Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con un prelievo di pari importo da effettuare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con un prelievo di pari importo da effettuare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.