Articolo 5 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 marzo 1992
Art. 5. (Provvedimenti amministrativi di attuazione) 1. Il Ministro della sanita', nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di sanita', al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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