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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA EL RI AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4538 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Raffaele Calabria 22, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
MA PA,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/11/2024 il ricorrente in epigrafe ha impugnato la nota del 18 ottobre
2024 con cui l' l'ha informato che l'indebito di € 3.800,00 percepito sulla prestazione CP_1
“reddito di cittadinanza” nel periodo novembre 2021/marzo 2022, già comunicatogli con precedente lettera dell'11/08/2023, sarebbe stato recuperato sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07060703 attraverso una trattenuta di 50,00 € mensili a partire dalla prima rata utile, chiedendo l'annullamento e la revoca della stessa e di ogni altro provvedimento conseguenziale, connesso e/o collegato.
A sostegno della domanda, ha esposto che il medesimo indebito era stato impugnato per ben tre volte, e avverso la sentenza conclusiva del giudizio pendeva appello, pertanto l' non avrebbe CP_1 potuto legittimamente continuare a sollecitarne la restituzione;
che l'atto era nullo anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia del 29/07/2024, in cause riunite n. C-112/22
e C-223/22, con cui era stato ritenuto discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza per accedere al RdC;
che, in ogni caso, il requisito della cittadinanza era stato pienamente assolto;
che dal 2024 era stata abolita tutta la normativa sul reddito di cittadinanza, compresi gli obblighi di restituzione;
che il limite di impignorabilità delle pensioni era stato elevato a € 1.000,00, mentre il suo assegno di invalidità era pari a circa € 300,00 mensili.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con nota datata 1° marzo 2023, l' ha chiesto al ricorrente la restituzione dell'importo di € CP_1
3.800,00 ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022 CP_ in virtù della domanda prot. - RDC-2021 4916980, indebitamente percepito per “mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1) l. 26/2019)”. Con una successiva nota del 7 agosto
2023, ha sollecitato il pagamento della medesima somma.
Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dal ricorrente con due ricorsi iscritti ai nn. R.G.
2924/2023 e 3466/2023, poi riuniti, deducendo l'infondatezza della richiesta di restituzione.
Con sentenza n. 419/2024 del 17/04/2024 i ricorsi riuniti sono stati respinti;
avverso la sentenza pendeva, al momento del deposito del ricorso, appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, iscritto al n. R.G. 1268/2024.
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'istante ha impugnato una nota del 18/10/2024, notificata il 4/11/2024, avente ad oggetto il medesimo indebito.
Come ha chiarito la S.C., dal momento che l'istituto della litispendenza è espressione della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui de eadem re ne bis sit actio, esso deve necessariamente trovare applicazione anche se la causa precedentemente iniziata, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione, nonché nel caso in cui – come in quello di specie – nel giudizio preventivamente instaurato sia stata pronunciata una sentenza ma non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione (Cass. SS. UU. n. 27846/2013). Ne discende l'inammissibilità, in questa sede, di tutte le censure aventi ad oggetto la legittimità della revoca del beneficio e della conseguente richiesta di restituzione dell'indebito, stante la litispendenza.
Vanno invece esaminate le ulteriori doglianze mosse specificamente alla comunicazione datata
18/10/2024.
Non si ravvisano ragioni di illegittimità nell'emissione di un'ulteriore nota di sollecito, atteso che le precedenti richieste non risultano essere state oggetto di sospensione (né avrebbero potuto esserlo, essendo atti privi di efficacia esecutiva) nel corso del precedente giudizio o nel giudizio di appello. Il primo ricorso avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione è stato respinto in I grado. Legittimamente, quindi, l' si è riattivato per il recupero del proprio CP_1 credito.
Il ricorrente lamenta poi l'illegittimità del prelievo coattivo sul suo assegno di invalidità.
Il recupero mediante trattenuta integra, sostanzialmente, una compensazione. CP_ Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui CP_ la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' agisce Controparte_2
2 per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”
(Cass. Sez. L, Ord. n. 26580 dell'11/10/2024).
Tuttavia, avendo entrambe le prestazioni – quella dove si è formato l'indebito e quella sulla quale
è applicata la trattenuta – natura assistenziale, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 69, co. 1, della l. 153/1969.
Ed invero, la disposizione citata riguarda le sole prestazioni previdenziali, prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma ne autorizza però un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr. Cass. 27 luglio
2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
La disciplina va invece ricercata nelle norme generali dettate dal codice civile per la compensazione.
L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere al quale il giudice può procedere senza incontrare ostacoli nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 c.c., con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione).
In base a tale principio si è, ad esempio, ritenuta ammissibile la compensazione (impropria) qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite CP_1
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 16349 del 24/07/2007).
La S.C. ha, viceversa, escluso che possa operarsi la compensazione sul trattamento pensionistico di invalidità civile per il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 – quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità, che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza – mancando il requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni. In tal caso risulta, invece, pienamente applicabile la disciplina della compensazione (propria) e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c. (Sez. L, Ordinanza n. 12323 del 18/05/2018; Sez. L, Sentenza n.
30220 del 20/11/2019).
Reddito di cittadinanza e assegno mensile di assistenza sono prestazioni con presupposti del tutto differenti;
infatti, l'assegno si correla a uno stato di invalidità pari o superiore al 74%, congiunto allo stato di bisogno economico, mentre il reddito di cittadinanza non è una prestazione meramente assistenziale ma ha una natura mista, di misura di politica attiva del lavoro finalizzata all'inclusione e di sussidio economico per il contrasto alla povertà (art. 1, D.L. n. 4 del 2019).
3 Dovendosi quindi applicare la disciplina della compensazione “propria”, l'iniziativa recuperatoria dell' non può incidere sulla prestazione di invalidità civile in godimento all' CP_1 Parte_1 perché, ai sensi dell'art. 1246, n. 3, c.c. la compensazione non è ammessa per i crediti impignorabili e tali, ai sensi dell'art. 545, co. 2, c.p.c., sono i crediti per prestazioni assistenziali
(cfr. Cass. Sez. L, Ord. n. 24123 del 2018).
Ne discende l'accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai CP_1 valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il recupero mediante trattenuta mensile sulla pensione cat. INVCIV n. 07060703 in godimento al ricorrente dell'indebito riferito alla prestazione reddito di cittadinanza n. 2021-4916980;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario stante l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
IA EL RI AS
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA EL RI AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4538 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Raffaele Calabria 22, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
MA PA,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/11/2024 il ricorrente in epigrafe ha impugnato la nota del 18 ottobre
2024 con cui l' l'ha informato che l'indebito di € 3.800,00 percepito sulla prestazione CP_1
“reddito di cittadinanza” nel periodo novembre 2021/marzo 2022, già comunicatogli con precedente lettera dell'11/08/2023, sarebbe stato recuperato sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07060703 attraverso una trattenuta di 50,00 € mensili a partire dalla prima rata utile, chiedendo l'annullamento e la revoca della stessa e di ogni altro provvedimento conseguenziale, connesso e/o collegato.
A sostegno della domanda, ha esposto che il medesimo indebito era stato impugnato per ben tre volte, e avverso la sentenza conclusiva del giudizio pendeva appello, pertanto l' non avrebbe CP_1 potuto legittimamente continuare a sollecitarne la restituzione;
che l'atto era nullo anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia del 29/07/2024, in cause riunite n. C-112/22
e C-223/22, con cui era stato ritenuto discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza per accedere al RdC;
che, in ogni caso, il requisito della cittadinanza era stato pienamente assolto;
che dal 2024 era stata abolita tutta la normativa sul reddito di cittadinanza, compresi gli obblighi di restituzione;
che il limite di impignorabilità delle pensioni era stato elevato a € 1.000,00, mentre il suo assegno di invalidità era pari a circa € 300,00 mensili.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con nota datata 1° marzo 2023, l' ha chiesto al ricorrente la restituzione dell'importo di € CP_1
3.800,00 ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022 CP_ in virtù della domanda prot. - RDC-2021 4916980, indebitamente percepito per “mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1) l. 26/2019)”. Con una successiva nota del 7 agosto
2023, ha sollecitato il pagamento della medesima somma.
Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dal ricorrente con due ricorsi iscritti ai nn. R.G.
2924/2023 e 3466/2023, poi riuniti, deducendo l'infondatezza della richiesta di restituzione.
Con sentenza n. 419/2024 del 17/04/2024 i ricorsi riuniti sono stati respinti;
avverso la sentenza pendeva, al momento del deposito del ricorso, appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, iscritto al n. R.G. 1268/2024.
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'istante ha impugnato una nota del 18/10/2024, notificata il 4/11/2024, avente ad oggetto il medesimo indebito.
Come ha chiarito la S.C., dal momento che l'istituto della litispendenza è espressione della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui de eadem re ne bis sit actio, esso deve necessariamente trovare applicazione anche se la causa precedentemente iniziata, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione, nonché nel caso in cui – come in quello di specie – nel giudizio preventivamente instaurato sia stata pronunciata una sentenza ma non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione (Cass. SS. UU. n. 27846/2013). Ne discende l'inammissibilità, in questa sede, di tutte le censure aventi ad oggetto la legittimità della revoca del beneficio e della conseguente richiesta di restituzione dell'indebito, stante la litispendenza.
Vanno invece esaminate le ulteriori doglianze mosse specificamente alla comunicazione datata
18/10/2024.
Non si ravvisano ragioni di illegittimità nell'emissione di un'ulteriore nota di sollecito, atteso che le precedenti richieste non risultano essere state oggetto di sospensione (né avrebbero potuto esserlo, essendo atti privi di efficacia esecutiva) nel corso del precedente giudizio o nel giudizio di appello. Il primo ricorso avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione è stato respinto in I grado. Legittimamente, quindi, l' si è riattivato per il recupero del proprio CP_1 credito.
Il ricorrente lamenta poi l'illegittimità del prelievo coattivo sul suo assegno di invalidità.
Il recupero mediante trattenuta integra, sostanzialmente, una compensazione. CP_ Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui CP_ la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' agisce Controparte_2
2 per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”
(Cass. Sez. L, Ord. n. 26580 dell'11/10/2024).
Tuttavia, avendo entrambe le prestazioni – quella dove si è formato l'indebito e quella sulla quale
è applicata la trattenuta – natura assistenziale, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 69, co. 1, della l. 153/1969.
Ed invero, la disposizione citata riguarda le sole prestazioni previdenziali, prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma ne autorizza però un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr. Cass. 27 luglio
2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
La disciplina va invece ricercata nelle norme generali dettate dal codice civile per la compensazione.
L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere al quale il giudice può procedere senza incontrare ostacoli nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 c.c., con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione).
In base a tale principio si è, ad esempio, ritenuta ammissibile la compensazione (impropria) qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite CP_1
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 16349 del 24/07/2007).
La S.C. ha, viceversa, escluso che possa operarsi la compensazione sul trattamento pensionistico di invalidità civile per il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 – quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità, che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza – mancando il requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni. In tal caso risulta, invece, pienamente applicabile la disciplina della compensazione (propria) e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c. (Sez. L, Ordinanza n. 12323 del 18/05/2018; Sez. L, Sentenza n.
30220 del 20/11/2019).
Reddito di cittadinanza e assegno mensile di assistenza sono prestazioni con presupposti del tutto differenti;
infatti, l'assegno si correla a uno stato di invalidità pari o superiore al 74%, congiunto allo stato di bisogno economico, mentre il reddito di cittadinanza non è una prestazione meramente assistenziale ma ha una natura mista, di misura di politica attiva del lavoro finalizzata all'inclusione e di sussidio economico per il contrasto alla povertà (art. 1, D.L. n. 4 del 2019).
3 Dovendosi quindi applicare la disciplina della compensazione “propria”, l'iniziativa recuperatoria dell' non può incidere sulla prestazione di invalidità civile in godimento all' CP_1 Parte_1 perché, ai sensi dell'art. 1246, n. 3, c.c. la compensazione non è ammessa per i crediti impignorabili e tali, ai sensi dell'art. 545, co. 2, c.p.c., sono i crediti per prestazioni assistenziali
(cfr. Cass. Sez. L, Ord. n. 24123 del 2018).
Ne discende l'accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai CP_1 valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il recupero mediante trattenuta mensile sulla pensione cat. INVCIV n. 07060703 in godimento al ricorrente dell'indebito riferito alla prestazione reddito di cittadinanza n. 2021-4916980;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario stante l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
IA EL RI AS
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