Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 19/01/2026 e per l'annullamento della nota della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione Prot. Uscita n. 0033855 del 27/01/2026, nella parte in cui costituisce provvedimento di diniego elusivo e/o implicito all'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. BI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1.- Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società CO.GE.E. S.r.l., presentava istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del cittadino indiano Sig. -OMISSIS-, ottenendo il rilascio del nulla osta in data 6 aprile 2025.
Dopo la stipula del contratto di soggiorno, la Prefettura di Napoli avviava, con nota del 19 gennaio 2026, il procedimento di revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, fondando la motivazione su un "parere ostativo" della Questura, scaturito da verifiche della Prefettura di Avellino, senza specificare la natura delle anomalie contestate.
Il ricorrente, con memoria difensiva del 20 gennaio 2026, formulava anche istanza di accesso agli atti, chiedendo copia del parere ostativo e degli atti istruttori.
La Prefettura, con nota del 27 gennaio 2026, dichiarava di allegare "tutti gli atti relativi al procedimento", ma trasmetteva solo atti già noti, omettendo i documenti richiesti.
Il ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo l’illegittimità del diniego elusivo di accesso agli atti.
L’Amministrazione si costituiva, sostenendo di aver evaso la richiesta nei limiti della documentazione disponibile e ribadendo la natura vincolante del parere ostativo.
All’udienza camerale del 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
La nota prefettizia del 27 gennaio 2026, pur fornendo un riscontro formale all'istanza, ha omesso di trasmettere i documenti nevralgici richiesti, limitandosi ad allegare atti già in possesso del destinatario. Tale comportamento integra un diniego parziale e implicito, immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 116 c.p.a., secondo l’orientamento costante della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116; TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756; TAR Lazio - Roma num. 19022 / 2023).
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, volto a garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché a consentire un’effettiva partecipazione del privato al procedimento che lo riguarda.
La motivazione per relationem è legittima solo se l’atto richiamato sia reso disponibile all’interessato (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2021, n. 7548; TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756; TAR Umbria, 11 novembre 2024, n. 764).
Come affermato dalla giurisprudenza: “I provvedimenti motivati per relationem risultano congruamente e debitamente motivati se indicano in modo chiaro gli atti richiamati e se gli stessi risultano accessibili per la parte destinataria del provvedimento” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 7548 del 12 novembre 2021, 3609 del 10 maggio 2021 e 4731 del 13 ottobre 2015).
Nel caso di specie, il preavviso di revoca e il provvedimento finale si fondano su atti esterni (parere Questura, verifiche Prefettura Avellino) non allegati né resi disponibili, nonostante la formale richiesta di accesso. Tale omissione svuota di contenuto le garanzie partecipative sancite dagli artt. 7, 10-bis e 22 L. 241/1990 e integra un vizio di difetto assoluto di motivazione (Cons. Stato, sez. III, 2022, n. 5133; TAR Umbria, 11 novembre 2024, n. 764).
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare la prevalenza del c.d. “accesso difensivo” rispetto alle esigenze di riservatezza, specie quando la conoscenza degli atti è necessaria per la difesa di interessi giuridici (TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 dicembre 2023, n. 19022; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414; TAR Marche, 23 agosto 2023, n. 529).
Difatti, deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile” (TAR Marche, num. 529/ 2023).
Nel caso di specie, la Prefettura non ha motivato alcun concreto pregiudizio a interessi pubblici o privati, limitandosi a non trasmettere i documenti richiesti.
La Prefettura si è limitata a sostenere di aver evaso la richiesta “nei limiti della documentazione disponibile”, ma la stessa nota impugnata ammette che solo dopo l’istanza di accesso è stata richiesta una “integrazione” alla Questura, confermando l’incompletezza dell’istruttoria e della motivazione originaria.
La difesa dell’Amministrazione non può giustificare il diniego di accesso agli atti già esistenti e posti a fondamento del procedimento avviato.
Il diritto di accesso va garantito ogniqualvolta la conoscenza dei documenti sia necessaria per la difesa di interessi giuridici, anche prima e indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio (TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 dicembre 2023, n. 19022; Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493).
L’accesso non può essere negato per la sola natura riservata degli atti di polizia, dovendo l’Amministrazione motivare in concreto il pregiudizio che l’ostensione arrecherebbe (TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 dicembre 2023, n. 19022).
La motivazione per relationem è legittima solo se l’atto richiamato è reso disponibile tramite accesso (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2021, n. 7548; TAR Umbria, 11 novembre 2024, n. 764).
Alla luce dei principi sopra richiamati, il silenzio serbato dall'Amministrazione deve essere dichiarato illegittimo, con il conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza del ricorrente. L'Amministrazione dovrà, pertanto, consentire a quest'ultimo di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi al procedimento di protezione internazionale a suo nome.
Si ritiene congruo fissare un termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- Annulla la nota della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l’Immigrazione Prot. Uscita N.0033855 del 27 gennaio 2026, nella parte in cui costituisce diniego implicito all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente.
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente Dott. -OMISSIS- -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 20 gennaio 2026, e segnatamente: a. del "parere ostativo" della Questura, menzionato nel preavviso di revoca Prot. Uscita N.0020221 del 19/01/2026; b. di tutti gli atti, verbali e relazioni relativi all’attività investigativa e alle verifiche eseguite dalla Prefettura di Avellino, posti a fondamento del suddetto parere ostativo; c. di ogni altro atto, nota o documento istruttorio richiamato nei precedenti o comunque posto a fondamento del procedimento di revoca n. P-NA/L/Q/2025/110342.
- Ordina alla Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione di esibire e rilasciare copia della documentazione sopra indicata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
- Nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, su istanza della parte ricorrente.
- Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe Menale e Franco Verde, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO PA, Presidente FF
BI MA, Primo Referendario, Estensore
Mara AT, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| BI MA | CO PA |
IL SEGRETARIO