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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 08/05/2025
E' comparso per parte attrice l'avv. Salatiello il quale si riporta alle note depositate in data 27/09/24 contenenti osservazioni alla ctu in atti che si intendono richiamate;
è comparso per parte convenuta l'avv. Pepe si riporta alle difese in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi decide il giudizio come da sentenza che deposita.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 2911/2021 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Salatiello presso il cui studio, Parte_1
sito in Giugliano in Campania , al Corso Campano n. 229 è elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa dagli avv. ti Maria Fusco e Massimo Pepe elettivamente domiciliataria in Napoli alla della Croce Rossa n. 8
CONVENUTA
Con atto di citazione l'attrice di cui sopra conveniva in giudizio l'
[...]
esponendo principalmente quanto segue: Controparte_1
1) che in data 21 agosto 2007 l'istante (all'epoca dei fatti di anni 7) veniva ricoverata presso l'Ospedale Santobono, per una diarrea ematica che poi si rilevò essere una “sindrome emoliticauremica”;
2) che in data 22.08.2007 la paziente veniva trasferita presso la pediatria infettivologica dove praticava una colonscopia che evidenziava aspetti endoscopici di colite ulcerativa;
3) che in data 27.08.2007 veniva trasferita in rianimazione;
4) che in data 03.09.2007 veniva trasferita presso il reparto di Nefrologia, per poi essere dimessa in data 05.10.2007;
5) che durante il ricovero alla paziente veniva effettuata una terapia infusiva con applicazione di ago sul dorso della mano destra;
l'istante rimaneva tutta la notte con quest'ago, ma la mano cominciò a gonfiarsi rimanendo gonfia fino al mattino quando, a seguito di controllo infermieristico, l'ago veniva rimosso;
6) che ebbene da quel momento il dorso della mano presentò una lesione che veniva per la prima volta segnalata il 27.08.2007 allorquando sul diario clinico veniva riportato “sul dorso della mano destra è presente una flittene molto estesa di colore violaceo a contenuto liquido (colore vinoso)”;
7) che in data 03.09.2007 la paziente dalla rianimazione veniva trasferita in nefrologia ove in data 06.09.2007 sul diario clinico veniva annotato
“presenza di una escare sul dorso e polso della mano destra”, per cui veniva richiesta una consulenza chirurgica che veniva effettuata il 07.09.2007;
8) che seguivano altri controlli e medicazioni chirurgiche in data 10.09.2007,
13.09.2007, 20.09.2007 e 25.09.2007;
9) che pertanto, già dalle dimissioni, la paziente (si ripete di soli 7 anni all'epoca dei fatti) presentava sul dorso della mano destra un vasto esito cicatrizzante tondeggiante che occupava (ed occupa tutt'ora) il centro del dorso per gran parte della sua estensione a margini irregolari discromico;
10) che il descritto danno è a tutt'oggi presente sul dorso della mano dell'istante ed evidenzia un evidente danno estetico e riferita come zona retraente con perdita della sensibilità;
11) che si mostra palese che i danni riportati alla mano destra dell'istante sono stati causati da errati trattamenti sanitari e terapeutici effettuati dal personale medico sanitario che la prese in cura, conseguenze di un approccio inadeguato, concretizzatosi molto probabilmente nell'errato posizionamento dell'ago sul dorso della mano;
12) che l'odierna attrice, ritenendo che si potesse ravvisare una responsabilità medica della convenuta struttura ospedaliera per i fatti di cui in narrativa, si rivolgeva alla dott.ssa , suo consulente di fiducia, Controparte_2
la quale riscontrava dette responsabilità, concretizzatesi in una colpa generica per imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari e/o medici e/o infermieri dell'ospedale la cui prestazione “si discosta senza alcun motivo logico dalle direttive teoriche e pratiche scientificamente collaudate ed indicate dalle linee guida”, in effetti “si ravvisa che la prestazione dei sanitari dell'ospedale non è conforme alle direttive in riferimento alla tecnica medica/infermieristica”.
13) che pertanto nel caso di specie si mostra palese la responsabilità in capo al personale medico e sanitario della struttura sanitaria che è intervenuta nell'intera vicenda, stante peraltro l'assenza di urgenza nell'intervento e la mancanza di qualsivoglia difficoltà nell'esecuzione degli stessi trattamenti sanitari praticati al paziente, trattandosi nel caso di specie di prestazione sanitaria del tutto routinaria e priva di qualunque carattere di sperimentalità ed urgenza.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva, di accertare e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera convenuta per gli eventi lesivi descritti in narrativa, con particolare riferimento al comportamento inidoneo dei sanitari e precisamente per condotta imperita, imprudente e negligente degli stessi, estrinsecatasi nel trattamento medico/infermieristico non eseguito secondo le regole dell'arte medica ovvero in generale nell'omessa attuazione dei protocolli medico-clinici previsti per la fattispecie che se eseguiti avrebbero garantito un diverso risultato. Chiedeva di condannare la
[...]
a corrispondere in favore dell'istante tutte le somme alla stessa Controparte_1
spettanti a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, dallo stesso subiti quali conseguenza della responsabilità nell'intera vicenda della convenuta struttura ospedaliera, dei sanitari e del personale medico intervenuto, per tutto quanto sopra evidenziato, ivi incluso il danno estetico, il cd. danno esistenziale e morale dovuto allo stress e alla frustrazione da grave danno estetico, oltre quello da perdita di chance.
Si costituiva l' ” la quale chiedeva di essere autorizzato CP_1 Controparte_1
alla chiamata in causa della Chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea in quanto infondata e non provato il nesso di causalità tenuto conto della mancanza di colpa, negligenza, imperizia ed imprudenza nell'operato dei sanitari.
Concessi i termini 183 comma 6, il convenuto, stante l'autorizzazione della chiamata in causa della compagnia assicurativa, precisava che da corrispondenza intercorsa con la stessa era emersa l'inopportunità di procedere alla relativa notifica.
Disposta ctu medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, veniva riservata in decisione all'udienza del 08.05.2025 ex art. 281 sexies cpc
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: Parte_1
l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava una condotta negligente da parte dei sanitari della struttura convenuta,per aver riportato la piccola all'epoca dei fatti 7 anni, una flittene molto estesa di colore Pt_1
violaceo a seguito di un errato posizionamento dell'ago sul dorso della mano.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta dal dott. e dott. i quali dopo un breve exursus del caso Persona_1 Persona_2
clinico evidenziavano che “nella sindrome emolitica uremica può esser presente un coinvolgimento cutaneo che si manifesta con lo sviluppo di lesioni micorangiopatiche trombotiche dei vasi della cute che sembrerebbero un fattore favorente e/o causale delle lesioni riferite dalla parte attrice.; lo stravaso, qualora ci fosse stato, potrebbe essere stato secondario alla fragilità vasale accentuata da bruschi movimenti e involontari della paziente durante le ore notturne. Pertanto la flittene e il conseguente esito cicatriziale sul dorso della mano destra, non risultano causalmente riconducibili alla gestione del catetere venoso periferico dopo l'eventuale stravaso, ma rappresentano una manifestazione cutanea della patologia da cui era affetta la piccola Pt_1
Orbene, il Collegio nominato sottolineava che alcun difetto assistenziale fosse riconducibile a carico dei sanitari i quali agivano con diligenza osservando i protocolli di assistenza specifici del caso e le buone pratiche clinico-assistenziali nella gestione degli accessi venosi in un caso non connotato da straordinarietà ed eccezionale difficoltà.
La relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi ed in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza depositate dai consulenti di parte attorea. In particolare ctp di parte attorea, contestavano il mancato addebito di responsabilità a carico del sostenendo che la lesione riportata da si verificava CP_4 Parte_1
immeditatamente dopo l'applicazione in quel preciso punto dell'ago della terapia infusiva.
Tale asserzione veniva superata dal collegio, il quale rilevava che “per le caratteristiche della patologia stessa, è facilmente deducibile che tali manifestazioni si sarebbero presentate in qualsiasi altra parte del corpo interessata da un accesso venoso, che rappresenta un lampante esempio di stimolo endoteliale” evidenziando che ” l' accesso venoso ha quindi rappresentato lo stimolo endoteliale che, nella piccola affetta da Pt_1
SEU, ha provocato una risposta abnorme dell'endotelio con attivazione piastrinica e trombosi a livello microvascolare nonché una riduzione della produzione di fattori vasodilatatori (prostaglandine e ossido d'azoto) e aumentata produzione di fattori di vasocostrizione (endotelina) portando ad una ipoperfusione tissutale e di conseguenza a necrosi” I CCTTUU nel loro elaborato finale concludevano affermando che la lesione sul dorso della mano destra della piccola non fosse causalmente riconducibile ad Pt_1
un'errata gestione da parte dei Sanitari, ma rappresenta, piuttosto, una manifestazione cutanea della patologia da cui era affetta la quale non ha determinato alcuna riduzione dell'integrità psico-fisica. Si deve aggiungere che risulta annotato in cartella la rimozione dell'accesso venoso in data 25.08.07 per praticare PIC non vi è alcuna annotazione del gonfiore della mano che compare con indicazione di una flittene molto estesa il successivo
27.08. ricordando come “un accesso venoso periferico al dorso della mano destra ( fosse) necessario ed indispensabile per la terapia infusiva che risultava salvavita per la piccola” e che la circostanza della formazione della sia stato in qualche modo legato al Pt_2
meccanismo fisiopatologico della SEU da cui era affetta l'attrice. D'altra parte l'attrice non indica quale sarebbe stata la condotta colposa dell'azienda al momento del posizionamento dell'ago per l'accesso venoso sul dorso della mano sotto il profilo dell'allegazione dell'inadempimento qualificato successivamente non emerso in sede do ctu.
Per tali ragioni la domanda avanzata dalla sig. ra deve essere rigettata. Pt_1
In considerazione tuttavia della localizzazione della flittene e della originaria plausibile convinzione attorea della fondatezza della domanda si ritiene equo compensare le spese di lite.
PQM
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Compensa le spese di lite;
C) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
E' comparso per parte attrice l'avv. Salatiello il quale si riporta alle note depositate in data 27/09/24 contenenti osservazioni alla ctu in atti che si intendono richiamate;
è comparso per parte convenuta l'avv. Pepe si riporta alle difese in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi decide il giudizio come da sentenza che deposita.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 2911/2021 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Salatiello presso il cui studio, Parte_1
sito in Giugliano in Campania , al Corso Campano n. 229 è elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa dagli avv. ti Maria Fusco e Massimo Pepe elettivamente domiciliataria in Napoli alla della Croce Rossa n. 8
CONVENUTA
Con atto di citazione l'attrice di cui sopra conveniva in giudizio l'
[...]
esponendo principalmente quanto segue: Controparte_1
1) che in data 21 agosto 2007 l'istante (all'epoca dei fatti di anni 7) veniva ricoverata presso l'Ospedale Santobono, per una diarrea ematica che poi si rilevò essere una “sindrome emoliticauremica”;
2) che in data 22.08.2007 la paziente veniva trasferita presso la pediatria infettivologica dove praticava una colonscopia che evidenziava aspetti endoscopici di colite ulcerativa;
3) che in data 27.08.2007 veniva trasferita in rianimazione;
4) che in data 03.09.2007 veniva trasferita presso il reparto di Nefrologia, per poi essere dimessa in data 05.10.2007;
5) che durante il ricovero alla paziente veniva effettuata una terapia infusiva con applicazione di ago sul dorso della mano destra;
l'istante rimaneva tutta la notte con quest'ago, ma la mano cominciò a gonfiarsi rimanendo gonfia fino al mattino quando, a seguito di controllo infermieristico, l'ago veniva rimosso;
6) che ebbene da quel momento il dorso della mano presentò una lesione che veniva per la prima volta segnalata il 27.08.2007 allorquando sul diario clinico veniva riportato “sul dorso della mano destra è presente una flittene molto estesa di colore violaceo a contenuto liquido (colore vinoso)”;
7) che in data 03.09.2007 la paziente dalla rianimazione veniva trasferita in nefrologia ove in data 06.09.2007 sul diario clinico veniva annotato
“presenza di una escare sul dorso e polso della mano destra”, per cui veniva richiesta una consulenza chirurgica che veniva effettuata il 07.09.2007;
8) che seguivano altri controlli e medicazioni chirurgiche in data 10.09.2007,
13.09.2007, 20.09.2007 e 25.09.2007;
9) che pertanto, già dalle dimissioni, la paziente (si ripete di soli 7 anni all'epoca dei fatti) presentava sul dorso della mano destra un vasto esito cicatrizzante tondeggiante che occupava (ed occupa tutt'ora) il centro del dorso per gran parte della sua estensione a margini irregolari discromico;
10) che il descritto danno è a tutt'oggi presente sul dorso della mano dell'istante ed evidenzia un evidente danno estetico e riferita come zona retraente con perdita della sensibilità;
11) che si mostra palese che i danni riportati alla mano destra dell'istante sono stati causati da errati trattamenti sanitari e terapeutici effettuati dal personale medico sanitario che la prese in cura, conseguenze di un approccio inadeguato, concretizzatosi molto probabilmente nell'errato posizionamento dell'ago sul dorso della mano;
12) che l'odierna attrice, ritenendo che si potesse ravvisare una responsabilità medica della convenuta struttura ospedaliera per i fatti di cui in narrativa, si rivolgeva alla dott.ssa , suo consulente di fiducia, Controparte_2
la quale riscontrava dette responsabilità, concretizzatesi in una colpa generica per imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari e/o medici e/o infermieri dell'ospedale la cui prestazione “si discosta senza alcun motivo logico dalle direttive teoriche e pratiche scientificamente collaudate ed indicate dalle linee guida”, in effetti “si ravvisa che la prestazione dei sanitari dell'ospedale non è conforme alle direttive in riferimento alla tecnica medica/infermieristica”.
13) che pertanto nel caso di specie si mostra palese la responsabilità in capo al personale medico e sanitario della struttura sanitaria che è intervenuta nell'intera vicenda, stante peraltro l'assenza di urgenza nell'intervento e la mancanza di qualsivoglia difficoltà nell'esecuzione degli stessi trattamenti sanitari praticati al paziente, trattandosi nel caso di specie di prestazione sanitaria del tutto routinaria e priva di qualunque carattere di sperimentalità ed urgenza.
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva, di accertare e dichiarare la responsabilità della struttura ospedaliera convenuta per gli eventi lesivi descritti in narrativa, con particolare riferimento al comportamento inidoneo dei sanitari e precisamente per condotta imperita, imprudente e negligente degli stessi, estrinsecatasi nel trattamento medico/infermieristico non eseguito secondo le regole dell'arte medica ovvero in generale nell'omessa attuazione dei protocolli medico-clinici previsti per la fattispecie che se eseguiti avrebbero garantito un diverso risultato. Chiedeva di condannare la
[...]
a corrispondere in favore dell'istante tutte le somme alla stessa Controparte_1
spettanti a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, dallo stesso subiti quali conseguenza della responsabilità nell'intera vicenda della convenuta struttura ospedaliera, dei sanitari e del personale medico intervenuto, per tutto quanto sopra evidenziato, ivi incluso il danno estetico, il cd. danno esistenziale e morale dovuto allo stress e alla frustrazione da grave danno estetico, oltre quello da perdita di chance.
Si costituiva l' ” la quale chiedeva di essere autorizzato CP_1 Controparte_1
alla chiamata in causa della Chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea in quanto infondata e non provato il nesso di causalità tenuto conto della mancanza di colpa, negligenza, imperizia ed imprudenza nell'operato dei sanitari.
Concessi i termini 183 comma 6, il convenuto, stante l'autorizzazione della chiamata in causa della compagnia assicurativa, precisava che da corrispondenza intercorsa con la stessa era emersa l'inopportunità di procedere alla relativa notifica.
Disposta ctu medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, veniva riservata in decisione all'udienza del 08.05.2025 ex art. 281 sexies cpc
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: Parte_1
l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava una condotta negligente da parte dei sanitari della struttura convenuta,per aver riportato la piccola all'epoca dei fatti 7 anni, una flittene molto estesa di colore Pt_1
violaceo a seguito di un errato posizionamento dell'ago sul dorso della mano.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta dal dott. e dott. i quali dopo un breve exursus del caso Persona_1 Persona_2
clinico evidenziavano che “nella sindrome emolitica uremica può esser presente un coinvolgimento cutaneo che si manifesta con lo sviluppo di lesioni micorangiopatiche trombotiche dei vasi della cute che sembrerebbero un fattore favorente e/o causale delle lesioni riferite dalla parte attrice.; lo stravaso, qualora ci fosse stato, potrebbe essere stato secondario alla fragilità vasale accentuata da bruschi movimenti e involontari della paziente durante le ore notturne. Pertanto la flittene e il conseguente esito cicatriziale sul dorso della mano destra, non risultano causalmente riconducibili alla gestione del catetere venoso periferico dopo l'eventuale stravaso, ma rappresentano una manifestazione cutanea della patologia da cui era affetta la piccola Pt_1
Orbene, il Collegio nominato sottolineava che alcun difetto assistenziale fosse riconducibile a carico dei sanitari i quali agivano con diligenza osservando i protocolli di assistenza specifici del caso e le buone pratiche clinico-assistenziali nella gestione degli accessi venosi in un caso non connotato da straordinarietà ed eccezionale difficoltà.
La relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi ed in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza depositate dai consulenti di parte attorea. In particolare ctp di parte attorea, contestavano il mancato addebito di responsabilità a carico del sostenendo che la lesione riportata da si verificava CP_4 Parte_1
immeditatamente dopo l'applicazione in quel preciso punto dell'ago della terapia infusiva.
Tale asserzione veniva superata dal collegio, il quale rilevava che “per le caratteristiche della patologia stessa, è facilmente deducibile che tali manifestazioni si sarebbero presentate in qualsiasi altra parte del corpo interessata da un accesso venoso, che rappresenta un lampante esempio di stimolo endoteliale” evidenziando che ” l' accesso venoso ha quindi rappresentato lo stimolo endoteliale che, nella piccola affetta da Pt_1
SEU, ha provocato una risposta abnorme dell'endotelio con attivazione piastrinica e trombosi a livello microvascolare nonché una riduzione della produzione di fattori vasodilatatori (prostaglandine e ossido d'azoto) e aumentata produzione di fattori di vasocostrizione (endotelina) portando ad una ipoperfusione tissutale e di conseguenza a necrosi” I CCTTUU nel loro elaborato finale concludevano affermando che la lesione sul dorso della mano destra della piccola non fosse causalmente riconducibile ad Pt_1
un'errata gestione da parte dei Sanitari, ma rappresenta, piuttosto, una manifestazione cutanea della patologia da cui era affetta la quale non ha determinato alcuna riduzione dell'integrità psico-fisica. Si deve aggiungere che risulta annotato in cartella la rimozione dell'accesso venoso in data 25.08.07 per praticare PIC non vi è alcuna annotazione del gonfiore della mano che compare con indicazione di una flittene molto estesa il successivo
27.08. ricordando come “un accesso venoso periferico al dorso della mano destra ( fosse) necessario ed indispensabile per la terapia infusiva che risultava salvavita per la piccola” e che la circostanza della formazione della sia stato in qualche modo legato al Pt_2
meccanismo fisiopatologico della SEU da cui era affetta l'attrice. D'altra parte l'attrice non indica quale sarebbe stata la condotta colposa dell'azienda al momento del posizionamento dell'ago per l'accesso venoso sul dorso della mano sotto il profilo dell'allegazione dell'inadempimento qualificato successivamente non emerso in sede do ctu.
Per tali ragioni la domanda avanzata dalla sig. ra deve essere rigettata. Pt_1
In considerazione tuttavia della localizzazione della flittene e della originaria plausibile convinzione attorea della fondatezza della domanda si ritiene equo compensare le spese di lite.
PQM
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Compensa le spese di lite;
C) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio