscritti i contributi dovuti per l'anno 2008 ; mentre con il ruolo 2011 venivano iscritti i contributi dovuti per l'anno 1999 , 2000 , 2001 , 2004 , 2005 , 2006 e 2009 , senza che facesse seguito , nel quinquennio successivo alla iscrizione a ruolo dei perdetti crediti , alcuna richiesta di pagamento . Ne consegue che , dalla data di iscrizione a ruolo del credito contributivo, è sicuramente cominciato a decorrere il termine prescrizionale , termine che può ritenersi completamente maturato per tutti i crediti fino all'anno 2009 .
Tuttavia, a parere di questo giudicante , nella specie risultano prescritti anche i crediti successivi fino all' anno 2013 . S può infatti affermare che, in caso contribuzione minima, la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito;
infatti, in tale ultimo caso, la contribuzione minima non dipende dai redditi e, pertanto, non ha senso ancorare il relativo dies a quo della prescrizione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. Civ.
27218/2018).E' la stessa , infatti , ad affermare che l'obbligo contributivo Controparte_2 scaturisce dalla sola iscrizione del professionista all'albo , sicchè l'esercizio del diritto di credito da parte dell'ente di previdenza non necessita di alcuna dichiarazione dei redditi da parte del geometra iscritto all' albo , tanto è vero che i crediti venivano iscritti a ruolo .
L'opponente , pertanto , rimane creditore unicamente dei contributi iscritti a ruolo a partire dall'anno
2018 e comunque di quelli rientranti nell'ultimo quinquennio precedente la notifica del decreto ingiuntivo per un totale di € 9.183,84 e , più precisamente , per come risultante dall'attestazione in atti : 2018 Soggettivo Minimo € 3.250,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data Inizio:
31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2018 Maggiorazione Differimento Soggettivo Minimo € 13,00 Interessi di mora Accertamento
Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2018 Maggiorazione Soggettivo Minimo € 816,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 -
Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2018 Interessi Soggettivo Minimo € 438,55 Calcolati su € 3.250,00 - Scadenza 21/08/2018 -
Versamento 31/12/2021 Calcolati su € 12,00 - Scadenza 21/08/2018 - Versamento 31/12/2021
2018 Interessi Soggettivo Minimo € 113,62
2018 Maternità € 12,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021 –
Data Fine: 15/11/2022
2018 Interessi Maternità € 0,42
2018 Integrativo Minimo € 1.625,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data Inizio:
31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2018 Maggiorazione Integrativo Minimo € 408,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 -
Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2018 Maggiorazione Differimento Integrativo Minimo € 6,50 Interessi di mora Accertamento
Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022 2018 Interessi Integrativo Minimo € 218,47 Calcolati su € 1.625,00 - Scadenza 21/08/2018 -
Versamento 31/12/2021
2018 Interessi Integrativo Minimo € 56,81
2018 Interessi su maggiorazione € 43,47
2019 Soggettivo Minimo € 547,50 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data Inizio:
31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Maggiorazione Differimento Soggettivo Minimo € 2,19 Interessi di mora Accertamento
Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Maggiorazione Soggettivo Minimo € 137,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 -
Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Interessi Soggettivo Minimo € 19,14
2019 Interessi Soggettivo Minimo € 48,32 Calcolati su € 10,00 - Scadenza 31/10/2019 - Versamento
31/12/2021 Calcolati su € 547,50 - Scadenza 31/10/2019 - Versamento 31/12/2021
2019 Maternità € 10,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021 –
Data Fine: 15/11/2022
2019 Interessi Maternità € 0,35
2019 Soggettivo Autoliquidazione € 721,50 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data
Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Maggiorazione Differimento Soggettivo Autoliquid € 2,89 Interessi di mora Accertamento
Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Maggiorazione Soggettivo
Autoliquidazione € 181,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021
– Data Fine: 15/11/2022
2019 Interessi Soggettivo Autoliquidazione € 62,53 Calcolati su € 721,50 - Scadenza 31/10/2019 -
Versamento 31/12/2021
2019 Interessi Soggettivo Autoliquidazione € 25,22
2019 Integrativo Minimo € 274,17 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 - Data Inizio:
31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Maggiorazione Integrativo Minimo € 69,00 Interessi di mora Accertamento Coattivo 2020 -
Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Maggiorazione Differimento Integrativo Minimo € 1,10 Interessi di mora Accertamento
Coattivo 2020 - Data Inizio: 31/12/2021 – Data Fine: 15/11/2022
2019 Interessi Integrativo Minimo € 23,76 Calcolati su € 274,17 - Scadenza 31/10/2019 - Versamento
31/12/2021 2019 Interessi Integrativo Minimo € 9,58 2019 Interessi su maggiorazione € 13,75
2020 Sanzione € 33,00 Dichiarazione Omessa
L'opposizione va pertanto accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dei contributi , maggiorazioni , sanzioni e interessi di cui all'attestazione della Cassa dovuti a partire dall'anno 2018 .
Le spese del giudizio , in considerazione dell'esito complessivo della causa , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo n. 166/2023 ; condanna l'opponente al pagamento in favore della Controparte_2
della somma di € 9.183,84 a titolo di contributi , maggiorazioni ,
[...] sanzioni e interessi ,di cui all'attestazione della , dovuti a partire dall'anno 2018; CP_2
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice
A.M. D'Antonio