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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 285 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 285 / 2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA COSTA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2 gli Avv.ti Stefania Sensini e FRANCO LAUGENI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 [...]
in r onio celebrato in Ronciglione (VT) in data 23.06.20 CP_1 in atti del comune di Ronciglione al N. 8 P. 1 anno 2019. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa avanzata dal Giudice ex art. 473.bis, 21 co. III CPC:
“Il Giudice formula la seguente proposta conciliativa della controversia:
1. assegnare la casa familiare sita in Ronciglione a parte ricorrente;
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, il padre, in base ai propri turni lavorativi, preavvisando di ciò la madre, potrà tenere con sé i figli minori a week-end alternati, dalle ore 13,00 del sabato pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 19.00 prendendoli presso il domicilio della madre, la quale provvederà a riprenderli la domenica successiva. Il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, ogni giovedì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 quando verranno ripresi dalla madre. Quanto alle festività, ad anni alterni, i figli minori trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con l'altro, così come la vigilia di Capodanno con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro. Per il restante periodo di vacanze, a partire dal giorno successivo dalla chiusura della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza dei bambini presso i genitori, seguendo il calendario infrasettimanale e dei week end. Per quanto riguarda le festività pasquali, in base alle esigenze lavorative del padre, i genitori si alterneranno con i figli di anno in anno, il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta secondo le esigenze lavorative del padre, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. I bambini trascorreranno la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori così come i compleanni dei genitori. Il giorno del compleanno dei bambini verrà, possibilmente, trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno presenza dei bambini tra i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto-. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i bambini per 7 giorni consecutivi nel periodo in cui godrà delle ferie, preavvisando di ciò la madre. Entrambi i genitori si impegnano a garantire il diritto di visita dell'altro genitore avendo la facoltà di assumere accordi ulteriori ed eventuali in ordine al diritto di visita. Entrambi i genitori si autorizzano al rilascio ed al rinnovo del passaporto.
3. Lavorato corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma CP_1 complessiva di Euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. Ogni coniuge percepirà il 50% dell'Assegno Unico.
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione. Le parti dichiarano di accettare la proposta”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra
[...]
e , atto celebrato in Ronciglione (VT) in data 23.06.2019 Pt_1 Controparte_1 trascritto in atti del comune di Ronciglione al N. 8 P. 1 anno 2019;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 285 / 2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA COSTA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2 gli Avv.ti Stefania Sensini e FRANCO LAUGENI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 [...]
in r onio celebrato in Ronciglione (VT) in data 23.06.20 CP_1 in atti del comune di Ronciglione al N. 8 P. 1 anno 2019. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa avanzata dal Giudice ex art. 473.bis, 21 co. III CPC:
“Il Giudice formula la seguente proposta conciliativa della controversia:
1. assegnare la casa familiare sita in Ronciglione a parte ricorrente;
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, il padre, in base ai propri turni lavorativi, preavvisando di ciò la madre, potrà tenere con sé i figli minori a week-end alternati, dalle ore 13,00 del sabato pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 19.00 prendendoli presso il domicilio della madre, la quale provvederà a riprenderli la domenica successiva. Il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, ogni giovedì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 quando verranno ripresi dalla madre. Quanto alle festività, ad anni alterni, i figli minori trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con l'altro, così come la vigilia di Capodanno con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro. Per il restante periodo di vacanze, a partire dal giorno successivo dalla chiusura della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza dei bambini presso i genitori, seguendo il calendario infrasettimanale e dei week end. Per quanto riguarda le festività pasquali, in base alle esigenze lavorative del padre, i genitori si alterneranno con i figli di anno in anno, il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta secondo le esigenze lavorative del padre, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. I bambini trascorreranno la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori così come i compleanni dei genitori. Il giorno del compleanno dei bambini verrà, possibilmente, trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno presenza dei bambini tra i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto-. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i bambini per 7 giorni consecutivi nel periodo in cui godrà delle ferie, preavvisando di ciò la madre. Entrambi i genitori si impegnano a garantire il diritto di visita dell'altro genitore avendo la facoltà di assumere accordi ulteriori ed eventuali in ordine al diritto di visita. Entrambi i genitori si autorizzano al rilascio ed al rinnovo del passaporto.
3. Lavorato corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma CP_1 complessiva di Euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. Ogni coniuge percepirà il 50% dell'Assegno Unico.
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione. Le parti dichiarano di accettare la proposta”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra
[...]
e , atto celebrato in Ronciglione (VT) in data 23.06.2019 Pt_1 Controparte_1 trascritto in atti del comune di Ronciglione al N. 8 P. 1 anno 2019;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco