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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
EI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 624/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 21/10/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. VACCA Parte_1
NE e dall'avv. LUCIO PAOLO NAZARIO RENDE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del ministro Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa
EL AZ, dott. Vincenzo Precone e dott. Fausto Scervino.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver partecipato all'avviso di selezione ad evidenza BB prot. n. 2147 del 23.02.2023
“finalizzato all'individuazione di n. 1 esperto a cui affidare l'incarico di formatore nell'ambito del corso di formazione “Nuova Passweb e adempimenti amministrativi” presso l'Istituto Comprensivo “K.
Wojtyla” di Isola Capo UT (KR), BBta la graduatoria provvisoria (con atto prot.
n. 3246 del 16/03/2023) e, successivamente, la graduatoria definitiva, (atto prot. n. 4074 del 04/04/2023), esponeva di ver stipulato con l'amministrazione un contratto d'opera occasionale;
che, tuttavia, espletate le prime lezioni del corso di formazione, l'istituzione scolastica, con atto prot. n. 501 del 24/11/2023, aveva decretato in autotutela l'annullamento delle graduatorie provvisoria e definitiva e, con atto prot. n. 12402 del 27/11/2023, aveva formalizzato il proprio recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale/intellettuale.
Ritenendo illegittimo il comportamento serbato dall'amministrazione scolastica, così concludeva “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, previa disapplicazione del decreto prot. n. 501 del 24.11.2023 (annullamento, in autotutela, della graduatoria provvisoria prot. n.
3246 del 16.03.2023 e della graduatoria definitiva prot. 4074 del 04.04.2023) e del decreto prot. n.
12402 del 27.11.2023 (recesso dal contratto prot. n. 4207 del 11.04.2023), la legittimità e la fondatezza giuridica del rapporto di lavoro occasionale di cui al contratto prot. 4207 del 11.04.2023 intervenuto tra il ricorrente e l e, per l'effetto; in via principale, condannare Controparte_2
l'amministrazione resistente a dare seguito all'esecuzione di quanto previsto nel contratto, prot. n. 4207 del
11.04.2023, con il conseguente completamento, a cura del ricorrente, in date da concordare con il DS, delle restanti n. 2 prestazioni lavorative ancora da eseguire, oltre alla condanna al pagamento in favore del ricorrente di tutte le competenze derivanti dal predetto contratto, pari a € 1.739,00 omnicomprensivi lordo
Stato; in subordine, condannare l'amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente quanto contrattualmente spettante, pari a € 1.739,00 omnicomprensivi lordo Stato, per le prestazioni già eseguite
e per le due prestazioni in corso di esecuzione non eseguite a seguito del comportamento illegittimo dell'Amministrazione resistente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi”
L'amministrazione scolastica, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso;
in particolare, rilevava la legittimità del recesso operato sia in ragione della mancanza in capo al ricorrente di un titolo di laurea, in violazione di quanto disposto con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 gennaio 2008, prot. 3407 e del Parere 51/08 del 14 ottobre 2008, sia in ragione della circostanza che lo stesso fosse in quiescenza, considerato che l'art. 5, comma 9 del Decreto
Legge 6 luglio 2012 n. 95, prevede che «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. […] Gli incarichi, le cariche
e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”; ad ogni modo,
a prescindere dalle ragioni poste alla base del recesso, lo stesso doveva comunque ritenersi valido e produttivo di effetti in conformità con quanto disposto dall'art. 2237 c.c. nonché dall'art. 8 del contratto di prestazione d'opera sottoscritto tra le parti, per cui è fatta sempre salva la possibilità per il cliente di recedere dal contratto, prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi, fatto salvo il diritto del prestatore di conseguire il rimborso delle spese sostenute ed il compenso per l'opera da lui svolta;
pertanto l'amministrazione, dichiarandosi eventualmente disponibile al pagamento della prestazione eseguita dal ricorrente, così concludeva “Rigettare il ricorso, rimettendosi a codesta Autorità Giudiziaria per la quantificazione del corrispettivo relativo unicamente alle prestazioni eseguite da parte ricorrente;
con vittoria di spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come inserito dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. 2. In subordine, compensare le spese di lite.”
Con note depositate in data 23.09.2024 parte ricorrente evidenziava, a sostegno della propria pretesa, di aver stipulato, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, altri contratti d'opera con istituzioni scolastiche, regolarmente BBti in Amministrazione
Trasparente delle scuole interessate, sicchè le doglianze articolate sul punto dal CP_1 devono ritenersi del tutto infondate.
Il procedimento veniva istruito documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così deciso.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Pacifico, in quanto documentalmente provato, che il ricorrente con domanda del 28.2.2023
( cfr all 2 A fascicolo ricorrente) partecipava alla procedura “finalizzata alla definizione di una graduatoria per l'individuazione di n. 1 esperto formatore interno/esterno per lo svolgimento di un incarico di prestazione d'opera occasionale per corso di formazione "Nuova Passweb e adempimenti amministrativi" destinato al personale di segreteria dell'Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” di Isola di Capo UT
(KR) per l'a.s. 2022/2023” ( cfr. all. 1 fascicolo ricorrente) collocandosi al primo posto della graduatoria definitiva, con punti 41 ( cfr. all. 5 fascicolo ricorrente).
Altrettanto pacifico che il dott. in data 11.4.2023, all'esito della procedura selettiva, Pt_1 sottoscriveva contratto d'opera professionale, con scadenza al 31.8.23 ( cfr. all. 6 fascicolo ricorrente) dal quale l'amministrazione recedeva in data 27.11.2023 ( cfr, all. 10 fascicolo ricorrente), previo annullamento di entrambe le graduatorie approvate ( cfr. all. fascicolo 8 ricorrente).
Le motivazioni addotte dall'Istituto scolastico a sostegno del proprio recesso si basano sostanzialmente su due assunti, ossia che il ricorrente: a) non possedesse il diploma di laurea, in violazione di quanto disposto dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 gennaio 2008, prot. 3407 e del Parere 51/08 del 14 ottobre 2008 ; b) fosse in quiescenza dall'1.4.2017, in violazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del Decreto
Legge 6 luglio 2012 n. 95.
Tanto chiarito, occorre domandarsi se il recesso operato dall'amministrazione, a seguito della stipula del contratto di lavoro, sia da ritenersi viziato sotto il profilo motivazionale.
Ebbene, innanzitutto, quanto alla circostanza sub. b), occorre premettere che l'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 […] Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. […]».
Pertanto, la citata normativa non osta al conferimento di un contratto di prestazione d'opera occasionale, essendo vietato conferire al personale in quiescenza soltanto incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate (fattispecie che, pacificamente, non ricorrono nel caso di specie).
La circostanza, tuttavia, che il ricorrente fosse in quiescenza dall'1.4.2017 non consente di ritenere che lo stesso fosse in servizio alla data di partecipazione alla procedura selettiva
(28.2.2023), con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art 7 comma 6, del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 a mente del quale:
“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della ZA BB , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”
La norma in esame richiede, quindi, per il conferimento di incarichi di collaborazione a personale esterno 1, il possesso della specializzazione universitaria fatte salve alcune eccezioni specificamente indicate dalla norma, ossia per “professionisti iscritti in ordini
o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
Posto che il ricorrente non possiede il titolo di laurea e, pacificamente, non rientra in alcuna delle fattispecie enucleate dalla norma, il recesso operato dall'amministrazione, anche in ragione della responsabilità dirigenziale che la norma sottende, deve ritenersi legato a valide ragioni di opportunità, sicchè l'operato dell'amministrazione non può ritenersi irragionevole sotto il profilo motivazionale.
D'altro canto, occorre rilevare che il caso in esame risulta sussumibile nel contratto di opera intellettuale, di cui all'art. 2237 c.c, che espressamente prevede la possibilità di un recesso ad nutum ad opera del cliente, previo obbligo di rimborso delle spese sostenute e di pagamento del compenso per l'opera svolta: “
1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa.
3. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
4. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”
Su punto, cfr. Cass “Questa Corte, infatti, ha più volte statuito che l'art. 2237 c.c., nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c., per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza
o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragione d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente -ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.) per il mancato guadagno.” (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 25/06/2007 n° 14702).
Né, nel caso di specie, l'apposizione di un termine di durata al rapporto contrattuale è idonea ad escludere, di per sé, la facoltà di recesso ad nutum prevista in favore del cliente, in quanto, esaminando il contenuto del regolamento negoziale, è evidente che le parti non abbiano inteso vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita, in forza di quanto previsto nella clausola di cui al punto 8 del contratto di collaborazione.
Conseguentemente, la domanda articolata in via subordinata può essere parzialmente accolta e l'amministrazione deve essere condannata al pagamento delle prestazioni eseguite dal dott. dalla data di assunzione e sino al recesso operato dall'amministrazione, oltre Pt_1 alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (non si procede al rimborso delle spese sostenute di cui all'art. 2237 c.c. in quanto non documentate). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ( espunta la fase istruttoria non svolta), con compensazione di un mezzo stante la parziale soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 624/2024, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente dei compensi spettanti per la prestazione svolta dalla data di assunzione e sino al recesso, oltre alla maggior somma tra interesse legali e rivalutazione monetaria;
-rigetta per il resto;
- condanna altresì il al pagamento delle spese di lite che, già compensate nella CP_1 misura di un mezzo, si liquidano nella somma di euro 1.698,50, oltre CU se dovuto e versato, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Crotone, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia EI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Qual è il caso che ci occupa in quanto il contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2222 c.c. ss rientra tra i contratti di collaborazione.