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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'01.12.2025 e del deposito di note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7203/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Lettera Raffaele e dall'avvocato stabilito Parte_1 ttivamente domiciliato come in atti.– opponente - E
- in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia Itala de Benedictis, Davide Catalano e avv. Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena Località San Benedetto - opposto – NONCHE'
in persona del legale rappresentante, rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avvocato Silvana Dolei ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo difensore sito in Catania in piazza Trento n. 2 – opposta -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/11/2022, l'opponente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare Par l'intimazione di pagamento n. 03220229002763276 ed avverso gli avvisi di addebito presupposti, analiticamente indicati in ricorso, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per intervenuta prescrizione ovvero per insussistenza del presupposto contributivo. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l e l che Controparte_2 resistevano all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludevano come in atti per la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***
La parte ricorrente - ha fatto rilevare di aver presentato all' istanza Controparte_3 ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, che ha introdotto la Definizione
1 agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al Controparte_4
30 giugno 2022 in relazione agli avvisi di addebito impugnati.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al
30 giugno il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.
I contribuenti che, entro il 30 giugno 2023, hanno presentato l'istanza di adesione ricevono l'esito della stessa con l'eventuale accoglimento o rifiuto entro il 30 settembre. Si tratta di una comunicazione fondamentale per perfezionare la definizione agevolata in quanto, in caso di accoglimento, in essa vengono riportati alcuni importanti dati, primo tra tutti, l'importo richiesto per la chiusura delle pendenze.
L'Agente della Riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata;
tuttavia la parte ricorrente, pur se onerata dal Giudice non ha depositato alcuna prova relativa al pagamento delle rate.
Ne consegue che alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi.
Ne consegue che occorre analizzare nel merito i motivi di opposizione dedotti
Controparte_5
Parte opponente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica, degli stessi : ava n. 332 2012 0000959764000 CP_1 notificato con raccomandata ar n° 65006817257 – 8 in data 21.09.2012; ava n. 332 2012
0001086934000 notificato con raccomandata ar n° 65007144390 – 3 in data 08.10.2012; ava 332 2012
0001267573000 notificato con raccomandata ar n° 65007822523 -3 in data 22.10.2012; ava n. 332 2012
0001616529000 notificato con raccomandata ar n° 65010890273 – 8 in data 04.01.2013; ava 332 2012
000196861000 notificato con raccomandata ar n° 65011870173 – 5 in data 24.01.2013; ava 332 2012
0001968717000 notificato con raccomandata ar n° 65011870172 – 4 in data 24.01.2023; ava n. 332
2013 0000011450000 notificato con raccomandata ar n° 65012490121 – 7 in data 25.02.2013; ava 332
2013 0000660834000 notificato con raccomandata ar n° 65015549452 – 7 in data 21.06.2013; ava 332
2013 0001169405000 notificato con raccomandata ar n° 65016852281 – 4 in data 03.01.2014; ava 332
2013 0001563944000 notificato con raccomandata ar n° 65017560159 – 7 in data 05.02.2014; 332 2013
0001564045000 notificato con raccomandata ar n° 65017560160 – 9 in data 04.02.2014; ava 332 2013
0001564247000 notificato con raccomandata ar n° 65017560161 – 0 in data 04.02.2014; ava 332 2014
0000005567000 notificato con raccomandata ar n° 65024302563 -9 in data 19.03.2014; ava 332 2014
0000670218000 notificato con raccomandata ar n° 65026007445 -2 in data 08.07.2014; ava 332 2014
2 0001540875000 notificato con raccomandata ar n° 65027671023 – 9 in data 03.12.2014 (cfr. allegati CP_ produzione .
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che essendo gli avvisi di addebito correttamente notificati, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEI TITOLI ESATTORIALI
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Nella specie bisogna tener conto del periodo di sospensione della prescrizione CO per un totale di
311 giorni (di cui all' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e di cui dall'art. 11 comma 9
D.L. 183/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, l , non ha documentato di aver Controparte_2 notificato, entro il quinquennio, successivo alla data di notifica degli avvisi di addebito contrassegnati dai numeri 332 2012 0000959764000 - . 332 2012 0001086934000 - 332 2012 0001267573000 -. 332
2012 0001616529000, alcun atto interruttivo della prescrizione.
Ne consegue che tali crediti non sono dovuti in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
In relazione ai restanti avvisi di addebito invece, l ha provato di aver Controparte_2 interrotto, tempestivamente, la prescrizione con i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 032 2017
90017163 15/000 notificata in data 31.08.2017, intimazione di pagamento n 032 2018 90032931 49/000 in data 14.01.2019, intimazione di pagamento n. 032 2019 90017501 40/000 in data 17.05.2019, intimazione di pagamento n. 032 2018 90014622 61/000 notificata in data 19.09.2019 , intimazione di pagamento n. 03220229002763276 000 impugnato con il presente giudizio depositato in data
07.11.2022 (Cfr. allegati produzione ). Controparte_2
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non appare fondata in relazione ai restanti avvisi di addebito impugnati. La domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
ULTERIORI ECCEZIONI
3 L'eccezione relativa alla violazione dei termini procedurali ex art.7 legge 241/1990 appare oltremodo generica oltre che infondata atteso che non si controverte in materia di procedimenti amministrativi in senso stretto bensì di attività di riscossione in materia previdenziale ed assistenziale.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara non dovuti i contributivi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati contrassegnati dai numeri 332 2012 0000959764000 - . 332 2012
0001086934000 - 332 2012 0001267573000 -. 332 2012 0001616529000
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
rappresentato e difeso dall'avv. Lettera Raffaele e dall'avvocato stabilito Parte_1 ttivamente domiciliato come in atti.– opponente - E
- in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia Itala de Benedictis, Davide Catalano e avv. Luca Cuzzupoli, ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena Località San Benedetto - opposto – NONCHE'
in persona del legale rappresentante, rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avvocato Silvana Dolei ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo difensore sito in Catania in piazza Trento n. 2 – opposta -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/11/2022, l'opponente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare Par l'intimazione di pagamento n. 03220229002763276 ed avverso gli avvisi di addebito presupposti, analiticamente indicati in ricorso, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per intervenuta prescrizione ovvero per insussistenza del presupposto contributivo. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l e l che Controparte_2 resistevano all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludevano come in atti per la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***
La parte ricorrente - ha fatto rilevare di aver presentato all' istanza Controparte_3 ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, che ha introdotto la Definizione
1 agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' dal 1° gennaio 2000 al Controparte_4
30 giugno 2022 in relazione agli avvisi di addebito impugnati.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al
30 giugno il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.
I contribuenti che, entro il 30 giugno 2023, hanno presentato l'istanza di adesione ricevono l'esito della stessa con l'eventuale accoglimento o rifiuto entro il 30 settembre. Si tratta di una comunicazione fondamentale per perfezionare la definizione agevolata in quanto, in caso di accoglimento, in essa vengono riportati alcuni importanti dati, primo tra tutti, l'importo richiesto per la chiusura delle pendenze.
L'Agente della Riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata;
tuttavia la parte ricorrente, pur se onerata dal Giudice non ha depositato alcuna prova relativa al pagamento delle rate.
Ne consegue che alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi.
Ne consegue che occorre analizzare nel merito i motivi di opposizione dedotti
Controparte_5
Parte opponente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica, degli stessi : ava n. 332 2012 0000959764000 CP_1 notificato con raccomandata ar n° 65006817257 – 8 in data 21.09.2012; ava n. 332 2012
0001086934000 notificato con raccomandata ar n° 65007144390 – 3 in data 08.10.2012; ava 332 2012
0001267573000 notificato con raccomandata ar n° 65007822523 -3 in data 22.10.2012; ava n. 332 2012
0001616529000 notificato con raccomandata ar n° 65010890273 – 8 in data 04.01.2013; ava 332 2012
000196861000 notificato con raccomandata ar n° 65011870173 – 5 in data 24.01.2013; ava 332 2012
0001968717000 notificato con raccomandata ar n° 65011870172 – 4 in data 24.01.2023; ava n. 332
2013 0000011450000 notificato con raccomandata ar n° 65012490121 – 7 in data 25.02.2013; ava 332
2013 0000660834000 notificato con raccomandata ar n° 65015549452 – 7 in data 21.06.2013; ava 332
2013 0001169405000 notificato con raccomandata ar n° 65016852281 – 4 in data 03.01.2014; ava 332
2013 0001563944000 notificato con raccomandata ar n° 65017560159 – 7 in data 05.02.2014; 332 2013
0001564045000 notificato con raccomandata ar n° 65017560160 – 9 in data 04.02.2014; ava 332 2013
0001564247000 notificato con raccomandata ar n° 65017560161 – 0 in data 04.02.2014; ava 332 2014
0000005567000 notificato con raccomandata ar n° 65024302563 -9 in data 19.03.2014; ava 332 2014
0000670218000 notificato con raccomandata ar n° 65026007445 -2 in data 08.07.2014; ava 332 2014
2 0001540875000 notificato con raccomandata ar n° 65027671023 – 9 in data 03.12.2014 (cfr. allegati CP_ produzione .
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che essendo gli avvisi di addebito correttamente notificati, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEI TITOLI ESATTORIALI
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Nella specie bisogna tener conto del periodo di sospensione della prescrizione CO per un totale di
311 giorni (di cui all' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e di cui dall'art. 11 comma 9
D.L. 183/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, l , non ha documentato di aver Controparte_2 notificato, entro il quinquennio, successivo alla data di notifica degli avvisi di addebito contrassegnati dai numeri 332 2012 0000959764000 - . 332 2012 0001086934000 - 332 2012 0001267573000 -. 332
2012 0001616529000, alcun atto interruttivo della prescrizione.
Ne consegue che tali crediti non sono dovuti in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
In relazione ai restanti avvisi di addebito invece, l ha provato di aver Controparte_2 interrotto, tempestivamente, la prescrizione con i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 032 2017
90017163 15/000 notificata in data 31.08.2017, intimazione di pagamento n 032 2018 90032931 49/000 in data 14.01.2019, intimazione di pagamento n. 032 2019 90017501 40/000 in data 17.05.2019, intimazione di pagamento n. 032 2018 90014622 61/000 notificata in data 19.09.2019 , intimazione di pagamento n. 03220229002763276 000 impugnato con il presente giudizio depositato in data
07.11.2022 (Cfr. allegati produzione ). Controparte_2
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non appare fondata in relazione ai restanti avvisi di addebito impugnati. La domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
ULTERIORI ECCEZIONI
3 L'eccezione relativa alla violazione dei termini procedurali ex art.7 legge 241/1990 appare oltremodo generica oltre che infondata atteso che non si controverte in materia di procedimenti amministrativi in senso stretto bensì di attività di riscossione in materia previdenziale ed assistenziale.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara non dovuti i contributivi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati contrassegnati dai numeri 332 2012 0000959764000 - . 332 2012
0001086934000 - 332 2012 0001267573000 -. 332 2012 0001616529000
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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