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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2202/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2202/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARA DI LUZIO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi e formulando altresì le seguenti CP_1
conclusioni:
“…
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla
Sig.ra Parte_1
4. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1 il mantenimento, l'istruzione e l'educazione;
5. Disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre nella casa coniugale sita in
Pescara alla Piazza IV Novembre con facoltà per il padre di vistarli e tenerli con se, senza forzatura alcuna, almeno un giorno a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre e del minore, oltre che tenerli con se per il fine settimana ogni 15 gg dalle ore
10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica - durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale - per le vacanze di Pasqua per tre giorni consecutivi, alternando con la madre il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con quello del Lunedì dell'angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
Disporre inoltre che, ciascun genitore, previo accordo sulle date e, compatibilmente con gli impegni dei minori, tenga con sè i figli nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi.
6. Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra coniuge CP_1 Parte_1
economicamente più debole, una somma a titolo di mantenimento pari ad Euro 250,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua. La suddetta somma verrà corrisposta alla Sig.ra entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario o ricarica di carta prepagata i cui estremi verranno comunicati dalla coniuge;
7. Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio disponendo altresì che il padre partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie Per_1
da sostenersi per il figlio così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara. La suddetta somma verrà corrisposta alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, mediante bonifico bancario o ricarica di carta prepagata i cui estremi verranno comunicati dalla coniuge;
pagina 2 di 6
8. Disporre che gli importi relativi agli assegni familiari, o ad altra prestazione similare CP_2 vengano corrisposti alla sig.ra genitore collocatario del figlio minore . Parte_1 Per_1
Il convenuto è rimasto contumace.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, sono state disposte indagini di polizia tributaria in ordine al resistente e sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“affidamento condiviso del figlio minore delle parti, ad entrambi i genitori, con suo Persona_2
collocamento presso la casa familiare;
assegnazione della casa familiare, sita in Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla ricorrente, perché continui ad abitarla con il figlio mentre dovrà Parte_1 Per_1 Controparte_1
lasciarla e reperire altra sistemazione abitativa;
frequentazione tra e il padre concordata direttamente tra padre e figlio, attesa l'età di Persona_2 quest'ultimo;
obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie, Controparte_1 Per_1
versando entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal dicembre 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
assegno unico universale per il figlio attribuito nella misura del 100% alla madre del Per_1 minore.”.
All'esito dell'istruttoria, costituita da dette indagini di polizia tributaria, all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha insistito per la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con accoglimento totale delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo.
…………….
La domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale deve trovare accoglimento ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il convenuto, rimasto contumace.
L'affidamento del figlio minore e i suoi rapporti con i genitori
Confermando quanto stabilito con provvedimenti provvisori ed urgenti, in quanto conforme pagina 3 di 6 all'interesse del minore ed essendo il convenuto rimasto contumace, nella opponendo, perciò, in proposito, deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Persona_2
con suo collocamento presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in
Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla ricorrente, perché continui ad abitarla con il figlio Per_1
Di conseguenza, il sig. dovrà lasciare l'abitazione familiare e dovrà reperire altra Controparte_1
sistemazione abitativa.
In ordine al diritto di visita paterno, si ritiene che il figlio, ormai sedicenne, sia capace di autodeterminarsi e di decidere con quale frequenza incontrare il padre;
pertanto, a conferma di quanto disposto all'udienza del 26.11.2024, la frequentazione padre-figlio deve avvenire in forma libera, previo accordo tra ed il figlio. Controparte_1
Sul contributo al mantenimento in favore del figlio minore e della resistente
Dalle indagini di polizia tributaria svolte in capo all è emerso quanto segue: il convenuto ha CP_1
percepito per l'anno di imposta 2022 redditi lordi complessivi pari ad € 25359,00, mentre per l'anno di imposta 2023 redditi lordi complessivi pari ad € 16170,00; non risulta proprietario/intestatario di beni immobili mentre risulta intestatario di un motoveicolo marca Piaggio (tg. AC08107), gravato da un provvedimento di fermo amministrativo per un importo di € 256,03 in favore di Soget S.p.A.. Dagli estratti del conto corrente al medesimo intestato risulta, poi, che nel 2024 ha ricevuto pagamenti per complessivi € 26.000 circa.
