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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10779/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. Silvia Manenti) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
C.F. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 21 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha chiesto di «disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia n. 1964/2014 ordine, n. 2725/2014 R.G., n. 11833/2014 cron., emessa in data 21.05.2014 e depositata il 30.05.2014, individuate al nr. 4) e, per l'effetto: a) revocare
1 l'obbligo di versamento a carico del sig. del contributo al mantenimento della Parte_1
figlia dovuto alla signora nonché del 50% delle spese straordinarie, Persona_1 Controparte_1
e dichiarare che nulla è più dovuto dal ricorrente in favore della stessa».
La domanda – a cui la convenuta ha scelto di non resistere, rimanendo contumace – è fondata, atteso che la figlia, di vent'anni, ha terminato gli studi e, dal 21 giugno 2024, risulta «avviata a lavoro
a tempo indeterminato parziale presso PAB con sede legale a Controparte_2
CAPRIOLO – cod. fisc. » (v. doc. 4 attoreo). P.IVA_1
La revoca dell'obbligazione di mantenimento deve decorrere dalla domanda, poiché la figlia, al momento dell'instaurazione del processo, aveva già fatto stabilmente ingresso nel mondo del lavoro.
La mancata opposizione della resistente giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. a parziale revisione delle condizioni di cui alla sentenza n. 1964/2014, revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (10 settembre 2024), l'obbligazione del ricorrente di
Per_ concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10779/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. Silvia Manenti) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
C.F. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 21 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha chiesto di «disporre la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia n. 1964/2014 ordine, n. 2725/2014 R.G., n. 11833/2014 cron., emessa in data 21.05.2014 e depositata il 30.05.2014, individuate al nr. 4) e, per l'effetto: a) revocare
1 l'obbligo di versamento a carico del sig. del contributo al mantenimento della Parte_1
figlia dovuto alla signora nonché del 50% delle spese straordinarie, Persona_1 Controparte_1
e dichiarare che nulla è più dovuto dal ricorrente in favore della stessa».
La domanda – a cui la convenuta ha scelto di non resistere, rimanendo contumace – è fondata, atteso che la figlia, di vent'anni, ha terminato gli studi e, dal 21 giugno 2024, risulta «avviata a lavoro
a tempo indeterminato parziale presso PAB con sede legale a Controparte_2
CAPRIOLO – cod. fisc. » (v. doc. 4 attoreo). P.IVA_1
La revoca dell'obbligazione di mantenimento deve decorrere dalla domanda, poiché la figlia, al momento dell'instaurazione del processo, aveva già fatto stabilmente ingresso nel mondo del lavoro.
La mancata opposizione della resistente giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. a parziale revisione delle condizioni di cui alla sentenza n. 1964/2014, revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (10 settembre 2024), l'obbligazione del ricorrente di
Per_ concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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