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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1115 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1115 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MOSCATT FLAVIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. MOSCATT FLAVIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 17/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11.09.2016 in Rimini
e trascritto presso i registri di stato civile di quel Comune - Atto n. 119, Parte 2, Serie A tra i sig.ri
( ), nata a [...] ( RN ) il 29.11.1987 e ivi residente a[...], di fatto domiciliata in Rimini alla via Albertazzi 15 e il Sig. ( Parte_2
), nato a [...] ( RN ) il 27.11.1985, e ivi residente a[...]
72, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) che i sig.ri e sono reciprocamente economicamente autosufficienti ed indipendenti e a Pt_2 Pt_1 titolo di definizione di ogni e qualsiasi ulteriore rapporto patrimoniale esistente tra i coniugi ed a tacitazione di ogni eventuale reciproca pretesa il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Pt_1
15.000,00 quale assegno divorzile una tantum entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) che il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso Per_1
( i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione la naturale e delle aspirazioni del minore stesso;
ciascuno dei genitori eserciterà invece la potestà genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé );
4) che i sig.ri e nell'interesse esclusivo del figlio confermano quanto già stabilito Pt_2 Pt_1 Per_1 nelle condizioni della separazione optando per un collocamento paritario del minore, secondo lo schema
2-2-3 e che tale schema così si svilupperà: trascorrerà due giorni consecutivi con il padre, due Per_1 con la madre e tre con il padre e a seguire, nella settimana successiva, due con la madre, due con il padre e tre con la madre e così via;
pagina 2 di 4 5) che avendo adottato tale schema di collocamento del figlio, i coniugi hanno previsto un mantenimento diretto per il minore e la compartecipazione di entrambi alle spese straordinarie ( secondo il protocollo in materia adottato dal Tribunale di Bologna che qui si intende integralmente richiamato ), nella misura del 50%, da concordare preventivamente;
6) che il sig. rinuncia alla sua quota di spettanza dell'assegno unico universale per il figlio Pt_2
, che verrà percepito e trattenuto nella misura dell'intero importo ( 100% ), dalla sig.ra Per_1 Pt_1
7) che i coniugi avranno cura di comunicarsi vicendevolmente gli eventuali trasferimenti di residenza o domicilio, prestando sin da ora reciproco consenso per la richiesta e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti ed anche al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio ); Per_1
8) che potrà frequentare liberamente i nonni e i parenti materni e paterni, che del resto sono già Per_1 parte integrante del percorso formativo e di crescita del minore;
9) che nel rispetto del principio dell'alternanza, potrà trascorrere le principali festività natalizie Per_1
e pasquali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore garantendo così un rapporto continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi parenti - ad esempio Natale con il padre e Santo Stefano con la madre e l'anno successivo viceversa;
Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo al contrario.
I genitori decideranno di comune accordo come ripartire i rispettivi giorni di vacanza con il figlio, comprese le ferie estive, assicurandosi vicendevolmente e compatibilmente con le esigenze di lavoro degli stessi, almeno 15 giorni anche continuativi ciascuno, nel periodo delle vacanze estive ed almeno altri 15 nel periodo delle vacanze invernali e comunque sempre in modo compatibile con le condizioni di salute, gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
10) che la sig.ra perderà il diritto di utilizzare il cognome del sig. Pt_1 Pt_2
11) che con l'esatto adempimento dei patti racchiusi ed indicati nella presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, la ragione o causa nessuna esclusa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 11.09.2016 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 119 Parte II Serie A Anno 2016 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1115 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MOSCATT FLAVIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. MOSCATT FLAVIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 17/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11.09.2016 in Rimini
e trascritto presso i registri di stato civile di quel Comune - Atto n. 119, Parte 2, Serie A tra i sig.ri
( ), nata a [...] ( RN ) il 29.11.1987 e ivi residente a[...], di fatto domiciliata in Rimini alla via Albertazzi 15 e il Sig. ( Parte_2
), nato a [...] ( RN ) il 27.11.1985, e ivi residente a[...]
72, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) che i sig.ri e sono reciprocamente economicamente autosufficienti ed indipendenti e a Pt_2 Pt_1 titolo di definizione di ogni e qualsiasi ulteriore rapporto patrimoniale esistente tra i coniugi ed a tacitazione di ogni eventuale reciproca pretesa il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Pt_2 Pt_1
15.000,00 quale assegno divorzile una tantum entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) che il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso Per_1
( i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione la naturale e delle aspirazioni del minore stesso;
ciascuno dei genitori eserciterà invece la potestà genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé );
4) che i sig.ri e nell'interesse esclusivo del figlio confermano quanto già stabilito Pt_2 Pt_1 Per_1 nelle condizioni della separazione optando per un collocamento paritario del minore, secondo lo schema
2-2-3 e che tale schema così si svilupperà: trascorrerà due giorni consecutivi con il padre, due Per_1 con la madre e tre con il padre e a seguire, nella settimana successiva, due con la madre, due con il padre e tre con la madre e così via;
pagina 2 di 4 5) che avendo adottato tale schema di collocamento del figlio, i coniugi hanno previsto un mantenimento diretto per il minore e la compartecipazione di entrambi alle spese straordinarie ( secondo il protocollo in materia adottato dal Tribunale di Bologna che qui si intende integralmente richiamato ), nella misura del 50%, da concordare preventivamente;
6) che il sig. rinuncia alla sua quota di spettanza dell'assegno unico universale per il figlio Pt_2
, che verrà percepito e trattenuto nella misura dell'intero importo ( 100% ), dalla sig.ra Per_1 Pt_1
7) che i coniugi avranno cura di comunicarsi vicendevolmente gli eventuali trasferimenti di residenza o domicilio, prestando sin da ora reciproco consenso per la richiesta e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti ed anche al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio ); Per_1
8) che potrà frequentare liberamente i nonni e i parenti materni e paterni, che del resto sono già Per_1 parte integrante del percorso formativo e di crescita del minore;
9) che nel rispetto del principio dell'alternanza, potrà trascorrere le principali festività natalizie Per_1
e pasquali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore garantendo così un rapporto continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi parenti - ad esempio Natale con il padre e Santo Stefano con la madre e l'anno successivo viceversa;
Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo al contrario.
I genitori decideranno di comune accordo come ripartire i rispettivi giorni di vacanza con il figlio, comprese le ferie estive, assicurandosi vicendevolmente e compatibilmente con le esigenze di lavoro degli stessi, almeno 15 giorni anche continuativi ciascuno, nel periodo delle vacanze estive ed almeno altri 15 nel periodo delle vacanze invernali e comunque sempre in modo compatibile con le condizioni di salute, gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
10) che la sig.ra perderà il diritto di utilizzare il cognome del sig. Pt_1 Pt_2
11) che con l'esatto adempimento dei patti racchiusi ed indicati nella presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, la ragione o causa nessuna esclusa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 11.09.2016 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 119 Parte II Serie A Anno 2016 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4