La ricorrente, come da documentazione depositata in atti (all. 4), è stata dipendente presso lo stabilimento “Bagni Giulietta” percependo per l'anno 2022 un reddito complessivo di circa € 3.000,00,
e dagli estratti di conto corrente bancario versati in atti emerge che dallo stesso datore di lavoro nel
2023 ha percepito all'incirca la stessa retribuzione.
Risulta evidente la sproporzione reddituale tra i coniugi, atteso anche lo stato di attuale disoccupazione della ricorrente, che integra i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima ex art. 156 c.c., non avendo peraltro il convenuto, rimasto contumace, fornito prova contraria.
Pertanto, in conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti ed in considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la madre, deve essere disposto l'obbligo per il convenuto di Per_1
contribuire al mantenimento del figlio e della moglie, versando entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 con decorrenza dal dicembre 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come disciplinate dal pagina 4 di 6 Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
Deve essere altresì confermata l'attribuzione del 100% dell'Assegno unico universale alla ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e considerando che parte convenuta, rimanendo contumace, non si è opposta alle domande di parte ricorrente, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Pescara in data 2.8.2003 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Pescara al n. 104, P. II, S. A., anno 2003);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, ad entrambi i Persona_2
genitori, con suo collocamento presso la madre;
4. assegna la casa familiare, sita in Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla ricorrente, Pt_1
erché continui ad abitarla con il figlio
[...] Per_1
5. dispone che il diritto di frequentazione tra ed il figlio avvenga in Controparte_1 Persona_2
forma libera, previo accordo tra gli stessi;
6. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio e della moglie, Controparte_1 Per_1
versando entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal dicembre 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 500,00 mensili (250 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara;
7. attribuisce l'assegno unico universale per il figlio nella misura del 100%, alla madre Per_1
del minore Parte_1
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 5 di 6 Pescara 13 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2202/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARA DI LUZIO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi e formulando altresì le seguenti CP_1
conclusioni:
“…
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla
Sig.ra Parte_1
4. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1 il mantenimento, l'istruzione e l'educazione;
5. Disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre nella casa coniugale sita in
Pescara alla Piazza IV Novembre con facoltà per il padre di vistarli e tenerli con se, senza forzatura alcuna, almeno un giorno a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre e del minore, oltre che tenerli con se per il fine settimana ogni 15 gg dalle ore
10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica - durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale - per le vacanze di Pasqua per tre giorni consecutivi, alternando con la madre il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con quello del Lunedì dell'angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
Disporre inoltre che, ciascun genitore, previo accordo sulle date e, compatibilmente con gli impegni dei minori, tenga con sè i figli nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi.
6. Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra coniuge CP_1 Parte_1
economicamente più debole, una somma a titolo di mantenimento pari ad Euro 250,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua. La suddetta somma verrà corrisposta alla Sig.ra entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario o ricarica di carta prepagata i cui estremi verranno comunicati dalla coniuge;
7. Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio disponendo altresì che il padre partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie Per_1
da sostenersi per il figlio così come individuate e disciplinate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara. La suddetta somma verrà corrisposta alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, mediante bonifico bancario o ricarica di carta prepagata i cui estremi verranno comunicati dalla coniuge;
pagina 2 di 6
8. Disporre che gli importi relativi agli assegni familiari, o ad altra prestazione similare CP_2 vengano corrisposti alla sig.ra genitore collocatario del figlio minore . Parte_1 Per_1
Il convenuto è rimasto contumace.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, sono state disposte indagini di polizia tributaria in ordine al resistente e sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“affidamento condiviso del figlio minore delle parti, ad entrambi i genitori, con suo Persona_2
collocamento presso la casa familiare;
assegnazione della casa familiare, sita in Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla ricorrente, perché continui ad abitarla con il figlio mentre dovrà Parte_1 Per_1 Controparte_1
lasciarla e reperire altra sistemazione abitativa;
frequentazione tra e il padre concordata direttamente tra padre e figlio, attesa l'età di Persona_2 quest'ultimo;
obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie, Controparte_1 Per_1
versando entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal dicembre 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
assegno unico universale per il figlio attribuito nella misura del 100% alla madre del Per_1 minore.”.
