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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di EG AL - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 659/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Tripodi;
Parte_1
appellante e
ed Controparte_1 [...]
rappresentati difesi dall'Avv. Angela Maria Controparte_2
Laganà; rappresentato e difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera CP_3
DI REGGIO CALABRIA, difesa Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG AL;
appellati
Controparte_5 appellata contumace
– CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, l'appellante Parte_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420199008541230000 notificata in data 14/10/2021 eccependo la prescrizione dei crediti in essa portati con riferimento alle seguenti cartelle:
1. 09420140000347625000, notificata il 07.06.2014, intimante il pagamento della somma di € 441,99 in ragione di una presunta sanzione amministrativa emessa nell'anno 2011 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
2. 09420140017598115000, notificata il 24.02.2015, intimante il pagamento della somma di € 28,39 in ragione di un presunto mancato pagamento di “regolazione premio” con relative sanzioni e interessi, emessi dall' per gli Controparte_6 anni 2010, 2013 e 2014;
3. Avviso di addebito n. 39420120004238181000 notificato il 25.01.2013, intimante il pagamento della somma di € 2.535,05 in ragione di un presunto mancato pagamento dei contributi IVS e somme aggiuntive su contributi IVS per gli anni 2011 e 2012, ente creditore di EG AL;
CP_1
4. Avviso di addebito n. 39420130001008943000, notificato il 17.04.2013, intimante il pagamento della somma di € 1.297,80 in ragione di un presunto mancato pagamento dei contributi IVS e somme aggiuntive su contributi IVS per gli anni 2011 e 2012, ente creditore di EG AL;
CP_1
5. Avviso di addebito n. 39420130002763007000, presumibilmente notificato il
09.01.2014, intimante il pagamento della somma di € 2.368,50 in ragione di un presunto mancato pagamento dei contributi IVS e somme aggiuntive su contributi IVS per l'anno 2012, ente creditore di EG AL;
CP_1
6. Avviso di addebito n. 39420140000605281000, notificato il 29.05.2014, intimante il pagamento della somma di € 819,70 in ragione di un presunto mancato pagamento dei contributi IVS e somme aggiuntive su contributi IVS per l'anno 2013, ente creditore di EG AL;
CP_1
7. Avviso di addebito n. 39420140004943533000, notificato il 09.02.2015, intimante il pagamento della somma di € 100,85 in ragione di un presunto mancato pagamento dei contributi IVS e somme aggiuntive su contributi IVS per l'anno 2011 nonché somme aggiuntive tardivo versamento contributi fissi anno 2009, ente creditore di EG CP_1
AL.
Con la suddetta opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti e l'estinzione del diritto a riscuotere la somma indicata negli atti impugnati per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge 335/95.
Nella resistenza degli Enti impositori e dell , il giudice di primo Controparte_5 grado ha accolto parzialmente il ricorso solo con riferimento ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 39420120004238181000, e nell'avviso di addebito n. 39420130001008943000 e ,per i restanti crediti, ha ritenuto provata la notifica del preavviso di fermo del 23 gennaio 2019 quale atto interruttivo della prescrizione. Nel merito, il giudice dopo avere accertato la legittimazione passiva di tutti i resistenti, ed avere accertato la regolare notifica dei crediti portati nell'intimazione ha rigettato parzialmente il ricorso ritenendo provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Sulla base di tali motivi, ha pronunciato il seguente dispositivo:
1) dichiara estinto il credito portato nell'intimazione di pagamento n. n.09420199008541230000, in relazione all'avviso di addebito n. 39420120004238181000, della somma di € 2.535,05 e all' avviso di addebito n. 39420130001008943000, della somma di
€ 1.297,80; 2) dichiara attuale e, quindi, esigibile il credito di cui alle restanti cartelle oggetto di giudizio.
Avverso la sentenza propone appello il . Pt_1
L'appellante deduce l'inesistenza degli atti interruttivi della prescrizione atteso < il sollecito di pagamento n. 09420179000485747000 (indicato dalla resistente come atto interruttivo della prescrizione) in realtà non era accompagnato da alcuna relata di notifica mentre, viceversa, la relata di notifica dell'avviso n. 09420189004337748000 (anch'esso indicato come atto interruttivo della prescrizione) non era accompagnata dall'atto ad esso collegato>>. Ribadisce pertanto l'eccezione di prescrizione.
Gli Enti impositori indicati in epigrafe si sono costituiti per difendersi mentre il Concessionario della riscossione è rimasto contumace in appello. CP_7
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita.
Sono state depositate note nel termine dell'8.7.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella successiva camera di consiglio tenutasi all'esito dell'udienza cartolare. Motivi della decisione
In via preliminare, deve darsi atto che il capo della sentenza concernete la correttta legittimazione di tutti i convenuti non è sttao oggetto di impugnazione, allo stesso modo quello relativo alla regolare notifica degli atti presupposti all'intimazione. Per il resto il motivo di appello relativo alla erronea valutazione degli atti asseritamete interruttivi della prescrizione è fondato non si è costituita in appello e non ha sanato il difetto di allegazione del primo CP_7 grado relativo alla prova degli atti interruttivi della prescrizione. In effetti, con riferimento al preavviso di fermo deve darsi atto che non è stato allegato il contenuto dello stesso, ma solo la relata di notifica con la sola indicazione del numero di riferimento, e ciò impedisce di accertare il contenuto dello stesso. Con rifeirmento invece al sollecito di pagamento n. 09420179000485747000 al contrario è stato depositato solo l'atto, ma non la porva della sua notifica.
In conclusione, in assenza di corretta prova degli atti interruttivi- il sollecito n. 09420179000485747000 è privo di relata, e dell'asserito preavviso di di fermo n. 09420189004337748000 c'è solo la relata senza il relativo contenuto- deve essere accolta l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica di tutti gli atti presupposti.
Ne consegue che – contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado
– tutti i crediti sono prescritti con accoglimento totale del ricorso.
Le spese di lite del doppio grado, quantificate sulla base del valore della lite (rientrante nel III scaglione per il primo grado e nel II scaglione per il presente grado ) ai valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate- relative ad un solo motivo di impugnazione concernente l'eccezione di prescrizione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che sullo stesso incombeva la prova CP_8 degli atti interruttivi della prescrizione. La Suprema Corte di Cassazione (n.7716/ 09/03/2022) in un caso sovrapponibile ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi Controparte_5 in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
P.Q.M.
la corte d'appello di EG AL, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, contumace ed Ispettorato del Lavoro e Controparte_5 CP_1 CP_2 CP_3 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n. 503/2022, pubblicata in data
18/03/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata:
-accoglie integralmente l'originario ricorso e dichiarata prescritti tutti i crediti portati nell'intimazione n. 09420199008541230000 oggetto di impugnazione;
-condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che CP_7 liquida, in € 2.697,00 oltre accessori di legge, per il primo grado, e in € 1.458,00, oltre accessori di legge, per il grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv., Giampiero Tripodi. EG AL, 9/7/2025.
Il relatore il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti