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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/07/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente rel Dott.ssa Concetta Grillo
Dott. Oriana Calvo Giudice
Giudice Dott.ssa Giulia Ferratini
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. RG 525 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA Parte 1 nat a a TAORMINA (ME) il 07/07/1970 , CF C.F. 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VELARDITA EDOARDO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CALTAGIRONE (CT) 04/01/1970 CF C.F. 2 Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv LUCCHESE ENRICO. che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 7.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Parte_1 e Parte_2 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16/04/1994 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALTAGIRONE al n.21 anno 1994 parte II serie A
1 ricorrenti esponevano che con sentenza parziale del 30.11.2022 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.7.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a
.
partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del
.
i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza
•
e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso.
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 e in data 16/04/1994 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune al Parte_2
CALTAGIRONE al n.21 anno 1994 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso. DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente rel Dott.ssa Concetta Grillo
Dott. Oriana Calvo Giudice
Giudice Dott.ssa Giulia Ferratini
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. RG 525 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA Parte 1 nat a a TAORMINA (ME) il 07/07/1970 , CF C.F. 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VELARDITA EDOARDO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CALTAGIRONE (CT) 04/01/1970 CF C.F. 2 Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv LUCCHESE ENRICO. che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 7.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Parte_1 e Parte_2 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16/04/1994 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALTAGIRONE al n.21 anno 1994 parte II serie A
1 ricorrenti esponevano che con sentenza parziale del 30.11.2022 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.7.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a
.
partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del
.
i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza
•
e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso.
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 e in data 16/04/1994 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune al Parte_2
CALTAGIRONE al n.21 anno 1994 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso. DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo