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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/09/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1290 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 a seguito di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. proposto dai sig.ri:
(C.F.: e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Chieti, Via De Lollis n. 10, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Antonio Pimpini, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di separazione. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: sostituire le condizioni di separazione, già pattuite con il verbale sottoscritto l'8 giugno 2002 dinanzi al Tribunale di Chieti, omologato in data 11.9.2006, con le nuove condizioni elencate nel ricorso congiunto introduttivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.7.2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione stabilite con
[...] omologa del 4.5.2000 di questo Tribunale, già parzialmente modificate con successiva omologa dell'11.9.2006, a causa del mutamento delle condizioni economiche del sig. , dovute alla di lui età anagrafica e condizioni Parte_1 di salute che, conseguentemente, hanno determinato una diminuzione dell'attività professionale. Hanno, dunque, chiesto confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Roma, via Bari 13, alla sig.ra con l'obbligo del sig. al Pt_2 Parte_1 pagamento dei relativi oneri condominiali e con la rinunzia della sig.ra Pt_2 all'assegno di mantenimento. Inoltre, le parti hanno rappresentato di obbligarsi ad effettuare dei trasferimenti immobiliari tra loro ed il figlio meglio indicati nel loro ricorso introduttivo. Per_1
Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, limitandosi a prendere atto degli obblighi concernenti i trasferimenti immobiliari. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dispone che le condizioni di separazione dei sig.ri
[...]
(C.F.: e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) siano disciplinate nelle modalità indicate nel loro C.F._2 ricorso introduttivo;
2. prende atto degli obblighi tra loro con riferimento ai trasferimenti immobiliari;
3. nulla sulle spese. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 11.9.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1290 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 a seguito di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. proposto dai sig.ri:
(C.F.: e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Chieti, Via De Lollis n. 10, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Antonio Pimpini, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di separazione. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: sostituire le condizioni di separazione, già pattuite con il verbale sottoscritto l'8 giugno 2002 dinanzi al Tribunale di Chieti, omologato in data 11.9.2006, con le nuove condizioni elencate nel ricorso congiunto introduttivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.7.2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione stabilite con
[...] omologa del 4.5.2000 di questo Tribunale, già parzialmente modificate con successiva omologa dell'11.9.2006, a causa del mutamento delle condizioni economiche del sig. , dovute alla di lui età anagrafica e condizioni Parte_1 di salute che, conseguentemente, hanno determinato una diminuzione dell'attività professionale. Hanno, dunque, chiesto confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Roma, via Bari 13, alla sig.ra con l'obbligo del sig. al Pt_2 Parte_1 pagamento dei relativi oneri condominiali e con la rinunzia della sig.ra Pt_2 all'assegno di mantenimento. Inoltre, le parti hanno rappresentato di obbligarsi ad effettuare dei trasferimenti immobiliari tra loro ed il figlio meglio indicati nel loro ricorso introduttivo. Per_1
Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, limitandosi a prendere atto degli obblighi concernenti i trasferimenti immobiliari. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dispone che le condizioni di separazione dei sig.ri
[...]
(C.F.: e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) siano disciplinate nelle modalità indicate nel loro C.F._2 ricorso introduttivo;
2. prende atto degli obblighi tra loro con riferimento ai trasferimenti immobiliari;
3. nulla sulle spese. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 11.9.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI