TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12008 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
TE IE presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
TE IE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/06/2025 e , premettendo Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio in Napoli il 24/06/2009, dalla cui unione nasceva il figlio Per_1
( nato a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano
[...] una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi, liberamente ed espressamente, addivengono alla separazione e quindi alla fine del loro matrimonio, celebrato in
Napoli, il 24.06.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli nell'anno
2009 (atto n.17, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009). 2) La sig.ra Pt_1
, unitamente al figlio minore continuerà a risiedere presso l'abitazione sita in
[...] Per_1
Napoli alla via Lazio n 69, A, locata da essa istante, qualsiasi variazione rispetto agli odierni domicili e residenze delle parti dovrà essere vicendevolmente comunicata mediante racc a/r entro
15 giorni prima del trasferimento presso altra abitazione;
3) La responsabilità genitoriale sul minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di Per_1 comune accordo tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative alla salute, alla scuola, all'educazione e allo sport, mentre saranno assunte liberamente da ognuno le decisioni concernenti la gestione ordinaria nei giorni di reciproca spettanza: In relazione all'età del minore (15 anni), si conviene che lo stesso incontrerà il padre secondo calendario che Per_1 segue, salvo diverso migliore accordo che potrà intervenire di volta in volta fra essi genitori: - due pomeriggi alla settimana, il Lunedì ed il Mercoledì, dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 16:00, fino alle ore 21:00; - due week-and al mese, la I e la III settimana di ciascun mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21 della domenica con pernottamento;
- durante le festività natalizie il minore trascorrerà, i seguenti periodi dal 24 Dicembre al 26 Dicembre;
dal 30
Dicembre al 1 Gennaio e dal 3 Gennaio al 6 Gennaio alternandosi di anno in anno, con l'uno e con l'altro genitore, con pernottamento. - durante le festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi di anno in anno;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di venti giorni, anche non consecutivi, nel mese di Luglio o Agosto di ciascun anno. Detto periodo andrà concordato fra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare la località e la struttura ove si recheranno con il figlio in vacanza, garantendo sempre la reperibilità. - in ordine al giorno dell'onomastico e del compleanno del minore Per_1 nell'ipotesi in cui i festeggiamenti non fossero o non potessero essere condivisi fra essi genitori, alterneranno di anno in anno, il pranzo con l'uno e la cena con l'altro. Il minore inoltre, trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni e onomastici, festa del papà e della mamma e ciò a prescindere dal calendario ordinario. Il sig. corrisponderà Controparte_1 alla Sig.ra a titolo di contributo paterno per il mantenimento del figlio, il Parte_1 complessivo importo di €uro 250,00 al mese, mediante bonifico sul c/c alla medesima intestato
2 entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dal'Istat a far data dall'omologa; 5) Le spese straordinarie da sostenersi in favore del minore, così come indicate e tassativamente specificate dal corrente
Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Napoli, di cui le parti hanno contezza ed hanno copia, saranno sostenute fra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento. 7) Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento relativo sia personale che relativo al figlio minore. 8) Per tutto quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 9) Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.17 ,parte I s., , Ufficio 20, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
3 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4