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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2174/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9433/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250076387264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella pagamento n. 09720250076387264000, notificata il 22/4/2025 e recante la pretesa creditoria dell' ente impositore Regione Calabria per Tassa Auto, anno 2020, per l'importo comprensivo di interessi, sanzioni, spese notifica, di € 353,97. Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti propedeutici la formazione del ruolo ed invoca la prescrizione del tributo alla data di notifica della cartella di pagamento oggetto dell'odierna controversia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene al procedimento di formazione del ruolo essendo l'Agente della riscossione un mero
"esecutore", e l'unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'Ufficio impositore Regione Calabria anch'essa convenuta nel presente giudizio.
Conferma la corretta notifica della cartella di pagamento oggetto del presente ricorso.
Se pur notificata con PEC non si è costituita la Regione Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti quanto all'unico motivo del ricorso relativo alla prescrizione/decadenza si osserva che, per oramai pacifica Giurisprudenza, il ricorso avverso la cartella di pagamento, può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso e che solo la “mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Poiché dagli atti di causa risulta che la regione Calabria avrebbe notificato un avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata era necessario la conferma da parte dell'Ente impositore della notifica di tale avviso.
Ora, lL'omissione della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente. Nella fattispecie, infatti, la regione Calabria, su cui gravava l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento posto a fondamento della cartella impugnata, non intervenendo non ha documentato di averla effettuata. Pertanto la notifica non è mai avvenuta e il ricorrente non è stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa. Alla luce della normativa in materia, appare evidente che il termine di prescrizione è spirato il
31.12.2023, e cioè alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento della tassa de quo.
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n.
09720250076387264000. Condanna la Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro
270,00, oltre accessori di legge.
Roma li, 05/02/2026
Il Giudice Monocratico
LD De LI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9433/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
Regione Calabria - 02205340793
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250076387264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella pagamento n. 09720250076387264000, notificata il 22/4/2025 e recante la pretesa creditoria dell' ente impositore Regione Calabria per Tassa Auto, anno 2020, per l'importo comprensivo di interessi, sanzioni, spese notifica, di € 353,97. Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti propedeutici la formazione del ruolo ed invoca la prescrizione del tributo alla data di notifica della cartella di pagamento oggetto dell'odierna controversia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene al procedimento di formazione del ruolo essendo l'Agente della riscossione un mero
"esecutore", e l'unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'Ufficio impositore Regione Calabria anch'essa convenuta nel presente giudizio.
Conferma la corretta notifica della cartella di pagamento oggetto del presente ricorso.
Se pur notificata con PEC non si è costituita la Regione Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti quanto all'unico motivo del ricorso relativo alla prescrizione/decadenza si osserva che, per oramai pacifica Giurisprudenza, il ricorso avverso la cartella di pagamento, può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso e che solo la “mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Poiché dagli atti di causa risulta che la regione Calabria avrebbe notificato un avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata era necessario la conferma da parte dell'Ente impositore della notifica di tale avviso.
Ora, lL'omissione della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente. Nella fattispecie, infatti, la regione Calabria, su cui gravava l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento posto a fondamento della cartella impugnata, non intervenendo non ha documentato di averla effettuata. Pertanto la notifica non è mai avvenuta e il ricorrente non è stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa. Alla luce della normativa in materia, appare evidente che il termine di prescrizione è spirato il
31.12.2023, e cioè alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento della tassa de quo.
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n.
09720250076387264000. Condanna la Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro
270,00, oltre accessori di legge.
Roma li, 05/02/2026
Il Giudice Monocratico
LD De LI