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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/08/2025, n. 11833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11833 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55920/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55920/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Via C. Pt_1
Fracassini, 4, presso lo studio degli avv. Guido Gabrielli e Leonardo Di Marco, che lo rappresentano e difendono, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione, attore –
E
Controparte_1
convenuto contumace -
pagina 1 di 17 Oggetto: Contratto di appalto
Conclusioni: in vista dell'udienza del 4 marzo 2025, trattata con modalità cartolare, parte attrice ha depositato note di trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e insistendo nel loro accoglimento, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato in data 9.08.2022, il Parte_1
ha convenuto in giudizio titolare dell'omonima
[...] Controparte_1 impresa individuale, al fine di farne accertare il grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, stipulato in data 6.08.2019, avente ad oggetto opere di ristrutturazione dell'edifico per un corrispettivo, CP_2 fissato a corpo, di € 133.322,76, cui poteva aggiungersi la somma di € 6.809,13 per lavori da eseguire in economia, da valutare in corso d'opera, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi, e al pagamento delle penali, con vittoria delle spese di lite e accessori di legge.
Nel dettaglio, l'attore ha lamentato la mancata ultimazione delle opere appaltate, per avere il abbandonato il cantiere prima di terminarle, e la violazione CP_1 dei termini contrattualmente previsti per l'esecuzione dei lavori, che sarebbero dovuti iniziare in data 9.09.2019 ed essere conclusi nei successivi 150 giorni lavorativi, con la precisazione che tale scadenza, a seguito dell'emergenza Covid
19 e dell'affidamento di ulteriori lavorazioni era stata poi posticipata al 15.07.2020, ed era soggetta all'applicazione della penale, prevista in contratto, pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
pagina 2 di 17 Parte attrice ha, quindi, osservato che, nonostante il regolare pagamento dei corrispettivi, per un ammontare complessivo pari a € 132.479,82, l'appaltatore, come rilevato dal Direttore dei Lavori, Geom. nella sua relazione, CP_3 aveva arbitrariamente sospeso i lavori, con comunicazione del 21.12.2020, per poi proseguire in alcune lavorazioni in maniera saltuaria con una sola maestranza, fino al fermo completo del cantiere, comunicato in data 27.01.2021. L'attore ha rappresentato, altresì, che nelle more della sospensione del cantiere, il Parte_1 aveva provveduto al pagamento in favore del convenuto di un'ulteriore somma di €
2.750 per il saldo della Fattura n. 1/FE, avente causale “acconto per liquidità in assenza di lavori completati per mia colpa, con formale mio impegno a concludere
i lavori entro 16 giorni lavorativi, fatto salvo collaudo e addebito penali senza alcun ulteriore pagamento fino al certificato di regolare esecuzione”, e ciò al fine di assicurare il completamento delle opere- Ha, quindi, rilevato che, atteso l'abbandono del cantiere, nonostante quanto esposto, in violazione degli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, con cui era stato intimato al convenuto di riprendere e ultimare le lavorazioni appaltate, esso aveva dovuto Parte_1 anche provvedere, a propria cura e spese, alla messa in sicurezza del cantiere, allo smaltimento dei materiali di risulta abbandonati in loco dall'appaltatore e all'acquisto/ripristino dei serramenti del vano scala, per una spesa complessiva pari ad € 3.058,20.
L'attore ha, dunque, evidenziato che in ragione del grave inadempimento del per i motivi sopra esposti, era sorta la necessità per il Condominio di far CP_1 eseguire le opere necessarie al completamento dei lavori, quali l'impermeabilizzazione dei terrazzi, a soggetti terzi, che avevano preventivato una spesa di € 35.539,26.
pagina 3 di 17 Alla luce di quanto sopra esposto, parte attrice ha così chiesto a questo giudice di
“prendere atto del grave inadempimento dell'appaltatore nel contratto di appalto stipulato tra il Condominio attore e la in data 6/8/2019, Controparte_4
CP_ nonché del rilascio ingiustificato del cantiere e, per l'effetto condannare la
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza Controparte_1 dell'inadempimento e della mancata ultimazione delle opere appaltate e, quindi, nel colpevole ritardo nelle stesse, che si quantificano indicativamente in complessivi €. 96.221,00 (di cui €. 57.623,56 per l'applicazione delle penali contrattuali;
€. 3.058,20 per i costi sostenuti per la messa in sicurezza del cantiere
e l'acquisto degli infissi, ed €. 35.539,26 per i costi che il Condominio dovrà affrontare al fine di procedere alle lavorazioni non eseguite); o, in subordine, in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia (anche in ragione dell'attuale incertezza dei prezzi/costi del mercato edilizio); sempre oltre interessi sino al soddisfo”, con condanna della controparte alle spese di giudizio e accessori di legge.
Non si è costituito in giudizio il convenuto, che, a seguito della constatata regolarità della notifica della citazione, è stato dichiarato contumace con provvedimento del 28.02.2023.
pagina 4 di 17 2.Tanto esposto in ordine al contenuto della domanda proposta si osserva che parte attrice ha, innanzitutto, depositato il contratto di appalto del 6.08.2019, stipulato con il con cui il aveva affidato al convenuto la realizzazione CP_1 Parte_1 delle opere di ristrutturazione dell'edifico dettagliatamente descritte CP_2 nel contratto, comprendenti la ricostruzione di intonaci per prospetti interni ed esterni, per frontalini, parapetti, cornicioni, l'impermeabilizzazione di balconi, opere sulla facciata, il rifacimento della corte antistante e dei terrazzi condominiali e privati, con pulizia generale alla fine dei lavori, per un corrispettivo a corpo di €
133.322,76. Era, inoltre, prevista la possibilità di affidare al in corso CP_1
d'opera, lavori aggiuntivi, da eseguire in economia, per un corrispettivo di €
6.809,13, e così complessivamente per l'importo massimo di € 140.131,79, oltre iva (cfr. All. 1 all'atto di citazione).
Le parti avevano, in particolare, stabilito che i lavori avrebbero dovuto avere inizio il 9.09.2019 e concludersi decorsi 150 giorni lavorativi, pattuendo che “per ogni giorno di ritardo all'Appaltatore verrà applicata una penale pari a euro 200,00”, nonché le maggiori somme richieste al Condominio per - “la Direzioni Lavori
(euro 700+oneri fiscali per ogni mese o frazione di mese)”; - “il Coordinamento della Sicurezza (euro 500+oneri fiscali per ogni mese o frazione di mese)”; -
“l'attività prolungata dell'Amm.re del Condominio (euro 700+oneri fiscali per ogni mese o frazione di mese)”. Va quindi rilevato che i lavori avevano avuto, di fatto, inizio in data 26.09.2019 (cfr. all. 4 all'atto di citazione) e che, ferma la sospensione delle lavorazioni conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid
– 19 nonché i ritardi imputabili al fatto che vi erano state alcune giornate di pioggia, in corso d'opera erano state commissionate al lavorazioni CP_1 aggiuntive per € 23.213,00, che erano state eseguite (cfr. all. 3 di parte attrice).
pagina 5 di 17 3.Ciò posto, va ravvisato il grave inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto del 6.08.2019, stipulato con parte attrice, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, nei contratti a prestazioni corrispettive il combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c. impone, da un lato, al creditore di provare i fatti costitutivi della domanda, ossia il titolo, e di allegare l'inadempimento della controparte, con indicazione specifica delle obbligazioni ineseguite o non eseguite correttamente, mentre, dall'altro, il debitore convenuto è tenuto a fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla circostanza che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione sia dipesa da una causa a lui non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un. n. 13533/2001). Con particolare riguardo al contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasione che “in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), questa Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che — allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore — l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025, Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del
23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
pagina 6 di 17 Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito che “La consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di appalto, è nel senso che la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli art. 1667 e ss c.c. può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss c.c. (di recente, Cass. 22 gennaio 2015 n.1186; ma già Cass. 6 aprile 2006 n. 8103 ed in passato Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950; Cass. 11 gennaio 1988 n. 49; Cass. 12 aprile 1983 n. 2573). Alla stregua dell'enunciato, condivisibile, principio, nella fattispecie, va ribadito, concernente appalto non pervenuto al suo normale epilogo,
e cioè al completamento ed alla consegna alla parte committente dell'intera opera appaltata, è da escludere che i diritti azionati dalla attuale ricorrente potessero, e possano, essere ravvisati caducati per effetto della decadenza di cui al ripetuto art.
1667 c.c. comma 2, l'applicabilità di tale norma riguardando solo l'appalto esaurito con l'ultimazione dell'opera” (cfr. cass. n. 6284 del 27.03.2015).
Invero, a fronte della deduzione svolta dall'attore, che ha lamentato l'abbandono del cantiere prima dell'ultimazione dei lavori, evidenziando, in particolare, che erano stati lasciati incompiuti i lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi e che erano rimasti nel cantiere, non posto in sicurezza, i materiali di risulta, il convenuto contumace aveva l'onere di dare prova di aver adempiuto alle obbligazioni cui era tenuto.
Tale onere probatorio invero non è stato assolto atteso che il è rimasto CP_1 contumace e non ha dato prova di aver portato a termine le lavorazioni che gli erano state affidate.
pagina 7 di 17 Inoltre, sono stati depositati gli ordini di servizio n. 15 del 29.01.2021 e n. 16 del
12.02.2021, firmati dal Direttore dei Lavori, Geom. e dal CP_3
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, con cui Parte_2 era stata intimata al convenuto l'immediata ripresa dei lavori e l'ultimazione delle opere appaltate, specificamente indicate dallo stesso D.L., al fine di non incorrere nell'inadempimento contrattuale per grave colpa (cfr. All. 6 all'atto di citazione) cui non è provato sia stato dato riscontro. Risulta, inoltre, che, successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato il 15.02.2021, alla presenza di entrambe le parti, il
Direttore dei Lavori, riscontrata la perdurante arbitraria inerzia della ditta appaltatrice, aveva impartito a quest'ultima una serie di disposizioni al fine di garantire la messa in sicurezza del cantiere (cfr. All. 7 e 8 all'atto di citazione).
Anche in questo caso non è provato che il convenuto si sia adoperato per ovviare alle proprie negligenze.
Risulta, infine che, lo stesso aveva ammesso il proprio inadempimento, CP_1 nel richiedere il pagamento di € 2.750,00. Infatti, nella fattura n. 1/FE era riportata la causale “acconto per liquidità in assenza di lavori completati per mia colpa, con formale mio impegno a concludere i lavori entro 16 giorni lavorativi, fatto salvo collaudo e addebito penali senza alcun ulteriore pagamento fino al certificato di regolare esecuzione” (cfr. All. 5 all'atto di citazione)
4.Conseguentemente, occorre rilevare come il contegno del convenuto in merito alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto e il mancato completamento dei lavori abbia comportato danni per il sotto diversi profili. Parte_1
pagina 8 di 17 In primo luogo, si ritiene che il abbia fornito prova della spesa Parte_1 sostenuta per il ripristino degli infissi che erano statati smontati dall'impresa subappaltatrice, stante il mancato pagamento del corrispettivo a cura del convenuto, per ulteriori spese non dovute, sostenute al solo fine di ovviare alle conseguenze dell'inerzia del E' stato, in particolare, provato il pagamento CP_1 di € 2.452,00 al serramentista (subappaltatore del convenuto) per l'acquisto e il ripristino degli infissi del vano scala, che erano stati in un primo momento improvvisamente smontati dallo stesso subappaltatore, non avendo ricevuto il previsto compenso dal (cfr. All. 10 all'atto di citazione). Rispetto a tale CP_1 ultimo importo, il aveva anche formalmente diffidato parte convenuta Parte_1 al fine di porre rimedio alla situazione, diffida rimasta, tuttavia, priva di riscontro vedendosi, quindi, costretto a provvedervi a propria cura e spese al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei condomini e dei terzi (cfr. PEC di diffida dell'amministratore del del 29.01.2021 allegata alla perizia tecnica Parte_1 giurata, cfr. All. 2 all'atto di citazione).
5.Risulta quindi un danno di € 605,20 in relazione alla spesa necessaria per provvedere alla messa in sicurezza del cantiere e allo smaltimento dei materiali di risulta abbandonati in loco, di cui € 445,20 per la messa in sicurezza, come da fattura di A.T. Impianti Di Tommasiello Andrea, e € 160,00 per lo smaltimento del materiale edile, come da fattura di DI NT (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
6.Si osserva, quindi, che il mancato completamento delle opere di ristrutturazione ha fatto sorgere la necessità per il di ultimare i lavori non eseguiti Parte_1 affidandoli a soggetti terzi, con ulteriori maggiori costi da sostenere a tal fine.
pagina 9 di 17 Infatti, come sopra esposto, il convenuto non ha provato di aver terminato i lavori di rifacimento delle terrazze di cui era stato incaricato e dalla perizia tecnica giurata redatta dall'Ing. è emerso che la guaina di Persona_1 impermeabilizzazione era stata lasciata dalla parte convenuta, al momento dell'abbandono del cantiere, priva di protezione, con conseguente deterioramento e necessità di provvedere ad un intervento di asportazione, per poi procedere all'impermeabilizzazione e finitura dell'opera (cfr. All. 2 all'atto di citazione). Lo stato dei luoghi risulta, inoltre, dalla prova orale espletata e, in particolare, dalla deposizione dello stesso della cui attendibilità non si ha motivo Persona_1 di dubitare, il quale ha dichiarato “io sono andato nei luoghi di causa 2/3 volte e ho riscontrato una situazione di totale abbandono come descritta nel mio elaborato.
Non c'era nessuno a lavorare, sui lastrici solari era stata lasciata l'impermeabilizzazione scoperta senza il massetto e in un locale spogliatoio lasciato a disposizione dell'impresa c'era un bancale in cui erano stati posizionati sacchi di cemento. Inoltre, vi era materiale di risulta” (cfr. deposizione resa all'udienza del 23.10.2024).
Ai fini della quantificazione dell'ammontare di tale danno, si osserva che parte attrice ha depositato la proposta del 5.07.2022, trasmessa dalla Controparte_5
in cui per i lavori da eseguire è stata quantificata una spesa di € 35.539,26
[...]
(cfr. All. 12 all'atto di citazione).
A tale riguardo si osserva, tuttavia, che il danno derivante dalla necessità di incaricare terzi della realizzazione delle opere rimaste ineseguite, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non può corrispondere al predetto importo di €
35.539,26.
pagina 10 di 17 Ciò in quanto, il danno subito dal è pari alla differenza tra il costo da Parte_1 sostenere, per dover affidare a terzi il lavoro rimasto incompiuto, e la spesa che sarebbe stata, comunque, sostenuta da parte attrice se il non si fosse reso CP_1 inadempiente.
Nel dettaglio, considerato un corrispettivo complessivo di € 163.344,79, pari a €
140.131,79, quale corrispettivo previsto nel contratto di appalto del 6.08.2019, opere da eseguire in economia incluse, e all'importo di € 23.213,00, pari al corrispettivo dei lavori aggiuntivi, di cui il era stato incaricato in corso CP_1
d'opera, l'importo residuo che il istante avrebbe versato se i lavori Parte_1 fossero stati regolarmente terminati è pari a € 30.864,97 (ossia € 163.344,79 - €
132.479,82, pari alle somme versate al convenuto secondo quanto evidenziato dalla stessa parte istante).
Ne consegue che il danno subito dall'attore ammonta a € 4.674,29, pari alla differenza tra l'importo dovuto al terzo incaricato del completamento dei lavori, ossia € 35.539,26, e l'importo che l'attore avrebbe versato al convenuto se questi non si fosse reso inadempiente.
7.Ne consegue che il danno subito dal a seguito dell'abbandono del Parte_1 cantiere da parte del convenuto ammonta a € 7.731,49 (ossia € 4.674,29 + € 605,20
+ € 2.452,00).
Venendo in rilievo un debito di valore, il danno va determinato all'attualità rispetto al tempo cui si riferiscono i documenti versati in atti a supporto della pretesa creditoria, ed è, quindi, di € 8.831,42.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
pagina 11 di 17 A tale riguardo si osserva che, conformemente all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di legittimità, cui questo giudice ritiene di aderire, “nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato” (cfr. Cass. n. 22347 del 24.10.2007; n. 3355 del 12.02.2010 e n. 1111 del 20.01.2020).
8.Infine, con riferimento alla domanda proposta da parte attrice al fine di conseguire la condanna del convenuto al pagamento di una penale per il ritardo si osserva che costituisce principio giurisprudenziale consolidato che, in materia di appalto, la richiesta di notevoli variazioni delle opere comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale, con conseguente venir meno del termine di consegna e della penale pattuita, salvo che le parti fissino di comune accordo un nuovo termine (cfr. Cass. n. 12396 del 7.05.2024; n. 9152 del 2.04.2019 e n. n.
20484 del 6.10.2011).
pagina 12 di 17 Ciò posto si osserva che lo stesso attore ha riferito che, in corso d'opera, in aggiunta ai lavori in economia, erano state commissionate al ulteriori CP_1 lavorazioni extra per € 23.213,00, che avevano inciso sul piano di lavoro originariamente previsto tanto ciò vero che lo stesso istante, al fine di Parte_1 riscontrare il lamentato ritardo nell'esecuzione dei lavori e di quantificare la penale richiesta, ha fatto riferimento non alla scadenza originariamente pattuita, ma al diverso termine del 15.07.2020, individuato al fine di tener conto sia della sospensione determinata dalla emergenza epidemiologica da Covid 19 sia di tali lavorazioni aggiuntive.
Tanto rilevato va, tuttavia, considerato che non è stata data prova del fatto che tale nuovo termine del 15.07.2020 fosse stato concordato tra le parti, atteso che nessun documento è stato, a tal fine prodotto, né è stata articolata sul punto alcuna prova orale, non potendo assumere valore dirimente quanto riportato nella relazione in atti, redatta dal direttore dei lavori, laddove è scritto che “la data di ultimazione dei lavori venne posticipata al 15 luglio 2020” (cfr. all. 3) atteso che tale locuzione non chiarisce se tale posticipazione fosse stata concordata dal committente con l'appaltatore. Va rilevata infatti anche la non univocità di tale elemento probatorio atteso, peraltro, che i certificati di pagamento versati in atti non recano l'applicazione di una penale e il SAL al 6.08.2020 riporta, quale scadenza per l'ultimazione dei lavori, la diversa data del 30.09.2020 (cfr. all. 2).
Si osserva, infine, che, salvo quanto di seguito esposto, non è dirimente quanto riportato nella fattura 1 del 14.01.2021, nella cui causale è scritto “acconto per liquidità in assenza di lavori completati per mia colpa, con formale mio impegno a concludere i lavori entro 16 giorni lavorativi, fatto salvo collaudo e addebito penali senza alcun ulteriore pagamento fino al certificato di regolare esecuzione” (cfr. all.
5).
pagina 13 di 17 In ragione di tale indicazione, deve infatti ritenersi dovuta la penale, nella misura contrattualmente prevista, per il periodo successivo alla scadenza del termine ivi indicato, di 16 giorni lavorativi dall'emissione della fattura e dal contestuale bonifico, ma tale penale non può essere applicata per il pregresso in assenza di indicazioni, in ordine al fatto che le parti avrebbero concordato, quale nuova scadenza, la predetta data del 15 luglio 2020.
Considerato dunque che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati l'1.02.2021, quale sedicesimo giorno lavorativo successivo all'impegno assunto con la fattura del 14.01.2021, la penale, calcolata nella misura indicata in contratto di 200 al giorno, ammonterebbe ad € 47.400,00 alla data di elaborazione della perizia di parte, cui si riferisce la domanda.
9.Invero, ritiene questo giudice di dover procedere alla relativa riduzione equitativa, giusta quanto previsto dall'art. 1384 c.c., come paventato con l'ordinanza del 28.09.2023, con cui la questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, con assegnazione di un termine di giorni trenta per note sul punto.
Si osserva, infatti, che l'ordinamento riconosce in capo al giudice il potere di ridurre, anche d'ufficio, equamente la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (art. 1384 c.c. e cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 18128 del 13.090.2005 in ordine alla possibilità per il giudice di procedere d'ufficio a tale riduzione).
pagina 14 di 17 Con riferimento ai criteri che il giudice deve seguire nell'esercizio di tale potere, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. 7835/2006; Cass.
10626/2007; Cass. 7180/2012).
Inoltre, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha individuato i presupposti che devono essere considerati al fine di provvedere ad una equa riduzione della penale, stabilendo che “il giudice di merito deve tener conto non tanto, come si è detto, degli effetti che il pagamento della penale può avere sul patrimonio del debitore, ma se essa è giustificata alla luce dell'interesse del creditore, ossia se il ritardo nel pagamento ha costituito per il creditore un danno tale da richiedere di essere compensato con una penale di 350 mila dollari -pari alla metà dell'intero debito- per un solo giorno di ritardo” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26901 del
20.09.2023).
pagina 15 di 17 Nel caso di specie, l'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti prevede espressamente che “trascorso inutilmente il termine per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo all'Appaltatore verrà applicata una penale pari a euro
200,00” (cfr. All. 1 all'atto di citazione). Alla luce delle considerazioni sopra svolte e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, ritiene questo giudice che, diversamente dalle osservazioni svolte da parte attrice nelle note autorizzate al fine di esaminare tale questione, vi sia una manifesta sproporzione di quanto contrattualmente e concordemente pattuito a titolo di penale. Difatti, l'importo della penale stabilito in € 200,00 per ogni giorno di ritardo risulta non congruo rispetto all'importo complessivo dei lavori appaltati, tanto ciò vero che l'importo complessivamente dovuto a tale titolo sarebbe di poco inferiore ad un terzo del complessivo valore dell'appalto.
Invero, va considerato che il aveva eseguito l'80% dei lavori appaltati e, CP_1 pur valutando la complessiva durata dei lavori, va rilevato che l'ammontare della penale, nella sopra indicata misura di € 47.000,00, è in larga parte dipeso dal lungo lasso di tempo atteso dal Condominio per procedere alla relativa liquidazione e, quindi, per determinarsi ad agire nei confronti del proponendo una CP_1 domanda risarcitoria che presuppone la volontà di non proseguire nel rapporto contrattuale. Ne consegue che appare corretto rideterminare l'importo della penale, in via equitativa, in € 20.000, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento di tale somma.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore dell'accolto, in una misura intermedia tra i valori minimi e i valori medi di cui al D.M. 55/2014, per tutte le fasi del giudizio, in ciò valutata la non particolare complessità delle questioni trattate, il carattere reiterato delle difese svolte e l'entità della somma riconosciuta.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni, in favore del , della Parte_1 Parte_1 somma di € 8.831,42 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
• condanna al pagamento, a titolo di penale, in favore Controparte_1 del della somma di € Controparte_6
20.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in di
€ 786,00 per spese e € 5.712,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 12 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia
Fermani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55920/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Via C. Pt_1
Fracassini, 4, presso lo studio degli avv. Guido Gabrielli e Leonardo Di Marco, che lo rappresentano e difendono, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione, attore –
E
Controparte_1
convenuto contumace -
pagina 1 di 17 Oggetto: Contratto di appalto
Conclusioni: in vista dell'udienza del 4 marzo 2025, trattata con modalità cartolare, parte attrice ha depositato note di trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e insistendo nel loro accoglimento, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato in data 9.08.2022, il Parte_1
ha convenuto in giudizio titolare dell'omonima
[...] Controparte_1 impresa individuale, al fine di farne accertare il grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, stipulato in data 6.08.2019, avente ad oggetto opere di ristrutturazione dell'edifico per un corrispettivo, CP_2 fissato a corpo, di € 133.322,76, cui poteva aggiungersi la somma di € 6.809,13 per lavori da eseguire in economia, da valutare in corso d'opera, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi, e al pagamento delle penali, con vittoria delle spese di lite e accessori di legge.
Nel dettaglio, l'attore ha lamentato la mancata ultimazione delle opere appaltate, per avere il abbandonato il cantiere prima di terminarle, e la violazione CP_1 dei termini contrattualmente previsti per l'esecuzione dei lavori, che sarebbero dovuti iniziare in data 9.09.2019 ed essere conclusi nei successivi 150 giorni lavorativi, con la precisazione che tale scadenza, a seguito dell'emergenza Covid
19 e dell'affidamento di ulteriori lavorazioni era stata poi posticipata al 15.07.2020, ed era soggetta all'applicazione della penale, prevista in contratto, pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
pagina 2 di 17 Parte attrice ha, quindi, osservato che, nonostante il regolare pagamento dei corrispettivi, per un ammontare complessivo pari a € 132.479,82, l'appaltatore, come rilevato dal Direttore dei Lavori, Geom. nella sua relazione, CP_3 aveva arbitrariamente sospeso i lavori, con comunicazione del 21.12.2020, per poi proseguire in alcune lavorazioni in maniera saltuaria con una sola maestranza, fino al fermo completo del cantiere, comunicato in data 27.01.2021. L'attore ha rappresentato, altresì, che nelle more della sospensione del cantiere, il Parte_1 aveva provveduto al pagamento in favore del convenuto di un'ulteriore somma di €
2.750 per il saldo della Fattura n. 1/FE, avente causale “acconto per liquidità in assenza di lavori completati per mia colpa, con formale mio impegno a concludere
i lavori entro 16 giorni lavorativi, fatto salvo collaudo e addebito penali senza alcun ulteriore pagamento fino al certificato di regolare esecuzione”, e ciò al fine di assicurare il completamento delle opere- Ha, quindi, rilevato che, atteso l'abbandono del cantiere, nonostante quanto esposto, in violazione degli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, con cui era stato intimato al convenuto di riprendere e ultimare le lavorazioni appaltate, esso aveva dovuto Parte_1 anche provvedere, a propria cura e spese, alla messa in sicurezza del cantiere, allo smaltimento dei materiali di risulta abbandonati in loco dall'appaltatore e all'acquisto/ripristino dei serramenti del vano scala, per una spesa complessiva pari ad € 3.058,20.
L'attore ha, dunque, evidenziato che in ragione del grave inadempimento del per i motivi sopra esposti, era sorta la necessità per il Condominio di far CP_1 eseguire le opere necessarie al completamento dei lavori, quali l'impermeabilizzazione dei terrazzi, a soggetti terzi, che avevano preventivato una spesa di € 35.539,26.
pagina 3 di 17 Alla luce di quanto sopra esposto, parte attrice ha così chiesto a questo giudice di
“prendere atto del grave inadempimento dell'appaltatore nel contratto di appalto stipulato tra il Condominio attore e la in data 6/8/2019, Controparte_4
CP_ nonché del rilascio ingiustificato del cantiere e, per l'effetto condannare la
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza Controparte_1 dell'inadempimento e della mancata ultimazione delle opere appaltate e, quindi, nel colpevole ritardo nelle stesse, che si quantificano indicativamente in complessivi €. 96.221,00 (di cui €. 57.623,56 per l'applicazione delle penali contrattuali;
€. 3.058,20 per i costi sostenuti per la messa in sicurezza del cantiere
e l'acquisto degli infissi, ed €. 35.539,26 per i costi che il Condominio dovrà affrontare al fine di procedere alle lavorazioni non eseguite); o, in subordine, in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia (anche in ragione dell'attuale incertezza dei prezzi/costi del mercato edilizio); sempre oltre interessi sino al soddisfo”, con condanna della controparte alle spese di giudizio e accessori di legge.
Non si è costituito in giudizio il convenuto, che, a seguito della constatata regolarità della notifica della citazione, è stato dichiarato contumace con provvedimento del 28.02.2023.
pagina 4 di 17 2.Tanto esposto in ordine al contenuto della domanda proposta si osserva che parte attrice ha, innanzitutto, depositato il contratto di appalto del 6.08.2019, stipulato con il con cui il aveva affidato al convenuto la realizzazione CP_1 Parte_1 delle opere di ristrutturazione dell'edifico dettagliatamente descritte CP_2 nel contratto, comprendenti la ricostruzione di intonaci per prospetti interni ed esterni, per frontalini, parapetti, cornicioni, l'impermeabilizzazione di balconi, opere sulla facciata, il rifacimento della corte antistante e dei terrazzi condominiali e privati, con pulizia generale alla fine dei lavori, per un corrispettivo a corpo di €
133.322,76. Era, inoltre, prevista la possibilità di affidare al in corso CP_1
d'opera, lavori aggiuntivi, da eseguire in economia, per un corrispettivo di €
6.809,13, e così complessivamente per l'importo massimo di € 140.131,79, oltre iva (cfr. All. 1 all'atto di citazione).
Le parti avevano, in particolare, stabilito che i lavori avrebbero dovuto avere inizio il 9.09.2019 e concludersi decorsi 150 giorni lavorativi, pattuendo che “per ogni giorno di ritardo all'Appaltatore verrà applicata una penale pari a euro 200,00”, nonché le maggiori somme richieste al Condominio per - “la Direzioni Lavori
(euro 700+oneri fiscali per ogni mese o frazione di mese)”; - “il Coordinamento della Sicurezza (euro 500+oneri fiscali per ogni mese o frazione di mese)”; -
“l'attività prolungata dell'Amm.re del Condominio (euro 700+oneri fiscali per ogni mese o frazione di mese)”. Va quindi rilevato che i lavori avevano avuto, di fatto, inizio in data 26.09.2019 (cfr. all. 4 all'atto di citazione) e che, ferma la sospensione delle lavorazioni conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid
– 19 nonché i ritardi imputabili al fatto che vi erano state alcune giornate di pioggia, in corso d'opera erano state commissionate al lavorazioni CP_1 aggiuntive per € 23.213,00, che erano state eseguite (cfr. all. 3 di parte attrice).
pagina 5 di 17 3.Ciò posto, va ravvisato il grave inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto del 6.08.2019, stipulato con parte attrice, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, nei contratti a prestazioni corrispettive il combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c. impone, da un lato, al creditore di provare i fatti costitutivi della domanda, ossia il titolo, e di allegare l'inadempimento della controparte, con indicazione specifica delle obbligazioni ineseguite o non eseguite correttamente, mentre, dall'altro, il debitore convenuto è tenuto a fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla circostanza che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione sia dipesa da una causa a lui non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un. n. 13533/2001). Con particolare riguardo al contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasione che “in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), questa Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che — allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore — l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025, Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del
23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
pagina 6 di 17 Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito che “La consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di appalto, è nel senso che la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli art. 1667 e ss c.c. può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss c.c. (di recente, Cass. 22 gennaio 2015 n.1186; ma già Cass. 6 aprile 2006 n. 8103 ed in passato Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950; Cass. 11 gennaio 1988 n. 49; Cass. 12 aprile 1983 n. 2573). Alla stregua dell'enunciato, condivisibile, principio, nella fattispecie, va ribadito, concernente appalto non pervenuto al suo normale epilogo,
e cioè al completamento ed alla consegna alla parte committente dell'intera opera appaltata, è da escludere che i diritti azionati dalla attuale ricorrente potessero, e possano, essere ravvisati caducati per effetto della decadenza di cui al ripetuto art.
1667 c.c. comma 2, l'applicabilità di tale norma riguardando solo l'appalto esaurito con l'ultimazione dell'opera” (cfr. cass. n. 6284 del 27.03.2015).
Invero, a fronte della deduzione svolta dall'attore, che ha lamentato l'abbandono del cantiere prima dell'ultimazione dei lavori, evidenziando, in particolare, che erano stati lasciati incompiuti i lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi e che erano rimasti nel cantiere, non posto in sicurezza, i materiali di risulta, il convenuto contumace aveva l'onere di dare prova di aver adempiuto alle obbligazioni cui era tenuto.
Tale onere probatorio invero non è stato assolto atteso che il è rimasto CP_1 contumace e non ha dato prova di aver portato a termine le lavorazioni che gli erano state affidate.
pagina 7 di 17 Inoltre, sono stati depositati gli ordini di servizio n. 15 del 29.01.2021 e n. 16 del
12.02.2021, firmati dal Direttore dei Lavori, Geom. e dal CP_3
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, con cui Parte_2 era stata intimata al convenuto l'immediata ripresa dei lavori e l'ultimazione delle opere appaltate, specificamente indicate dallo stesso D.L., al fine di non incorrere nell'inadempimento contrattuale per grave colpa (cfr. All. 6 all'atto di citazione) cui non è provato sia stato dato riscontro. Risulta, inoltre, che, successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato il 15.02.2021, alla presenza di entrambe le parti, il
Direttore dei Lavori, riscontrata la perdurante arbitraria inerzia della ditta appaltatrice, aveva impartito a quest'ultima una serie di disposizioni al fine di garantire la messa in sicurezza del cantiere (cfr. All. 7 e 8 all'atto di citazione).
Anche in questo caso non è provato che il convenuto si sia adoperato per ovviare alle proprie negligenze.
Risulta, infine che, lo stesso aveva ammesso il proprio inadempimento, CP_1 nel richiedere il pagamento di € 2.750,00. Infatti, nella fattura n. 1/FE era riportata la causale “acconto per liquidità in assenza di lavori completati per mia colpa, con formale mio impegno a concludere i lavori entro 16 giorni lavorativi, fatto salvo collaudo e addebito penali senza alcun ulteriore pagamento fino al certificato di regolare esecuzione” (cfr. All. 5 all'atto di citazione)
4.Conseguentemente, occorre rilevare come il contegno del convenuto in merito alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto e il mancato completamento dei lavori abbia comportato danni per il sotto diversi profili. Parte_1
pagina 8 di 17 In primo luogo, si ritiene che il abbia fornito prova della spesa Parte_1 sostenuta per il ripristino degli infissi che erano statati smontati dall'impresa subappaltatrice, stante il mancato pagamento del corrispettivo a cura del convenuto, per ulteriori spese non dovute, sostenute al solo fine di ovviare alle conseguenze dell'inerzia del E' stato, in particolare, provato il pagamento CP_1 di € 2.452,00 al serramentista (subappaltatore del convenuto) per l'acquisto e il ripristino degli infissi del vano scala, che erano stati in un primo momento improvvisamente smontati dallo stesso subappaltatore, non avendo ricevuto il previsto compenso dal (cfr. All. 10 all'atto di citazione). Rispetto a tale CP_1 ultimo importo, il aveva anche formalmente diffidato parte convenuta Parte_1 al fine di porre rimedio alla situazione, diffida rimasta, tuttavia, priva di riscontro vedendosi, quindi, costretto a provvedervi a propria cura e spese al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei condomini e dei terzi (cfr. PEC di diffida dell'amministratore del del 29.01.2021 allegata alla perizia tecnica Parte_1 giurata, cfr. All. 2 all'atto di citazione).
5.Risulta quindi un danno di € 605,20 in relazione alla spesa necessaria per provvedere alla messa in sicurezza del cantiere e allo smaltimento dei materiali di risulta abbandonati in loco, di cui € 445,20 per la messa in sicurezza, come da fattura di A.T. Impianti Di Tommasiello Andrea, e € 160,00 per lo smaltimento del materiale edile, come da fattura di DI NT (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
6.Si osserva, quindi, che il mancato completamento delle opere di ristrutturazione ha fatto sorgere la necessità per il di ultimare i lavori non eseguiti Parte_1 affidandoli a soggetti terzi, con ulteriori maggiori costi da sostenere a tal fine.
pagina 9 di 17 Infatti, come sopra esposto, il convenuto non ha provato di aver terminato i lavori di rifacimento delle terrazze di cui era stato incaricato e dalla perizia tecnica giurata redatta dall'Ing. è emerso che la guaina di Persona_1 impermeabilizzazione era stata lasciata dalla parte convenuta, al momento dell'abbandono del cantiere, priva di protezione, con conseguente deterioramento e necessità di provvedere ad un intervento di asportazione, per poi procedere all'impermeabilizzazione e finitura dell'opera (cfr. All. 2 all'atto di citazione). Lo stato dei luoghi risulta, inoltre, dalla prova orale espletata e, in particolare, dalla deposizione dello stesso della cui attendibilità non si ha motivo Persona_1 di dubitare, il quale ha dichiarato “io sono andato nei luoghi di causa 2/3 volte e ho riscontrato una situazione di totale abbandono come descritta nel mio elaborato.
Non c'era nessuno a lavorare, sui lastrici solari era stata lasciata l'impermeabilizzazione scoperta senza il massetto e in un locale spogliatoio lasciato a disposizione dell'impresa c'era un bancale in cui erano stati posizionati sacchi di cemento. Inoltre, vi era materiale di risulta” (cfr. deposizione resa all'udienza del 23.10.2024).
Ai fini della quantificazione dell'ammontare di tale danno, si osserva che parte attrice ha depositato la proposta del 5.07.2022, trasmessa dalla Controparte_5
in cui per i lavori da eseguire è stata quantificata una spesa di € 35.539,26
[...]
(cfr. All. 12 all'atto di citazione).
A tale riguardo si osserva, tuttavia, che il danno derivante dalla necessità di incaricare terzi della realizzazione delle opere rimaste ineseguite, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non può corrispondere al predetto importo di €
35.539,26.
pagina 10 di 17 Ciò in quanto, il danno subito dal è pari alla differenza tra il costo da Parte_1 sostenere, per dover affidare a terzi il lavoro rimasto incompiuto, e la spesa che sarebbe stata, comunque, sostenuta da parte attrice se il non si fosse reso CP_1 inadempiente.
Nel dettaglio, considerato un corrispettivo complessivo di € 163.344,79, pari a €
140.131,79, quale corrispettivo previsto nel contratto di appalto del 6.08.2019, opere da eseguire in economia incluse, e all'importo di € 23.213,00, pari al corrispettivo dei lavori aggiuntivi, di cui il era stato incaricato in corso CP_1
d'opera, l'importo residuo che il istante avrebbe versato se i lavori Parte_1 fossero stati regolarmente terminati è pari a € 30.864,97 (ossia € 163.344,79 - €
132.479,82, pari alle somme versate al convenuto secondo quanto evidenziato dalla stessa parte istante).
Ne consegue che il danno subito dall'attore ammonta a € 4.674,29, pari alla differenza tra l'importo dovuto al terzo incaricato del completamento dei lavori, ossia € 35.539,26, e l'importo che l'attore avrebbe versato al convenuto se questi non si fosse reso inadempiente.
7.Ne consegue che il danno subito dal a seguito dell'abbandono del Parte_1 cantiere da parte del convenuto ammonta a € 7.731,49 (ossia € 4.674,29 + € 605,20
+ € 2.452,00).
Venendo in rilievo un debito di valore, il danno va determinato all'attualità rispetto al tempo cui si riferiscono i documenti versati in atti a supporto della pretesa creditoria, ed è, quindi, di € 8.831,42.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
pagina 11 di 17 A tale riguardo si osserva che, conformemente all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di legittimità, cui questo giudice ritiene di aderire, “nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato” (cfr. Cass. n. 22347 del 24.10.2007; n. 3355 del 12.02.2010 e n. 1111 del 20.01.2020).
8.Infine, con riferimento alla domanda proposta da parte attrice al fine di conseguire la condanna del convenuto al pagamento di una penale per il ritardo si osserva che costituisce principio giurisprudenziale consolidato che, in materia di appalto, la richiesta di notevoli variazioni delle opere comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale, con conseguente venir meno del termine di consegna e della penale pattuita, salvo che le parti fissino di comune accordo un nuovo termine (cfr. Cass. n. 12396 del 7.05.2024; n. 9152 del 2.04.2019 e n. n.
20484 del 6.10.2011).
pagina 12 di 17 Ciò posto si osserva che lo stesso attore ha riferito che, in corso d'opera, in aggiunta ai lavori in economia, erano state commissionate al ulteriori CP_1 lavorazioni extra per € 23.213,00, che avevano inciso sul piano di lavoro originariamente previsto tanto ciò vero che lo stesso istante, al fine di Parte_1 riscontrare il lamentato ritardo nell'esecuzione dei lavori e di quantificare la penale richiesta, ha fatto riferimento non alla scadenza originariamente pattuita, ma al diverso termine del 15.07.2020, individuato al fine di tener conto sia della sospensione determinata dalla emergenza epidemiologica da Covid 19 sia di tali lavorazioni aggiuntive.
