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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5956/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ER PI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SABRINA Parte_2 C.F._2
RO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Provinciale Vallecchia n. 186, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. Il Sig. si impegna a cambiare Parte_2 residenza da quella attuale presso la casa coniugale, entro e non oltre 30 gg dal deposito del presente ricorso. La Sig.ra manterrà la sua residenza attuale. Pt_1
2. Il Sig. è dipendente di con una retribuzione annua di circa € Parte_2 Controparte_1
22.000,00, invece la Sig.ra è titolare di un'attività commerciale con una retribuzione annua Pt_1 di circa € 18.000,00. 3. La Sig.ra si impegna e si obbliga a riconoscere al Sig. l'importo complessivo di Pt_1 Parte_2
€ 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa inerente il rapporto di coniugio, che verrà corrisposto tramite bonifico bancario al seguente IBAN [...] entro
1 e non oltre 5 giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
4. I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di assegno di mantenimento [divorzile] e di avere già utilmente regolato, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto economico/patrimoniale non espressamente ivi richiamato tra i medesimi intercorso ed intercorrente inerente il rapporto di coniugio. Più precisamente gli stessi si danno reciprocamente atto di avere dato luogo alla conveniente divisione di tutti i loro beni: mobili, mobili registrati, risparmi, depositi e di non avere pertanto reciprocamente più nessuna ulteriore pretesa da avanzare al riguardo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SE (LU) il 18/9/2022, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 109/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 7/3/2025 e passata in giudicato in data 13/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 12/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in SE (LU) in data 18/9/2022, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di SE (LU) all'Atto Numero 21, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2022; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
RD OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ER PI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SABRINA Parte_2 C.F._2
RO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Provinciale Vallecchia n. 186, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. Il Sig. si impegna a cambiare Parte_2 residenza da quella attuale presso la casa coniugale, entro e non oltre 30 gg dal deposito del presente ricorso. La Sig.ra manterrà la sua residenza attuale. Pt_1
2. Il Sig. è dipendente di con una retribuzione annua di circa € Parte_2 Controparte_1
22.000,00, invece la Sig.ra è titolare di un'attività commerciale con una retribuzione annua Pt_1 di circa € 18.000,00. 3. La Sig.ra si impegna e si obbliga a riconoscere al Sig. l'importo complessivo di Pt_1 Parte_2
€ 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa inerente il rapporto di coniugio, che verrà corrisposto tramite bonifico bancario al seguente IBAN [...] entro
1 e non oltre 5 giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
4. I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di assegno di mantenimento [divorzile] e di avere già utilmente regolato, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto economico/patrimoniale non espressamente ivi richiamato tra i medesimi intercorso ed intercorrente inerente il rapporto di coniugio. Più precisamente gli stessi si danno reciprocamente atto di avere dato luogo alla conveniente divisione di tutti i loro beni: mobili, mobili registrati, risparmi, depositi e di non avere pertanto reciprocamente più nessuna ulteriore pretesa da avanzare al riguardo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SE (LU) il 18/9/2022, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 109/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 7/3/2025 e passata in giudicato in data 13/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 12/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in SE (LU) in data 18/9/2022, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di SE (LU) all'Atto Numero 21, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2022; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
RD OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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