All'esito dell'istruttoria, costituita da dette indagini di polizia tributaria, all'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha insistito per la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con accoglimento totale delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo.
…………….
La domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale deve trovare accoglimento ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il convenuto, rimasto contumace.
L'affidamento del figlio minore e i suoi rapporti con i genitori
Confermando quanto stabilito con provvedimenti provvisori ed urgenti, in quanto conforme pagina 3 di 6 all'interesse del minore ed essendo il convenuto rimasto contumace, nella opponendo, perciò, in proposito, deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Persona_2
con suo collocamento presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita in
Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla ricorrente, perché continui ad abitarla con il figlio Per_1
Di conseguenza, il sig. dovrà lasciare l'abitazione familiare e dovrà reperire altra Controparte_1
sistemazione abitativa.
In ordine al diritto di visita paterno, si ritiene che il figlio, ormai sedicenne, sia capace di autodeterminarsi e di decidere con quale frequenza incontrare il padre;
pertanto, a conferma di quanto disposto all'udienza del 26.11.2024, la frequentazione padre-figlio deve avvenire in forma libera, previo accordo tra ed il figlio. Controparte_1
Sul contributo al mantenimento in favore del figlio minore e della resistente
Dalle indagini di polizia tributaria svolte in capo all è emerso quanto segue: il convenuto ha CP_1
percepito per l'anno di imposta 2022 redditi lordi complessivi pari ad € 25359,00, mentre per l'anno di imposta 2023 redditi lordi complessivi pari ad € 16170,00; non risulta proprietario/intestatario di beni immobili mentre risulta intestatario di un motoveicolo marca Piaggio (tg. AC08107), gravato da un provvedimento di fermo amministrativo per un importo di € 256,03 in favore di Soget S.p.A.. Dagli estratti del conto corrente al medesimo intestato risulta, poi, che nel 2024 ha ricevuto pagamenti per complessivi € 26.000 circa.
La ricorrente, come da documentazione depositata in atti (all. 4), è stata dipendente presso lo stabilimento “Bagni Giulietta” percependo per l'anno 2022 un reddito complessivo di circa € 3.000,00,
e dagli estratti di conto corrente bancario versati in atti emerge che dallo stesso datore di lavoro nel
2023 ha percepito all'incirca la stessa retribuzione.
Risulta evidente la sproporzione reddituale tra i coniugi, atteso anche lo stato di attuale disoccupazione della ricorrente, che integra i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima ex art. 156 c.c., non avendo peraltro il convenuto, rimasto contumace, fornito prova contraria.
Pertanto, in conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti ed in considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la madre, deve essere disposto l'obbligo per il convenuto di Per_1
contribuire al mantenimento del figlio e della moglie, versando entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 con decorrenza dal dicembre 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come disciplinate dal pagina 4 di 6 Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
Deve essere altresì confermata l'attribuzione del 100% dell'Assegno unico universale alla ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e considerando che parte convenuta, rimanendo contumace, non si è opposta alle domande di parte ricorrente, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Pescara in data 2.8.2003 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Pescara al n. 104, P. II, S. A., anno 2003);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, ad entrambi i Persona_2
genitori, con suo collocamento presso la madre;
4. assegna la casa familiare, sita in Pescara alla Piazza IV Novembre, 15, alla ricorrente, Pt_1
erché continui ad abitarla con il figlio
[...] Per_1
5. dispone che il diritto di frequentazione tra ed il figlio avvenga in Controparte_1 Persona_2
forma libera, previo accordo tra gli stessi;
6. dispone che contribuisca al mantenimento del figlio e della moglie, Controparte_1 Per_1
versando entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal dicembre 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 500,00 mensili (250 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara;
7. attribuisce l'assegno unico universale per il figlio nella misura del 100%, alla madre Per_1
del minore Parte_1
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 5 di 6 Pescara 13 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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