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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/08/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 25.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 1629 degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
in proprio e quale ex rappresentante legale della società Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv.
[...]
NT CC e dall'Avv. Angelo Guido ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. NT CC in Ladispoli Via Napoli, 38 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2
IA EU in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ 1) dichiara l'estinzione del credito oggetto dell'avviso di accertamento Prot.
N.7006.15/09/2021.0119049 per intervenuta prescrizione e per l'effetto ne dispone l'annullamento ;
CP_ 2) condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 886,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa in gg. 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Civitavecchia, lì 25.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2021, l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione prevista dall' art. 2
comma 1 bis D.L. 12.9.1983, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori della protocollo 7006.15/09/2021.0119049 del 15.09.2021, Controparte_1 CP_2
notificatole in data 29.09.2021 dell'importo di € 1.313,48 di cui € 660,59 per il periodo 12/2014 ed euro 652,89 per il periodo 1/2015.
La ricorrente, a fondamento del ricorso, ha eccepito:
1. la prescrizione dell'obbligo contributivo ex art. 3, comma 9 lett. b) Legge 8 agosto
1995 n. 335;
2. l'intervenuta cessazione e cancellazione dal registro imprese della società CP_1
[...]
3. l'omessa e/o insufficiente motivazione del verbale di accertamento protocollo CP_2
7006.15/09/2021.0119049.
costituitasi in giudizio, ha contestato quanto dedotto a fondamento dell' CP_2
opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, il giudice ha deciso depositando telematicamente il dispositivo riservandosi il termine per la redazione della motivazione in 60 giorni.
Del tutto assorbente e dirimente deve ritenersi l'eccezione di prescrizione ex art. 3,
comma 9 lett. b) Legge 8 agosto 1995 n. 335 formulata dalla ricorrente essendo inutilmente spirato il termine quinquennale ivi previsto.
CP_ Secondo la prospettazione dell l'obbligo contributivo oggetto di controversia,
sarebbe dovuto in quanto già contestato, dapprima, con l'avviso di addebito n. 397-
2015-00031434-69 notificato in data 6.8.2015 e, successivamente richiesto con avviso di intimazione VI 09720169052086123000 notificato a mezzo pec dal concessionario in data 31/10/2016.
CP_ asserisce, infatti, che il concessionario, in risposta alla istanza avanzata (cfr. doc. n. 5 della memoria di costituzione ), ha provveduto - con mail del 05/01/2023 (doc. 1)
a trasmettere la documentazione attestante il valido compimento di atti interruttivi.
CP_ La ricevuta di consegna della pec depositata da con le note di trattazione scritta del 10.12.2024 attesta la trasmissione in data 31/10/2016 dal Concessionario alla all'indirizzo: " , dell'avviso di CP_1 Email_1
Parte intimazione 09720169052086123000 ad adempiere all'obbligo contributivo già
contestato nell'avviso di addebito.
CP_ Assume l' che, tale atto interruttivo intermedio del 31/10/2016 – compiuto dopo la notifica dell'avviso di addebito n. 397-2015-00031434-69 - ha validamente interrotto la prescrizione per un ulteriore quinquennio e cioè dal 31/10/2016 al 31/10/2021
(periodo cui vanno aggiunti i periodi di sospensione dei termini di prescrizione
Covid).
A ben vedere, seppur nell'oggetto vi sia un riferimento all' IN VI
Codice Fiscale ”, non vi è, comunque, prova che PartitaIVA_1 P.IVA_2
detto avviso di intimazione sia riferito al citato avviso di addebito, non essendo stata prodotta una copia e pertanto lo stesso non può ritenersi un atto valido ai fini interruttivi della prescrizione.
Conseguentemente, dal 6.8. 2015, data di notifica dell'avviso di addebito al 29.9.2021,
data di notifica dell'avviso di accertamento sono decorsi più di 5 anni ed il credito si
è pertanto prescritto.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta, quindi, l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese si liquidano pertanto come in dispositivo, con il beneficio della distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Civitavecchia, lì 11.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis