TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente - Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20635 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Ivana Ambrosanio presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce CodiceFiscale_2 al ricorso, dall'avv. Florinda Capasso presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHE' il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/11/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...] di aver contratto matrimonio a ZZ il 22/09/2000 (n. 393, P II, Serie A, anno 2000); che dal matrimonio erano nati due figli: il 14/09/01; il Per_1 Per_2
26/09/03, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e il 10/11/10, minorenne;
Per_3
1 2
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 2/07/2018, era intervenuta separazione in forza di n. Pt_2
5213/2018 del Tribunale di Napoli;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 250,00; ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, anche sulla base dei rilievi del PM, fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti all'8/07/2025. Alla suddetta udienza, innanzi al Giudice, comparivano personalmente le parti che dichiaravano di voler modificare gli accordi raggiunti e di aver concordato che “il padre corrisponderà la somma mensile di € 150,00 per
, di € 200,00 per (maggiorenni) e di € 300,00 per Per_1 Per_2 Per_3
(minore). Concordano inoltre, che l'assegno unico per sarà Per_3 ripartito al 50% tra i genitori. L'assegno divorzile sarà di € 150,00. Le modalità di visita per , inoltre, avendo quasi 15 anni, possono Per_3 essere liberalizzate”.
Raccolte le conclusioni del PM che ha espresso parere favorevole, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L.55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: La casa coniugale sita in LI (NA) alla Via Quinto Fabio Massimo n. 85, aggiudicata al sig. nell'ambito delle concessioni di CP_1 alloggi a canone ridotto di cui alle graduatorie di assegnazione nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica - viene assegnata alla sig.ra
compresi l'arredo ed i beni mobili ivi esistenti. Al riguardo Parte_1 le parti concordano esplicitamente che, in virtù delle regole che disciplinano l'assegnazione degli immobili di edilizia popolare ed al fine di non perdere la suddetta concessione, a prescindere dall'assegnazione della casa familiare nell'ambito del presente procedimento, il sig. Parte_3 manterrà la propria residenza anagrafica nell'attuale casa coniugale,
2 3
salva la possibilità della sig.ra di ottenere l'assegnazione in Parte_1 proprio dell'alloggio di edilizia popolare. 2. Il figlio minore, , resta affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_3 genitori con residenza privilegiata presso la madre, sig.ra
[...]
, nella casa coniugale sita in LI (Na) alla Via Quinto Parte_1
Fabio Massimo 85; 3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, ed alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con espressa previsione che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione relative ai minori i coniugi eserciteranno la responsabilità separatamente. Le modalità di visita per , inoltre, avendo quasi 15 anni, possono Per_3 essere liberalizzate. il padre corrisponderà la somma mensile di € 150,00 per , di € Per_1
200,00 per (maggiorenni) e di € 300,00 per (minore). Per_2 Per_3
Concordano inoltre, che l'assegno unico per sarà ripartito al 50% Per_3 tra i genitori. Tale importo dovrà essere corrisposto dall'obbligato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario/ricarica carta di credito/vaglia postale/assegno bancario intestato alla sig.ra Parte_1 con valuta fissa e dovrà essere annualmente incrementato, anche senza specifica richiesta da parte dell'avente diritto, secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'Istat e pubblicati nella G.U. a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
5. Il padre provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese mediche e di quelle farmaceutiche non coperte da S.S.N, di quelle scolastiche e di istruzione, nonché di tutte le altre spese straordinarie (quali attività ludico/sportive ed altre occorrenti) previamente concordate.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 150,00 CP_1 mensili alla moglie per il suo mantenimento. Sin dal momento del deposito del presente ricorso, la sig.ra Parte_1 ed il sig. prestano reciproco consenso al rilascio e/o al CP_1 rinnovo dei loro passaporti o di documenti equipollenti;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 4
Il Tribunale ha valutato le diverse ripartizioni delle somme per i figli maggiorenni e le ha ritenute congrue, alla luce della documentazione agli atti allegata.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a ZZ il 22/09/2000 (n. 393, P II, Serie A, anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11 luglio 2025
Giudice est. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente - Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20635 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Ivana Ambrosanio presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce CodiceFiscale_2 al ricorso, dall'avv. Florinda Capasso presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHE' il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/11/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...] di aver contratto matrimonio a ZZ il 22/09/2000 (n. 393, P II, Serie A, anno 2000); che dal matrimonio erano nati due figli: il 14/09/01; il Per_1 Per_2
26/09/03, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e il 10/11/10, minorenne;
Per_3
1 2
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 2/07/2018, era intervenuta separazione in forza di n. Pt_2
5213/2018 del Tribunale di Napoli;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 250,00; ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, anche sulla base dei rilievi del PM, fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti all'8/07/2025. Alla suddetta udienza, innanzi al Giudice, comparivano personalmente le parti che dichiaravano di voler modificare gli accordi raggiunti e di aver concordato che “il padre corrisponderà la somma mensile di € 150,00 per
, di € 200,00 per (maggiorenni) e di € 300,00 per Per_1 Per_2 Per_3
(minore). Concordano inoltre, che l'assegno unico per sarà Per_3 ripartito al 50% tra i genitori. L'assegno divorzile sarà di € 150,00. Le modalità di visita per , inoltre, avendo quasi 15 anni, possono Per_3 essere liberalizzate”.
Raccolte le conclusioni del PM che ha espresso parere favorevole, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L.55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: La casa coniugale sita in LI (NA) alla Via Quinto Fabio Massimo n. 85, aggiudicata al sig. nell'ambito delle concessioni di CP_1 alloggi a canone ridotto di cui alle graduatorie di assegnazione nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica - viene assegnata alla sig.ra
compresi l'arredo ed i beni mobili ivi esistenti. Al riguardo Parte_1 le parti concordano esplicitamente che, in virtù delle regole che disciplinano l'assegnazione degli immobili di edilizia popolare ed al fine di non perdere la suddetta concessione, a prescindere dall'assegnazione della casa familiare nell'ambito del presente procedimento, il sig. Parte_3 manterrà la propria residenza anagrafica nell'attuale casa coniugale,
2 3
salva la possibilità della sig.ra di ottenere l'assegnazione in Parte_1 proprio dell'alloggio di edilizia popolare. 2. Il figlio minore, , resta affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_3 genitori con residenza privilegiata presso la madre, sig.ra
[...]
, nella casa coniugale sita in LI (Na) alla Via Quinto Parte_1
Fabio Massimo 85; 3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, ed alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con espressa previsione che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione relative ai minori i coniugi eserciteranno la responsabilità separatamente. Le modalità di visita per , inoltre, avendo quasi 15 anni, possono Per_3 essere liberalizzate. il padre corrisponderà la somma mensile di € 150,00 per , di € Per_1
200,00 per (maggiorenni) e di € 300,00 per (minore). Per_2 Per_3
Concordano inoltre, che l'assegno unico per sarà ripartito al 50% Per_3 tra i genitori. Tale importo dovrà essere corrisposto dall'obbligato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario/ricarica carta di credito/vaglia postale/assegno bancario intestato alla sig.ra Parte_1 con valuta fissa e dovrà essere annualmente incrementato, anche senza specifica richiesta da parte dell'avente diritto, secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'Istat e pubblicati nella G.U. a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
5. Il padre provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese mediche e di quelle farmaceutiche non coperte da S.S.N, di quelle scolastiche e di istruzione, nonché di tutte le altre spese straordinarie (quali attività ludico/sportive ed altre occorrenti) previamente concordate.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 150,00 CP_1 mensili alla moglie per il suo mantenimento. Sin dal momento del deposito del presente ricorso, la sig.ra Parte_1 ed il sig. prestano reciproco consenso al rilascio e/o al CP_1 rinnovo dei loro passaporti o di documenti equipollenti;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 4
Il Tribunale ha valutato le diverse ripartizioni delle somme per i figli maggiorenni e le ha ritenute congrue, alla luce della documentazione agli atti allegata.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a ZZ il 22/09/2000 (n. 393, P II, Serie A, anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11 luglio 2025
Giudice est. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
4