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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14970/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in Burgdorf, Felseggstrasse Parte_1 17 A, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Guido, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima, sito in Bologna, Via Santo Stefano n. 63,
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Bologna, alla Via Belvedere n. 10 presso lo studio dell'Avv. Cosimo Antonio RINA, del Foro di Bologna,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025; il P.M è intervenuto;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 29/11/2014 in ANZOLA DELL'EMILIA (BO), unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che il coniuge fosse attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, in quanto resosi responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti della figlia della signora come da sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. Pt_1
4272/24. Chiedeva, dunque, sussistendone i presupposti di legge, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in data 23/01/2025, non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1
scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25/02/2025, era presente parte ricorrente, la quale dichiarava di non volersi riconciliare;
perveniva successivamente una comunicazione dal carcere presso cui è detenuto il resistente , nella quale era esplicitata la concorde volontà del resistente di ottenere lo scioglimento del matrimonio. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 898/19 70
e successive modifiche.
Ricorre infatti una delle ipotesi previste dalla legge di cui sopra per cui si può pronunciare lo scioglimento del matrimonio
Le spese legali sono compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29/11/2014 in ANZOLA
DELL'EMILIA (BO) tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
nato a [...], il [...], iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Anzola Dell'Emilia (BO), al n. 19, parte I, anno 2014;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANZOLA DELL'EMILIA BO,
pagina 2 di 3 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. 396/2000;
3.compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna in data 7.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14970/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in Burgdorf, Felseggstrasse Parte_1 17 A, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Guido, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima, sito in Bologna, Via Santo Stefano n. 63,
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Bologna, alla Via Belvedere n. 10 presso lo studio dell'Avv. Cosimo Antonio RINA, del Foro di Bologna,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025; il P.M è intervenuto;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 29/11/2014 in ANZOLA DELL'EMILIA (BO), unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che il coniuge fosse attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, in quanto resosi responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti della figlia della signora come da sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. Pt_1
4272/24. Chiedeva, dunque, sussistendone i presupposti di legge, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in data 23/01/2025, non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1
scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25/02/2025, era presente parte ricorrente, la quale dichiarava di non volersi riconciliare;
perveniva successivamente una comunicazione dal carcere presso cui è detenuto il resistente , nella quale era esplicitata la concorde volontà del resistente di ottenere lo scioglimento del matrimonio. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 898/19 70
e successive modifiche.
Ricorre infatti una delle ipotesi previste dalla legge di cui sopra per cui si può pronunciare lo scioglimento del matrimonio
Le spese legali sono compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29/11/2014 in ANZOLA
DELL'EMILIA (BO) tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
nato a [...], il [...], iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Anzola Dell'Emilia (BO), al n. 19, parte I, anno 2014;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANZOLA DELL'EMILIA BO,
pagina 2 di 3 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. 396/2000;
3.compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna in data 7.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3