CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 945/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2878/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000013442 TRIB SANZ E INT
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente proposto Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2878/2022, depositata il 09/12/2022, con la quale la sez. 3^ della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, ha rigettato il ricorso avverso il ruolo di riscossione n. 2019/900346, di cui all'intimazione di pagamento n. 29520229000013442000, del 27/01/2022, unitamente agli atti impositivi in essa richiamati.
In esito alla costituzione di entrambi gli appellati, che contestavano, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Parte appellata ha dato prova nel corso del giudizio di primo grado che l'atto impugnato , contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non era il primo atto notificato, essendo state le n.25 cartelle di pagamento inserite nella intimazione di pagamento opposta in primo grado, ritualmente notificate a mani di familiari conviventi dell'appellante.
Addirittura poi per undici di siffatte cartelle ( e precisamente per le seguenti: n. 295 2000 0007763380;
n.295 2002 0076571117; n. 295 20080005652035; n.295 2008 0031259177; n. 295 2009 0039307506;
n. 295 2010 0018206900; n. 295 2011 0009624591; n. 295 2012 0009588687; n. 295 20120026902156;
n. 295 2013 0007647604; n. 295 2014 0016976388), risulta notificato al Ricorrente_1 anche il preavviso di fermo amministrativo n.29580201500034825, impugnato da Ricorrente_1 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina: giudizio definito in primo grado con sentenza n.2933/4/2017, che ha rigettato il ricorso e confermato l'atto opposto e in secondo grado con la sentenza n. 2703/10/2020, che ha rigettato l'appello e confermato la legittimità del preavviso di fermo opposto. La circostanza della pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza da ultimo indicata, nessun rilievo può avere ai fini che qui interessano, a fronte di due decisioni di merito dotate di esecutività in punto di accertata eseguita notifica delle cartelle presupposte. Quanto alle residue cartelle la documentazione prodotta, ancorchè in copia può ritenersi probante della eseguita notifica e la circostanza della consegna a mani dei familiari conviventi nel luogo di residenza, in realtà mai contestata, rende irrilevante l'eccezione di nullità della notifica perché non eseguita nel domicilio eletto, avendo l'appellante formulato in termini assolutamente generici la eccezione ed omesso di dare prova rigorosa della effettiva elezione di domicilio negli spazi temporali di notifica delle specifiche cartelle. Peraltro è pacifico che anche per queste ulteriori cartelle siano intervenuti , dopo la relativa notifica, i seguenti atti:
a) iscrizione ipotecaria n. 7638/2002 notificata il 6/9/2004 in Messina, Indirizzo_3; b) iscrizione ipotecaria n.11558 notificata il 30/11/05 in Messina, Indirizzo_3; c) iscrizione ipotecaria n. 71440 notificata il 29/9/2008 in Messina, Indirizzo_3; d) preavviso di fermo n. 77344 notificato il 18/10/08 in Messina, Indirizzo_3; e) comunicazione prevent. ipoteca n. 11410 notificata il 3/8/2015 in Messina, Indirizzo_3; f) avviso di intimazione n. 154230 notificato 1'11/10/2018 in Messina, Indirizzo_3. La preventiva notifica di atti presupposti, pertanto, fa sì- come correttamente rilevato dal primo Giudice - che il ricorso avverso l'atto di intimazione risulti inammissibile con riguardo a tutti i profili di forma e di sostanza che avrebbero dovuto essere fatti valere con tempestivo ricorso avverso le citate cartelle.
Quanto ai vizi propri dell'avviso di intimazione, certamente infondato risulta l'eccezione di nullità per carenza di motivazione, risultando specificamente indicati nell'atto gli elementi necessari ad assicurare una idonea difesa ( peraltro concretamente espletata), vale a dire i numeri identificativi degli atti ad essa sottesi, la data di notifica degli stessi, e gli importi dovuti. D'altra parte l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, per cui non è rilevante la eventuale omessa indicazione del responsabile del procedimento stante che , ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, comma
2, "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"… ”. Invero, come precisato dal Supremo
Collegio, non trova alcuna base giuridica l'estensione dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento alla intimazione di pagamento, cioè ad un atto della procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento, e ne condiziona la validità. Si tratta infatti di un atto funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento, come ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 6 luglio 2018, n. 23537.
Quanto alle lagnanze concernenti le asserite ulteriori mancanze ( indicazioni circa l'ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni;
l'organo o l'autorità amministrativa presso cui è possibile rivolgersi per il riesame dell'atto; il termine per impugnare e l'autorità giudiziaria innanzi a cui farlo), esse risultano pretestuose ed infondate, essendo siffatte indicazioni tutte presenti nella intimazione di pagamento impugnata ( alle pagg. 1 e 2).
Quanto alla eccepita prescrizione, essa è stata dedotta in termini assolutamente generici a fronte di cartelle afferenti a tributi diversi, aventi un diverso termine di prescrizione. E peraltro a fronte della notifica dei numerosi atti anche successivi sopra citati, l'appellante avrebbe dovuto specificamente provare per ciascun tributo la maturazione della prescrizione.
Anche la doglianza concernente la dedotta omessa motivazione sulle somme richieste a titolo di interessi, se riferita a quelli contenuti nelle cartelle, essa risulta inammissibile per le ragioni sopra specificate ( la contestazione cioè andava fatta impugnando le cartelle) ; ove riferita alla mancata indicazione del criterio del calcolo degli interessi nell'atto impugnato, tale doglianza risulta infondata, essendo sufficiente il rinvio agli atti normativi (legge e Decreto Ministeriale). Come bene hanno argomentato le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ( vedi sentenza n 22281/2022) “ la circostanza che i saggi di interesse siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Uffciale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate , non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato ( cosi anche fr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27055;
Cass., 15 gennaio 2021, n. 593 e Cass., 1 febbraio 2022, n. 3009) ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi………Il richiamo alla disposizione che regola il "tipo" di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di ciascun appellato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate per ciascuno di essi, in euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina il 26.1.2026
IL PRESIDENTE EST
D.ssa M. P. LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 945/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2878/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000013442 TRIB SANZ E INT
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente proposto Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2878/2022, depositata il 09/12/2022, con la quale la sez. 3^ della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, ha rigettato il ricorso avverso il ruolo di riscossione n. 2019/900346, di cui all'intimazione di pagamento n. 29520229000013442000, del 27/01/2022, unitamente agli atti impositivi in essa richiamati.
In esito alla costituzione di entrambi gli appellati, che contestavano, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Parte appellata ha dato prova nel corso del giudizio di primo grado che l'atto impugnato , contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non era il primo atto notificato, essendo state le n.25 cartelle di pagamento inserite nella intimazione di pagamento opposta in primo grado, ritualmente notificate a mani di familiari conviventi dell'appellante.
Addirittura poi per undici di siffatte cartelle ( e precisamente per le seguenti: n. 295 2000 0007763380;
n.295 2002 0076571117; n. 295 20080005652035; n.295 2008 0031259177; n. 295 2009 0039307506;
n. 295 2010 0018206900; n. 295 2011 0009624591; n. 295 2012 0009588687; n. 295 20120026902156;
n. 295 2013 0007647604; n. 295 2014 0016976388), risulta notificato al Ricorrente_1 anche il preavviso di fermo amministrativo n.29580201500034825, impugnato da Ricorrente_1 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina: giudizio definito in primo grado con sentenza n.2933/4/2017, che ha rigettato il ricorso e confermato l'atto opposto e in secondo grado con la sentenza n. 2703/10/2020, che ha rigettato l'appello e confermato la legittimità del preavviso di fermo opposto. La circostanza della pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza da ultimo indicata, nessun rilievo può avere ai fini che qui interessano, a fronte di due decisioni di merito dotate di esecutività in punto di accertata eseguita notifica delle cartelle presupposte. Quanto alle residue cartelle la documentazione prodotta, ancorchè in copia può ritenersi probante della eseguita notifica e la circostanza della consegna a mani dei familiari conviventi nel luogo di residenza, in realtà mai contestata, rende irrilevante l'eccezione di nullità della notifica perché non eseguita nel domicilio eletto, avendo l'appellante formulato in termini assolutamente generici la eccezione ed omesso di dare prova rigorosa della effettiva elezione di domicilio negli spazi temporali di notifica delle specifiche cartelle. Peraltro è pacifico che anche per queste ulteriori cartelle siano intervenuti , dopo la relativa notifica, i seguenti atti:
a) iscrizione ipotecaria n. 7638/2002 notificata il 6/9/2004 in Messina, Indirizzo_3; b) iscrizione ipotecaria n.11558 notificata il 30/11/05 in Messina, Indirizzo_3; c) iscrizione ipotecaria n. 71440 notificata il 29/9/2008 in Messina, Indirizzo_3; d) preavviso di fermo n. 77344 notificato il 18/10/08 in Messina, Indirizzo_3; e) comunicazione prevent. ipoteca n. 11410 notificata il 3/8/2015 in Messina, Indirizzo_3; f) avviso di intimazione n. 154230 notificato 1'11/10/2018 in Messina, Indirizzo_3. La preventiva notifica di atti presupposti, pertanto, fa sì- come correttamente rilevato dal primo Giudice - che il ricorso avverso l'atto di intimazione risulti inammissibile con riguardo a tutti i profili di forma e di sostanza che avrebbero dovuto essere fatti valere con tempestivo ricorso avverso le citate cartelle.
Quanto ai vizi propri dell'avviso di intimazione, certamente infondato risulta l'eccezione di nullità per carenza di motivazione, risultando specificamente indicati nell'atto gli elementi necessari ad assicurare una idonea difesa ( peraltro concretamente espletata), vale a dire i numeri identificativi degli atti ad essa sottesi, la data di notifica degli stessi, e gli importi dovuti. D'altra parte l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, per cui non è rilevante la eventuale omessa indicazione del responsabile del procedimento stante che , ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, comma
2, "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"… ”. Invero, come precisato dal Supremo
Collegio, non trova alcuna base giuridica l'estensione dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento alla intimazione di pagamento, cioè ad un atto della procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento, e ne condiziona la validità. Si tratta infatti di un atto funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento, come ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 6 luglio 2018, n. 23537.
Quanto alle lagnanze concernenti le asserite ulteriori mancanze ( indicazioni circa l'ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni;
l'organo o l'autorità amministrativa presso cui è possibile rivolgersi per il riesame dell'atto; il termine per impugnare e l'autorità giudiziaria innanzi a cui farlo), esse risultano pretestuose ed infondate, essendo siffatte indicazioni tutte presenti nella intimazione di pagamento impugnata ( alle pagg. 1 e 2).
Quanto alla eccepita prescrizione, essa è stata dedotta in termini assolutamente generici a fronte di cartelle afferenti a tributi diversi, aventi un diverso termine di prescrizione. E peraltro a fronte della notifica dei numerosi atti anche successivi sopra citati, l'appellante avrebbe dovuto specificamente provare per ciascun tributo la maturazione della prescrizione.
Anche la doglianza concernente la dedotta omessa motivazione sulle somme richieste a titolo di interessi, se riferita a quelli contenuti nelle cartelle, essa risulta inammissibile per le ragioni sopra specificate ( la contestazione cioè andava fatta impugnando le cartelle) ; ove riferita alla mancata indicazione del criterio del calcolo degli interessi nell'atto impugnato, tale doglianza risulta infondata, essendo sufficiente il rinvio agli atti normativi (legge e Decreto Ministeriale). Come bene hanno argomentato le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ( vedi sentenza n 22281/2022) “ la circostanza che i saggi di interesse siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Uffciale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate , non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato ( cosi anche fr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27055;
Cass., 15 gennaio 2021, n. 593 e Cass., 1 febbraio 2022, n. 3009) ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi………Il richiamo alla disposizione che regola il "tipo" di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di ciascun appellato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate per ciascuno di essi, in euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina il 26.1.2026
IL PRESIDENTE EST
D.ssa M. P. LAZZARA