Articolo 2 della Legge 2 maggio 1990, n. 103
Articolo 1Articolo 3
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6 maggio 1990
Art. 2. 1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica.
2. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991.
Entrata in vigore il 6 maggio 1990