Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 15/04/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2026, proposto da
NY ND NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, Comune di Melfi, Comune di Altavilla Silentina, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
a) del provvedimento contenente il Maxi Avviso ASMEL 2025 per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso gli enti locali aderenti alla rete ASMEL, nella parte in cui disciplina la procedura relativa al profilo professionale di “funzionario amministrativo – istruttore direttivo ex categoria D, nonché di ogni successivo atto di integrazione, rettifica, specificazione e proroga dei termini ad esso relativo, ivi compresi i testi coordinati e gli avvisi pubblicati sul sito ASMEL o sui siti degli enti attuatori, nella misura in cui da tali previsioni derivano, direttamente o indirettamente, le condizioni e i presupposti per l’esclusione del sig. NY NI dalla procedura selettiva de qua ivi compre le norme che prescrivono l’esclusione automatica dei candidati in caso di mancato o ritardato pagamento della tassa di partecipazione;
b) della comunicazione di richiesta di integrazione documentale, trasmessa al sig. NY NI a mezzo PEC nell’ambito della procedura ASMEL per il profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, con la quale è stata domandata la produzione della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione, fissando un termine ritenuto perentorio per l’invio della stessa, nella parte in cui: a) qualifica come essenziale e a pena di esclusione l’allegazione della ricevuta di pagamento, pur a fronte dell’avvenuto pagamento nei termini; b) stabilisce un termine di integrazione irragionevolmente breve e privo di adeguata motivazione; c) prevede l’automatica esclusione in caso di invio ritenuto tardivo della documentazione integrativa; nonché di ogni ulteriore atto istruttorio o interno, anche non conosciuto, che abbia determinato o confermato il contenuto di tale richiesta di integrazione e la natura perentoria del relativo termine, in quanto presupposti lesivi del diritto del ricorrente alla partecipazione alla procedura;
c) della successiva comunicazione, anch’essa trasmessa al sig. NY NI a mezzo PEC, con la quale l’ente gestore della procedura ASMEL (e/o la Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, quale ente attuatore) ha ritenuto tardivo l’invio della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione e ha conseguentemente dichiarato l’“esclusione automatica” del ricorrente dalla procedura selettiva per il profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, con ogni relativa motivazione, avvertimento e statuizione in essa contenuti; nonché di ogni atto endoprocedimentale, verbale, determinazione o annotazione interna – anche non conosciuti – che abbia disposto, confermato o preso atto dell’esclusione del sig. NI dalla procedura ASMEL, sulla base della asserita tardività dell’invio della ricevuta di pagamento;
d) della Determina n. 61 del 10.02.2026, adottata dall’ente attuatore Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele nell’ambito della procedura ASMEL, recante “Approvazione degli elenchi degli ammessi con riserva e dei non ammessi” alla procedura per il profilo di alla procedura per il profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria, nonché dei relativi allegati contenente l’elenco nominativo dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi, nella parte in cui: a) non include il sig. NY NI tra i candidati ammessi alla prova selettiva; b) ovvero lo colloca tra i candidati non ammessi o comunque in posizione incompatibile con la sua piena partecipazione alla procedura; c) recepisce e cristallizza l’esclusione automatica disposta a seguito della comunicazione di asserita tardività dell’invio della ricevuta di pagamento; nonché di ogni ulteriore allegato, elenco, verbale o atto richiamato o approvato dalla medesima Determina n. 61/2026, ancorché non conosciuto, nella parte in cui contribuisce a rendere definitiva l’esclusione del ricorrente dalla procedura ASMEL;
e) di tutte le comunicazioni di convocazione alle prove selettive relative al profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, pubblicate o trasmesse dall’ente gestore ASMEL e/o dalla Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, nella parte in cui: a) presuppongono l’elenco degli ammessi di cui alla Determina n. 61/2026 e al relativo Allegato; b) fissano condizioni e clausole perentorie (quali l’obbligo di effettuare il controllo tecnico, di collegarsi alla piattaforma nel giorno e nell’ora indicati, di utilizzare specifiche credenziali o dispositivi) che di fatto impediscono al sig. NI, illegittimamente escluso, di partecipare alle prove; c) determinano la prosecuzione della procedura selettiva in sua assenza, consolidando gli effetti dell’illegittima esclusione; nonché di ogni altro atto organizzativo o gestionale connesso allo svolgimento delle prove (calendari, avvisi sul sito, FAQ operative, istruzioni tecniche) che, anche solo mediatamente, presupponga la validità dell’elenco degli ammessi e contribuisca a precludere la partecipazione del ricorrente;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale – anteriore, coevo o successivo – comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva del sig. NY NI in relazione alla procedura ASMEL per la formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei 2025, profilo Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) gli atti interni di ASMEL e/o della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele che abbiano disciplinato i rapporti tra soggetto aggregatore ed ente attuatore; b) i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici o delle strutture tecniche di supporto, nella parte in cui abbiano adottato o condiviso i criteri di esclusione automatica per tardiva integrazione documentale; c) gli eventuali atti di approvazione o di utilizzo degli elenchi di idonei formati all’esito della procedura, nella parte in cui presuppongono la legittimità dell’esclusione del ricorrente e ne consolidano gli effetti;
g) dei regolamenti o disciplinari d’uso della piattaforma telematica nella parte in cui disciplinano le modalità di pagamento e di caricamento delle ricevute;
h) dei provvedimenti di approvazione e pubblicazione del calendario delle prove per il profilo D nella parte in cui consolidano l’elenco degli ammessi di cui NI è escluso;
i) nonché, per quanto occorra, di tutti gli ulteriori atti non specificamente conosciuti alla data di proposizione del ricorso, ma strettamente collegati alla sequenza procedimentale che ha condotto all’esclusione del sig. NY NI dalla procedura ASMEL, dalla procedura ASMEL relativa al profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, con riserva di motivi aggiunti ai sensi di legge all’esito dell’accesso agli atti e dell’eventuale ostensione di documenti ulteriori;
e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere la prova selettiva relativa al profilo di “profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D”, con ordine alla Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele di consentire la partecipazione del ricorrente alla suddetta prova selettiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. CE OL e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso (notificato in data 11.3.2026 e depositato in pari data) il ricorrente ha proposto le domande indicate in epigrafe.
Con decreto n. 135/2026 (pubblicato in data 12.3.2026) il Presidente di Sezione ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alla prova della procedura selettiva di cui in epigrafe.
Non si sono costituite le amministrazioni intimate.
Con memoria depositata in data 3.4.2026 il ricorrente ha dedotto di aver partecipato alla prova selettiva e di non aver conseguito il punteggio minimo utile per l’ammissione alla fase successiva del concorso. Il ricorrente ha quindi richiesto a questo Tribunale di “ dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso … e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio / la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ”.
Nella camera di consiglio del giorno 14.4.2026 il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio, dell’andamento dello stesso e dell’espressa richiesta del ricorrente in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE US, Presidente
LA Zoppo, Primo Referendario
CE OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OL | IE US |
IL SEGRETARIO