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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del GOP dr.ssa
OL OR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G.1141/2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 16.09.2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. vertente t r a nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 anche nella qualità di titolare della ditta Parte_2 corrente in Serre (SA), via Padula, 20, p.iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. OL Fiorillo del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla via De
Jacobis n. 3,
- Attore -
e
P.IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Saverio Di Matteo, giusta mandato in atti, ed elett.te domiciliata in
Salerno, alla via L. Angrisani, 7/A, presso lo studio dell'avv. Andreana
Mutalipassi;
- Convenuta –
OGGETTO: indennizzo polizza assicurativa.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie conclusionali autorizzate da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 premettendo che con contratto di locazione finanziaria n. AL/4151120025, stipulato con la otteneva in concessione/leasing il Controparte_2 veicolo VOLVO Tipo FL 280 4x2, targato FB027KN, n.ro telaio
YV2TOY1A0FZ103321, con furgone isotermico e gruppo refrigerante, immatricolato in data 21.10.2015; che in data 29.10.2015, presso l'Agenzia principale “GENESI” di ST (Capaccio), in ossequio alle disposizioni di cui al contratto di Leasing, stipulava Polizza RCA n.ro 077376809 con la Compagnia
; che detta Polizza prevedeva la copertura “a valore intero” per l'ipotesi CP_1 di “incendio”, con un “valore assicurato” pari ad € 123.220,00, senza nessuna previsione di scoperto sul danno e con la possibilità di adeguamento del valore assicurato solo “a richiesta del contraente”; che detta Polizza prevedeva il veicolo a favore della con scadenza 31.10.2020; che il Controparte_2 bene assicurato è rimasto totalmente distrutto in un incendio verificatosi in data
19.12.2015; di aver dato immediata comunicazione dell'evento alla Compagnia di
Assicurazione mediante nota depositata in data 24.12.2015; di avere, al contempo, sporto denuncia/querela contro ignoti presso la stazione dei
Carabinieri di Borgo Carillia ed a seguito della quale i militari hanno disposto sequestro dei beni, successivamente convalidato dal Magistrato, aprendosi un procedimento penale;
che in data 03.03.2017 il PM disponeva il dissequestro del veicolo;
di aver richiesto più volte ma invano alla il pagamento CP_1 dell'indennizzo pari al valore dell'autocarro assicurato ma senza esito, conveniva in giudizio l' per veder accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e CP_1 dichiarare che l'attore, in forza della Polizza di cui infra, ha diritto al versamento da parte della convenuta dell'indennizzo previsto contrattualmente e, per l'effetto, condannare la convenuta al versamento in suo favore o direttamente in favore di dell'importo di € 89.805,11, come quantificato Controparte_2 nell'ingiunzione di pagamento n.ro 7125/2018 del Tribunale di Roma o quello minore che sarà accertato e ritenuto di giustizia in corso di causa;
b) Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti ed altresì illegittimo ed ingiustificato in suo comportamento e, per l'effetto, condannarla in proprio al versamento in favore di Controparte_2
e/o dell'attore degli importi corrispondenti agli interessi moratori maturati e maturandi sull'indennizzo dovuto alla in forza delle Controparte_2 previsioni di cui al contratto di leasing e della Polizza richiamata, nonché delle spese liquidate nell'ingiunzione di pagamento n.ro 7125/2018 del Tribunale di
Roma e di quelle maturate ed a maturarsi in relazione al giudizio di opposizione al medesimo RG 33167/18 del Tribunale di Roma;
c) condannare la convenuta al versamento in favore dell'attore dell'importo di € 33.414,89 quale differenza tra
l'importo assicurato, valore complessivo del veicolo, e l'importo ancora dovuto alla società di leasing d) Accertare e dichiarare Controparte_2
l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti ed altresì illegittimo ed ingiustificato in suo comportamento e, per l'effetto, condannarla in proprio ad indennizzare l'attore dei danni conseguenti alla permanenza del suo nominativo in Centrale Rischi e nelle altre Banche dati, associato ad una
“situazione” di inadempimento verso il “ e conseguente al Controparte_3 mancato versamento dell'indennizzo ed al mancato saldo di quanto dovuto alla
; e) Accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_2 convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti ed altresì illegittimo ed ingiustificato in suo comportamento e, per l'effetto, condannarla a risarcire i danni derivanti dal malessere personale fisico e morale, gravissimo stress e dalle tensioni personali e familiari”.
Si costituiva la eccependo preliminarmente la carenza di CP_1 legittimazione attiva dell'attore sia perché non era proprietario del veicolo, ma mero utilizzatore, sia perché la polizza, benchè stipulata da lui, era vincolata a favore della ed eccependo nel merito la Controparte_2 inoperatività della polizza che non prevedeva l'indennizzo in caso di incendio doloso o derivante da atti vandalici come nel caso di specie.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc, la causa non veniva istruita ma rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni. Dopo l'avvicendamento di giudici e diversi rinvii, la scrivente a verbale dell'udienza del 16.09.25 introitava la causa in decisione con i termini ex art 190 cpc.
Così ricostruiti i fatti salienti, va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di carenza di legittimazione attiva dell'attore relativamente alla richiesta di indennizzo per la verificazione dell'evento assicurato con la polizza n.ro 077376809 stipulata con la convenuta . CP_1
La fondatezza della carenza di legittimazione attiva risiede nel vincolo disposto nel contratto di assicurazione a favore della concedente dell'autocarro in leasing all'utilizzatore Parte_1
Ed invero secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell''assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario,
e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria” (Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095).
La clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di verificazione dell'evento l'indennizzo assicurativo. Sulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di leasing, il concedente, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire tale indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva sulla base del suddetto vincolo contrattuale (Cass. Ordinanza n. 11373 del 2024).
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto o incendio, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di leasing, che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di incendio della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di leasing (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610).
Pertanto, va dichiarata la inammissibilità della domanda perché formulata da soggetto carente di legittimazione attiva, che va individuata in capo alla
Controparte_2 Tale pronuncia di inammissibilità assorbe le questioni relative al merito della causa.
In considerazione delle complesse questioni giuridiche affrontate, della diversa posizione e qualità delle parti, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione per metà delle spese di giudizio ex art. 91 co 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr.ssa OL OR ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara inammissibile la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in misura di metà, in favore di controparte, che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori come per legge ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali;
3) compensa le spese per l'altra metà;
Così deciso in Salerno, 11.12.25
IL GOP
Dr.ssa OL OR