Tanto rilevato va, tuttavia, considerato che non è stata data prova del fatto che tale nuovo termine del 15.07.2020 fosse stato concordato tra le parti, atteso che nessun documento è stato, a tal fine prodotto, né è stata articolata sul punto alcuna prova orale, non potendo assumere valore dirimente quanto riportato nella relazione in atti, redatta dal direttore dei lavori, laddove è scritto che “la data di ultimazione dei lavori venne posticipata al 15 luglio 2020” (cfr. all. 3) atteso che tale locuzione non chiarisce se tale posticipazione fosse stata concordata dal committente con l'appaltatore. Va rilevata infatti anche la non univocità di tale elemento probatorio atteso, peraltro, che i certificati di pagamento versati in atti non recano l'applicazione di una penale e il SAL al 6.08.2020 riporta, quale scadenza per l'ultimazione dei lavori, la diversa data del 30.09.2020 (cfr. all. 2).
Si osserva, infine, che, salvo quanto di seguito esposto, non è dirimente quanto riportato nella fattura 1 del 14.01.2021, nella cui causale è scritto “acconto per liquidità in assenza di lavori completati per mia colpa, con formale mio impegno a concludere i lavori entro 16 giorni lavorativi, fatto salvo collaudo e addebito penali senza alcun ulteriore pagamento fino al certificato di regolare esecuzione” (cfr. all.
5).
pagina 13 di 17 In ragione di tale indicazione, deve infatti ritenersi dovuta la penale, nella misura contrattualmente prevista, per il periodo successivo alla scadenza del termine ivi indicato, di 16 giorni lavorativi dall'emissione della fattura e dal contestuale bonifico, ma tale penale non può essere applicata per il pregresso in assenza di indicazioni, in ordine al fatto che le parti avrebbero concordato, quale nuova scadenza, la predetta data del 15 luglio 2020.
Considerato dunque che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati l'1.02.2021, quale sedicesimo giorno lavorativo successivo all'impegno assunto con la fattura del 14.01.2021, la penale, calcolata nella misura indicata in contratto di 200 al giorno, ammonterebbe ad € 47.400,00 alla data di elaborazione della perizia di parte, cui si riferisce la domanda.
9.Invero, ritiene questo giudice di dover procedere alla relativa riduzione equitativa, giusta quanto previsto dall'art. 1384 c.c., come paventato con l'ordinanza del 28.09.2023, con cui la questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, con assegnazione di un termine di giorni trenta per note sul punto.
Si osserva, infatti, che l'ordinamento riconosce in capo al giudice il potere di ridurre, anche d'ufficio, equamente la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (art. 1384 c.c. e cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 18128 del 13.090.2005 in ordine alla possibilità per il giudice di procedere d'ufficio a tale riduzione).
pagina 14 di 17 Con riferimento ai criteri che il giudice deve seguire nell'esercizio di tale potere, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. 7835/2006; Cass.
10626/2007; Cass. 7180/2012).
Inoltre, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha individuato i presupposti che devono essere considerati al fine di provvedere ad una equa riduzione della penale, stabilendo che “il giudice di merito deve tener conto non tanto, come si è detto, degli effetti che il pagamento della penale può avere sul patrimonio del debitore, ma se essa è giustificata alla luce dell'interesse del creditore, ossia se il ritardo nel pagamento ha costituito per il creditore un danno tale da richiedere di essere compensato con una penale di 350 mila dollari -pari alla metà dell'intero debito- per un solo giorno di ritardo” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26901 del
20.09.2023).
pagina 15 di 17 Nel caso di specie, l'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti prevede espressamente che “trascorso inutilmente il termine per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo all'Appaltatore verrà applicata una penale pari a euro
200,00” (cfr. All. 1 all'atto di citazione). Alla luce delle considerazioni sopra svolte e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, ritiene questo giudice che, diversamente dalle osservazioni svolte da parte attrice nelle note autorizzate al fine di esaminare tale questione, vi sia una manifesta sproporzione di quanto contrattualmente e concordemente pattuito a titolo di penale. Difatti, l'importo della penale stabilito in € 200,00 per ogni giorno di ritardo risulta non congruo rispetto all'importo complessivo dei lavori appaltati, tanto ciò vero che l'importo complessivamente dovuto a tale titolo sarebbe di poco inferiore ad un terzo del complessivo valore dell'appalto.
Invero, va considerato che il aveva eseguito l'80% dei lavori appaltati e, CP_1 pur valutando la complessiva durata dei lavori, va rilevato che l'ammontare della penale, nella sopra indicata misura di € 47.000,00, è in larga parte dipeso dal lungo lasso di tempo atteso dal Condominio per procedere alla relativa liquidazione e, quindi, per determinarsi ad agire nei confronti del proponendo una CP_1 domanda risarcitoria che presuppone la volontà di non proseguire nel rapporto contrattuale. Ne consegue che appare corretto rideterminare l'importo della penale, in via equitativa, in € 20.000, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento di tale somma.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore dell'accolto, in una misura intermedia tra i valori minimi e i valori medi di cui al D.M. 55/2014, per tutte le fasi del giudizio, in ciò valutata la non particolare complessità delle questioni trattate, il carattere reiterato delle difese svolte e l'entità della somma riconosciuta.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni, in favore del , della Parte_1 Parte_1 somma di € 8.831,42 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
• condanna al pagamento, a titolo di penale, in favore Controparte_1 del della somma di € Controparte_6
20.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in di
€ 786,00 per spese e € 5.712,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 12 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia
Fermani
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