TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 174 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla gestione commercianti.
promosso da: nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO ANTONINO, con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 24/01/2024, il sig. ha proposto opposizione – Parte_1
previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 597 2023 00017498 03 notificato in data
1 17/12/2023 per il pagamento di €.4.559,10 a titolo di contributi, interessi e sanzioni da versare alla Gestione commercianti periodo da 1/2021 a 12/2022.
L'opponente, eccepisce l' illegittimità dell'avviso di addebito per non aver svolto alcuna attività commerciale essendo nel periodo di riferimento studente /lavoratore con contratto part- time ed attualmente insegnante.
Si è costituito l' dichiarando che la materia del contendere è cessata avendo provveduto CP_1
a rivedere la posizione del ricorrente e cancellato dalla gestione commercianti.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 13/01/2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
Esposti i fatti , essendo pacifico tra le parti , per come emerge dagli atti del giudizio, che il ricorrente è stato cancellato dalla gestione commercianti (doc 1 memoria ) e quindi CP_1
soddisfatta la pretesa del medesimo e va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
Quanto alla soccombenza virtuale, si osserva che, avendo l' provveduto alla CP_1
cancellazione soltanto in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio: le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto ,alla cui condotta è ascrivibile l'insorgenza della lite (cfr.
Cass.Civ. Sez.III, 16/11/2011 n.23997) , ma compensate per metà avendo comunque l'opposto prontamente provveduto alla cancellazione.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente ,che si liquidano CP_1 in complessive €.500,00 per compensi professionali,oltre 15% spese generali, C.P.A. e
I.V.A.(già operata la compensazione per metà)
Ragusa, 20 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
2