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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2115/2022, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. EL Ricci del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del primo in Genova, Via Venti Settembre 18/5, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Francesco Sanguineti e Silvia Gallo del Foro di Savona, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Savona, Piazza Giulio II 4/5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Savona, respinte le eccezioni e domande avversarie, così giudicare: - in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il diritto della SI.ra a riottenere le somme corrisposte al SI. ed il Pt_1 CP_1 valore dell'immobile sito in Cairo Montenotte, Strada Ville n. 78 e, per l'effetto, condannare il convenuto, in applicazione dell'art. 2033 e ss. cod. civ, a restituire all'attrice la somma complessiva di € 141.502,11, ovvero, quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, con rivalutazione, se dovuta, ed interessi moratori dalla data della prima richiesta di restituzione; - sempre in via principale, alternativa alla precedente e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare che il SI. si è ingiustamente, CP_1 arricchito della somma di € 141.502,11, ovvero, di quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile e, per l'effetto, condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a versare alla SI.ra la stessa somma, oltre Parte_1 interessi moratori e rivalutazione, se dovuta, dalla data della domanda fino al saldo;
- ancora in via principale, alternativa alle precedenti e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare affette da nullità insanabile le donazioni disposte dalla SI.ra in favore del Pt_1
SI. e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituire all'attrice la somma di € CP_1
141.502,11, oppure, quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, oltre rivalutazione, se dovuta, ed interessi moratori dalla data del dovuto al saldo;
- in ogni caso, vinte le spese”;
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
Previa formalizzazione del trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Cairo M.tte (SV), Strada Ville civ. 78 in capo alla SI.ra ; Previo ogni incombente istruttorio meglio ritenuto;
Parte_1
Per le causali di cui in narrativa e/o per quelle emergende nel corso del giudizio;
Previa revoca dell'ordinanza emessa in data 2.02.2023 per le ragioni tutte di cui alla I^ memoria ex art. 183,
VI comma C.p.c. del 6.03.2023 con contestuale adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, previa revoca dell'ordinanza del 25.10.2024 con contestuale convocazione del CTU a chiarimenti sulle risultanze del proprio operato in contraddittorio coi rispettivi CCTTPP;
IN
VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O COME MEGLIO: Sospendere il presente giudizio, mandando parte attrice ad espletare il preventivo procedimento di mediazione avente ad oggetto le medesime domande avanzate con l'atto introduttivo la vertenza;
NEL MERITO,
IN VIA PRINCIPALE: Respingere le domande tutte proposte e/o proponende dalla SI.ra
nei confronti del SI. sicché infondate in fatto ed in Parte_1 CP_1 diritto, non provate, oltreché generiche, tardive, prescritte ed inammissibili;
IN VIA
SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solamente parziale, delle domande proposte e/o proponende dalla SI.ra , Parte_1 contenere le stesse nello stretto limite del dovuto e del provato;
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, da gravarsi di IVA e CPA a sensi e nelle misure di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito Parte_1 il Tribunale di Savona esponendo che:
• dall'anno 2008 al 2018 intratteneva con il SI. una relazione sentimentale, CP_1 dalla quale nasceva il figlio EL (il 16.06.2008).
• Nel 2008 la coppia iniziava a convivere nell'abitazione dell'esponente sita in Cairo
Montenotte, Strada Chiappella n. 26.
• Entrambi, come Agenti di Polizia Locale, percepivano stipendio mensile di circa euro
1.400,00, erano cointestatari di un conto corrente (n. 9770 presso l'Agenzia di Cengio della
Cassa di Risparmio di Savona Spa) e rispettivamente intestatari di conti personali.
• Antecedentemente, il 18.4.2005, la SI.ra aveva venduto ad Pt_1 Controparte_2 un'area edificabile situata in Cairo Montenotte e, al contempo, aveva stipulato una
[...] scrittura privata con detta società, la quale si era obbligata a venderle un appartamento nel complesso immobiliare che avrebbe costruito sui terreni acquistati.
• Il trasferimento della proprietà dell'appartamento avveniva in data 25.06.2008, con atto di compravendita a rogito del Notaio di Savona per il prezzo di € 170.000,00, oltre Per_1
IVA 4% per € 6.800,00, con la dichiarazione che la somma netta era stata già versata prima del
4.07.2006: nonostante l'attrice ne avesse sopportato il costo, l'immobile veniva intestato all'allora convivente al solo fine di consentire alla coppia, che vi si trasferiva, di CP_1 usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa (dato che la SI.ra era già Pt_1 proprietaria dell'abitazione in cui vivevano).
• Detto immobile, sito in Strada Chiappella n. 20/C, veniva successivamente venduto dal con atto del 06.12.2010, al prezzo di € 215.000,00 che il medesimo incamerava sul CP_1 proprio conto corrente personale con il consenso della compagna e con esplicita pattuizione circa la futura restituzione.
• Nell'anno 2011, la SI.ra comunicava al compagno di volere consegnare al Pt_1 proprio fratello la somma di € 50.000,00, prelevandola dal conto corrente, Controparte_3 intestato al convenuto, sul quale era stato depositato il corrispettivo per la vendita dell'appartamento di Strada Chiappella 20/C. • Tuttavia, per autorizzare il prelievo il SI. la convinceva ad intestargli CP_1 un'abitazione che l'attrice aveva ereditato dal nonno;
pertanto, in data 1.12.2011, Per_2 con atto a rogito del Notaio di Savona, la SI.ra vendeva al SI. un Per_1 Pt_1 CP_1 immobile, con annesso appezzamento di terreno, situato a Cairo Montenotte, in Strada Ville n.
78, per il prezzo “figurato” di € 50.000,00 che erano prelevati dal conto corrente del SI. CP_1 ma con provvista proveniente dal prezzo di vendita dell'appartamento di Strada Chiappella civ.
20/C.
• Dopo la cessazione del rapporto sentimentale, il convenuto ha negato l'esistenza di qualsiasi accordo, anche in relazione all'intestazione della casa di cui oggi è proprietario.
• L'attrice ha richiesto consulenza contabile al dott. di Genova, il Persona_3 quale - esaminando il conto della richiedente e quello cointestato con l'ex convivente - ha verificato che “il SI. avrebbe versato a favore della SI.ra e del conto CP_1 Pt_1 cointestato la somma netta di Euro 123.497,89”; ha pertanto rappresentato di essere creditrice del per i seguenti importi: euro 91.502,11, derivante dalla mancata restituzione del CP_1 residuo ricavato dalla vendita dell'abitazione di Strada Chiappella 20/C; euro 50.000,00, pari al prezzo di quella sita in Strada Ville n. 78, così complessivamente per euro 141.502,11.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio al fine di sentirlo Parte_1 CP_1 condannare a restituirle la somma testé indicata, alternativamente, a titolo di indebito o di arricchimento senza causa oppure per effetto della nullità delle donazioni effettuate nei confronti di costui.
Si è costituito ritualmente il convenuto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto il particolare profilo della difformità della domanda ivi formulata rispetto al petitum della citazione. Sempre in via preliminare, il SI. ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. CP_1
Nel merito, ha innanzitutto replicato che il prezzo di euro 215.000,00 ricavato dalla vendita dell'abitazione di Strada Chiappella n. 20/C era stato così utilizzato: l'importo di euro
55.646,24, mai accreditato su conti personali, era stato immediatamente impiegato per l'estinzione di un muto da lui contratto (in data 25.06.2008) in occasione dell'acquisto dell'immobile di cui trattasi e al fine di sostenere i costi derivanti dalle spese notarili, dalle imposte nonché dall'acquisto di mobilio per l'abitazione familiare;
la somma di euro
138.000,00 era stata restituita all'attrice, mediante bonifici e giroconti, prima della cessazione della convivenza;
la restante parte era stata consumata per soddisfare eSIenze, abitative e non, del nucleo familiare. Ha quindi contestato l'avversa narrazione con riferimento ai reali motivi del trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Strada Ville n. 78: detto trasferimento era avvenuto (il
1.12.2011) al solo scopo di non perdere le agevolazioni fiscali prima casa a seguito della vendita dell'abitazione di Strada Chiappella 20 (del 6.12.2010), dal momento che era imminente la scadenza del termine annuale previsto dalla normativa tributaria e il nucleo familiare non aveva reperito altro immobile. In ogni caso, ha precisato di essersi sempre reso disponibile nei confronti dell'ex compagna a ritrasferirle l'immobile, volontà ribadita anche in giudizio. ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, previo trasferimento in CP_1 capo alla SI.ra dell'immobile sito in Cairo Montenotte, Strada Ville n. 78. Pt_1
Respinta con ordinanza del 02.02.2023, che qui integralmente si richiama, l'eccezione di improcedibilità dell'azione formulata da parte convenuta, si è proceduto all'istruzione della causa mediante escussione di testimoni ed espletamento di consulenza contabile sui conti correnti intestati e cointestati alle parti.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
29.11.2024 e quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
***********
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve essere valutata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta. La difesa del SI. ha infatti evidenziato l'intervenuta decorrenza del termine CP_1 prescrizionale quinquennale tra l'epoca del presunto arricchimento a favore del convenuto (a cavallo tra l'ottobre 2010 e la fine del 2012) e quella delle richieste restitutorie formulate dall'attrice, per la prima volta con raccomandata del 20.12.2019.
L'indicata prospettazione non coglie nel segno. Indipendentemente dalla durata quinquennale o decennale del termine di prescrizione delle azioni esercitate, deve infatti considerarsi che, in base al prevalente indirizzo di legittimità, “nell'ambito del rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 11303 del 12/06/2020), convivenza che, nel caso di specie, è pacificamente terminata nell'anno 2018.
Passando all'esame del merito, occorre premettere alla qualificazione giuridica della domanda la considerazione delle circostanze di fatto dedotte, partendo da quelle che sono risultate pacifiche in causa. Non è contestato che tra i SIg.ri e si sia instaurata una convivenza more uxorio, CP_1 Pt_1 quantomeno a partire dall'anno 2008 e fino al 2018.
E' altrettanto incontestato che, negli anni di convivenza, attrice e convenuto svolgessero il lavoro di Agenti di Polizia Locale, con analogo stipendio mensile, pari a circa euro 1.400,00, e fossero cointestatari del conto corrente n. 9770 presso l'Agenzia di Cengio della Cassa di
Risparmio di Savona, nonché intestatari di separati conti personali.
Costituisce, poi, circostanza pacifica che con atto del 25.06.2008, il SI. è divenuto CP_1 intestatario dell'abitazione familiare sita in Cairo Montenotte, Strada Chiappella n. 20/C, il cui costo era stato sostenuto in precedenza dall'attrice, secondo le modalità indicate in parte narrativa.
E' quindi documentato dal convenuto (doc. n. 6), e non contestato da controparte, che nella medesima data del 25.06.2008, il ha ottenuto l'erogazione di un mutuo per euro 60.000,00 CP_1 da parte della Cassa di Risparmio di Savona e che l'importo è stato incamerato sul suo conto corrente.
Ugualmente non contestata è l'intervenuta alienazione a terzi della casa di Strada Chiappella n.
20/C, in data 6.12.2010, per il prezzo di euro 215.000,00, che il SI. a ricevuto sul proprio CP_1 conto corrente personale presso l'Agenzia di Savona-Porto di Cassa di Risparmio di Savona, fatta eccezione per l'importo di euro 55.646,24 utilizzato per l'estinzione del muto. La circostanza non è stata infatti smentita dall'attrice a seguito della relativa allegazione da parte del convenuto in sede di comparsa di risposta: anzi, secondo quanto rappresentato dalla stessa difesa attorea, è confermata “dalla consultazione dell'estratto del conto corrente n. 9878 del
SI. nel quale sono annotati gli incassi (del 6.10.2010) degli assegni di € 75.000,00 ed € CP_1
84.353,76 (sommati risultano € 159.353,76), il 6.12.2010, anziché di € 215.000,00” (cfr. comparsa conclusionale pag. 15).
Infine, è pacifico che con atto del 01.12.2012, il SI. ha acquistato dalla SI.ra CP_1 Pt_1
l'unità immobiliare sita Cairo Montenotte, Strada Ville n. 78 per il prezzo dichiarato di €
50.000,00, non corrisposto all'alienate.
Tanto premesso, possono essere prese in esame le domande di parte attrice, aventi ad oggetto la restituzione delle somme asseritamente trattenute dal convenuto a titolo di prezzo per la vendita dell'immobile di Strada Chiappella n. 20/C, nonché la corresponsione del prezzo del trasferimento dell'unità immobiliare sita in Strada Ville.
Si reputa non consentita, al fine di ottenere le restituzioni in argomento, l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 2033 c.c. in quanto esso presuppone un "pagamento" non dovuto e il termine "pagamento" è riferibile ad ogni prestazione, derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta. Nel caso di specie parte attrice non ha provato che sussisteva con il convivente un rapporto giuridico che abbia indotto un pagamento privo di causa.
E' viceversa ravvisabile, nella fattispecie concreta, uno spostamento patrimoniale di cui ha beneficiato il SI. che, almeno in parte, non appare sorretto da una causa giustificativa e CP_1 per questo la domanda della SInora è fondata, ma non nei termini di un pagamento Pt_1 indebito, bensì ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che: “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 e Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018).
In altre parole, in materia di rapporti tra conviventi more uxorio, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E' invece possibile qualificare l'ingiusto arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, quando le prestazioni a vantaggio di questi non rientrano nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, perché eccedenti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Per giurisprudenza consolidata, incombe su colui che propone l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. provarne i fatti costitutivi: il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto (Cass. n. 1061/1963).
Nel caso di specie l'attrice ha dimostrato di aver effettuato spostamenti patrimoniali in favore del convenuto nel corso della convivenza more uxorio, durata oltre dieci anni, con un figlio, di entità tale da eccedere l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza ex art. 2034 c.c. Come sopra già rilevato, è pacifico che il SI. abbia incamerato sui propri conti buona CP_1 parte del prezzo della vendita dell'immobile sito in Strada Chiappella n. 20, che - sebbene a lui intestato - era stato in precedenza acquistato con risorse provenienti dal patrimonio della SI.ra
. Pt_1
Più in particolare, il convenuto ha percepito la somma di euro 159.353,76 mediante due assegni circolari, rispettivamente dell'importo di euro 75.000,00 ed euro 84.353,76 (cfr. doc. n. 7 di parte attrice e n. 33 di parte convenuta).
Detta attribuzione patrimoniale appare non adeguata alle circostanze, se si tiene conto che la SI.ra aveva già messo a disposizione della famiglia un'abitazione di sua proprietà Pt_1
(quella sita in Strada Chiappella n. 26). L'attribuzione, inoltre, non risulta proporzionata alle condizioni reddituali e sociali del nucleo (in cui ciascun convivente svolgeva analoga attività lavorativa e percepiva lo stesso stipendio, di circa 1.400,00 euro mensili).
Ciò posto, è pur vero che ampia parte dell'importo in considerazione è stato restituito dal SI. all'ex convivente nel periodo compreso tra l'ottobre 2010 e la fine del 2012. La CP_1 circostanza è stata riconosciuta da entrambe le parti, le cui divergenze hanno riguardato l'esatta quantificazione delle somme restituite, questione che è stata rimessa in giudizio alla valutazione di un consulente contabile. Il CTU nominato, dr. , ha preso in esame il conto Persona_4 corrente cointestato alla coppia e i conti individuali di ciascuna parte, svolgendo l'esame sui seguenti rapporti: a) conto corrente n. 9940 intestato alla SI.ra presso l'Agenzia di Pt_1
Cengio di CRS;
b) conto corrente n. 9770 cointestato tra la SI.ra ed il SI. acceso Pt_1 CP_1 presso l'Agenzia di Cengio di CRS;
c) conto corrente n. 9945 intestato al SI. ed acceso CP_1 presso l'Agenzia di Cengio di CRS;
d) conto corrente n. 9878 intestato al SI. presso CP_1
l'Agenzia di Savona-Porto di CRS.
Il CTU ha analizzato gli indicati conti dalla data dell'1.10.2010 a quella del 31.12.2012 e, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, ha quantificato in euro 131.700,92 la somma complessivamente corrisposta dal SI. alla SI.ra nel periodo. CP_1 Pt_1
Risulta pertanto una differenza tra le somme incamerate dal convenuto e quelle da lui restituite pari a euro 27.652,84 (159.353,76 – 131.700,92), da considerarsi quale arricchimento senza causa.
Non possono infatti essere condivise le deduzioni difensive di parte convenuta, che ha sostenuto di avere speso le somme indicate per far fronte ai bisogni della famiglia, provvedendo in prima persona al pagamento di vacanze, utenze domestiche e anche all'esecuzione di lavori di manutenzione nell'abitazione familiare. Trattasi infatti di esborsi che, anche qualora adeguatamente provati, devono ricondursi all'adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., in considerazione delle condizioni reddituali e sociali del nucleo, come sopra già valutate.
A questo punto, occorre precisare che la SI.ra chiede anche la restituzione, Pt_1 dell'importo di euro 55.646,24, ossia di quella parte del prezzo di vendita dell'immobile di
Strada Chiappella n. 20 direttamente utilizzato (mediante due assegni circolari rispettivamente di euro 50.000,00 ed euro 5.646,24 intestati all'istituto mutuante) per l'estinzione del mutuo contratto in data 25.06.2008 dal SI. CP_1
Per maggiore chiarezza, si precisa espressamente che: (i) tale importo di euro 55.646,24, unitamente a quello di euro 159.353,76 accreditato sui conti del convenuto, ha costituito il complessivo prezzo di vendita (pari ad euro 215.000,00) dell'immobile di Strada Chiappella
20, come risulta dall'atto notarile del 06.12.2010 (doc. 8 di parte convenuta); (ii) tale importo di euro 55.646,24, inoltre, non è mai transitato sui conti del convenuto, e dunque non è mai stato nella sua disponibilità, tant'è che non è stato preso in considerazione dal CTU.
La pretesa restitutoria di parte attrice si fonda sul fatto che la somma in questione è stata destinata ad estinguere un mutuo erogato all'ex compagno (per euro 60.000,00) che dunque avrebbe beneficiato della somma mutuata e, successivamente, degli effetti estintivi del vincolo contrattuale.
La domanda, tuttavia, appare sul punto non sufficientemente provata.
In particolare, la SI.ra non ha fornito la prova, su di essa gravante, dell'ingiustificato Pt_1 arricchimento del convenuto per tale somma. Innanzitutto, risulta dall'atto di mutuo del
25.06.2008 (doc. 6 di parte convenuta) che “la somma mutuata (,,,) viene dal medesimo
Rappresentante della Banca qui all'atto versata dalla parte mutuataria suddetta mediante ricevuta di accreditamento sul conto corrente n. 9770/80, intestato alla parte mutuataria ed alla SInora presso la Filiale di Cengio (Savona), via Marconi n. 1, della Banca Parte_1
Mutuante”. In secondo luogo, è stato dedotto dal convenuto, e non contestato dall'attrice, che dal giugno 2008 al marzo 2010 i ratei mensili del mutuo in questione sono stati addebitati sul medesimo c/c n. 9970 cointestato tra i conviventi.
Dette circostanze sono in contrasto con la prospettazione attorea dell'utilizzo delle somme mutuate da parte del per eSIenze personali. Trattasi poi di prospettazione anche smentita CP_1 dall'istruttoria, avendo il convenuto dimostrato come gli autoveicoli ed i motoveicoli acquistati durante il rapporto di convivenza con la SI.ra siano stati pagati con denari propri, Pt_1 ricavi dalla vendita di altri mezzi, finanziamenti o donazioni da parte del proprio padre (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 7.12.2023 dai SIg.ri , Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3 Sotto ulteriore profilo, si osserva che il mutuo contratto il 25.06.2008, nella stessa data dell'acquisto dell'abitazione di strada Chiappella 20, presenta la denominazione e il regime di muto ipotecario “prima casa” ed è del tutto verosimile che sia stato contratto dal nucleo familiare (con l'unica intestazione possibile, considerato che solo il era intestatario CP_1 dell'abitazione) per fare fronte alle spese notarili del trasferimento, alle imposte e all'acquisto dell'arredo. A fronte di tale prospettazione (in parte documentata) del convenuto, l'attrice - su cui gravava l'onere della prova dell'ingiustificato arricchimento - non ha dimostrato il contrario.
Passando infine alla domanda di restituzione dell'importo di euro 50.000,00, pari al prezzo di vendita dell'unità immobiliare sita in Strada Ville n. 78, traferita al SI. dall'ex compagna CP_1 senza effettivo pagamento del corrispettivo, si reputa che la stessa non sia accoglibile.
Risulta dagli atti di causa che il SI. si sia in più occasioni offerto di restituire l'unità CP_1 immobiliare alla SI.ra . Egli ha inoltre reiterato la disponibilità nel corso di tutto il Pt_1 giudizio, domandandone persino il trasferimento all'attrice nella presente sede.
A fronte di ciò, non può dirsi che l'immobile – effettivamente uscito dalla sfera patrimoniale dell'attrice senza idonea causa giustificatrice (si ribadiscono in proposito le considerazioni già svolte a proposito del prezzo della vendita dell'abitazione di strada Chiappella 20) – sia anche definitivamente sottratto al suo patrimonio. In altre parole, a fronte della reiterata e palese intenzione del convenuto di ritrasferire il bene, non appare in concreto configurabile un depauperamento a danno dell'attrice, rilevante per l'accoglimento della domanda ex art. 2041
c.c.
Neppure può prospettarsi l'accoglimento della domanda di nullità della donazione (indiretta) di detto immobile, non essendo stato allegato e provato l'animus donandi, anche alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità che richiede la prova rigorosa dello spirito di liberalità
(Cass., n. 809/2014 in motivazione;
cfr anche Cass. n. 26983/2008 e n. 468/2010).
La richiesta di restituzione dell'importo di euro 50.000,00 va dunque respinta.
Ugualmente, non può trovare accoglimento la domanda del convenuto avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile di cui trattasi all'attrice.
Tale domanda presuppone l'esistenza tra le parti di un negozio fiduciario e il suo inadempimento da parte dell'attrice. Più precisamente si assume che l'intestazione del bene in capo al convenuto abbia natura fiduciaria e concreti una interposizione reale di persona basata sull'intento comune, non infrequente nei rapporti tra coniugi, di conseguire un risparmio di imposta tramite il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa. Tuttavia, a fronte dell'indicata prospettazione, non è stata fornita in giudizio la prova del patto fiduciario tra le parti e, dunque, del suo inadempimento da parte dell'attrice.
In conclusione, deve essere riconosciuto a favore della SI.ra ex art. 2041 c.c., l'importo CP_1 di euro 27.652,84 a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.
Sull'importo così liquidato spettano la rivalutazione monetaria secondo indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della domanda giudiziale sino alla presente sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo come sopra complessivamente determinato dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., all'accoglimento ancorché parziale della domanda attorea consegue la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per ciascuna fase.
Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico del convenuto, rimasto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. condanna CP_1 al pagamento a favore di della somma di euro 27.652,84, oltre
[...] Parte_1 rivalutazione e interessi come indicato in motivazione.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in € 839,83 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
3) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come liquidate in corso di CP_1 causa.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24/06/2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2115/2022, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. EL Ricci del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del primo in Genova, Via Venti Settembre 18/5, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Francesco Sanguineti e Silvia Gallo del Foro di Savona, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Savona, Piazza Giulio II 4/5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 29.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Savona, respinte le eccezioni e domande avversarie, così giudicare: - in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il diritto della SI.ra a riottenere le somme corrisposte al SI. ed il Pt_1 CP_1 valore dell'immobile sito in Cairo Montenotte, Strada Ville n. 78 e, per l'effetto, condannare il convenuto, in applicazione dell'art. 2033 e ss. cod. civ, a restituire all'attrice la somma complessiva di € 141.502,11, ovvero, quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, con rivalutazione, se dovuta, ed interessi moratori dalla data della prima richiesta di restituzione; - sempre in via principale, alternativa alla precedente e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare che il SI. si è ingiustamente, CP_1 arricchito della somma di € 141.502,11, ovvero, di quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile e, per l'effetto, condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a versare alla SI.ra la stessa somma, oltre Parte_1 interessi moratori e rivalutazione, se dovuta, dalla data della domanda fino al saldo;
- ancora in via principale, alternativa alle precedenti e nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare affette da nullità insanabile le donazioni disposte dalla SI.ra in favore del Pt_1
SI. e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituire all'attrice la somma di € CP_1
141.502,11, oppure, quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, oltre rivalutazione, se dovuta, ed interessi moratori dalla data del dovuto al saldo;
- in ogni caso, vinte le spese”;
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
Previa formalizzazione del trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Cairo M.tte (SV), Strada Ville civ. 78 in capo alla SI.ra ; Previo ogni incombente istruttorio meglio ritenuto;
Parte_1
Per le causali di cui in narrativa e/o per quelle emergende nel corso del giudizio;
Previa revoca dell'ordinanza emessa in data 2.02.2023 per le ragioni tutte di cui alla I^ memoria ex art. 183,
VI comma C.p.c. del 6.03.2023 con contestuale adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, previa revoca dell'ordinanza del 25.10.2024 con contestuale convocazione del CTU a chiarimenti sulle risultanze del proprio operato in contraddittorio coi rispettivi CCTTPP;
IN
VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O COME MEGLIO: Sospendere il presente giudizio, mandando parte attrice ad espletare il preventivo procedimento di mediazione avente ad oggetto le medesime domande avanzate con l'atto introduttivo la vertenza;
NEL MERITO,
IN VIA PRINCIPALE: Respingere le domande tutte proposte e/o proponende dalla SI.ra
nei confronti del SI. sicché infondate in fatto ed in Parte_1 CP_1 diritto, non provate, oltreché generiche, tardive, prescritte ed inammissibili;
IN VIA
SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solamente parziale, delle domande proposte e/o proponende dalla SI.ra , Parte_1 contenere le stesse nello stretto limite del dovuto e del provato;
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, da gravarsi di IVA e CPA a sensi e nelle misure di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito Parte_1 il Tribunale di Savona esponendo che:
• dall'anno 2008 al 2018 intratteneva con il SI. una relazione sentimentale, CP_1 dalla quale nasceva il figlio EL (il 16.06.2008).
• Nel 2008 la coppia iniziava a convivere nell'abitazione dell'esponente sita in Cairo
Montenotte, Strada Chiappella n. 26.
• Entrambi, come Agenti di Polizia Locale, percepivano stipendio mensile di circa euro
1.400,00, erano cointestatari di un conto corrente (n. 9770 presso l'Agenzia di Cengio della
Cassa di Risparmio di Savona Spa) e rispettivamente intestatari di conti personali.
• Antecedentemente, il 18.4.2005, la SI.ra aveva venduto ad Pt_1 Controparte_2 un'area edificabile situata in Cairo Montenotte e, al contempo, aveva stipulato una
[...] scrittura privata con detta società, la quale si era obbligata a venderle un appartamento nel complesso immobiliare che avrebbe costruito sui terreni acquistati.
• Il trasferimento della proprietà dell'appartamento avveniva in data 25.06.2008, con atto di compravendita a rogito del Notaio di Savona per il prezzo di € 170.000,00, oltre Per_1
IVA 4% per € 6.800,00, con la dichiarazione che la somma netta era stata già versata prima del
4.07.2006: nonostante l'attrice ne avesse sopportato il costo, l'immobile veniva intestato all'allora convivente al solo fine di consentire alla coppia, che vi si trasferiva, di CP_1 usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa (dato che la SI.ra era già Pt_1 proprietaria dell'abitazione in cui vivevano).
• Detto immobile, sito in Strada Chiappella n. 20/C, veniva successivamente venduto dal con atto del 06.12.2010, al prezzo di € 215.000,00 che il medesimo incamerava sul CP_1 proprio conto corrente personale con il consenso della compagna e con esplicita pattuizione circa la futura restituzione.
• Nell'anno 2011, la SI.ra comunicava al compagno di volere consegnare al Pt_1 proprio fratello la somma di € 50.000,00, prelevandola dal conto corrente, Controparte_3 intestato al convenuto, sul quale era stato depositato il corrispettivo per la vendita dell'appartamento di Strada Chiappella 20/C. • Tuttavia, per autorizzare il prelievo il SI. la convinceva ad intestargli CP_1 un'abitazione che l'attrice aveva ereditato dal nonno;
pertanto, in data 1.12.2011, Per_2 con atto a rogito del Notaio di Savona, la SI.ra vendeva al SI. un Per_1 Pt_1 CP_1 immobile, con annesso appezzamento di terreno, situato a Cairo Montenotte, in Strada Ville n.
78, per il prezzo “figurato” di € 50.000,00 che erano prelevati dal conto corrente del SI. CP_1 ma con provvista proveniente dal prezzo di vendita dell'appartamento di Strada Chiappella civ.
20/C.
• Dopo la cessazione del rapporto sentimentale, il convenuto ha negato l'esistenza di qualsiasi accordo, anche in relazione all'intestazione della casa di cui oggi è proprietario.
• L'attrice ha richiesto consulenza contabile al dott. di Genova, il Persona_3 quale - esaminando il conto della richiedente e quello cointestato con l'ex convivente - ha verificato che “il SI. avrebbe versato a favore della SI.ra e del conto CP_1 Pt_1 cointestato la somma netta di Euro 123.497,89”; ha pertanto rappresentato di essere creditrice del per i seguenti importi: euro 91.502,11, derivante dalla mancata restituzione del CP_1 residuo ricavato dalla vendita dell'abitazione di Strada Chiappella 20/C; euro 50.000,00, pari al prezzo di quella sita in Strada Ville n. 78, così complessivamente per euro 141.502,11.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio al fine di sentirlo Parte_1 CP_1 condannare a restituirle la somma testé indicata, alternativamente, a titolo di indebito o di arricchimento senza causa oppure per effetto della nullità delle donazioni effettuate nei confronti di costui.
Si è costituito ritualmente il convenuto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto il particolare profilo della difformità della domanda ivi formulata rispetto al petitum della citazione. Sempre in via preliminare, il SI. ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. CP_1
Nel merito, ha innanzitutto replicato che il prezzo di euro 215.000,00 ricavato dalla vendita dell'abitazione di Strada Chiappella n. 20/C era stato così utilizzato: l'importo di euro
55.646,24, mai accreditato su conti personali, era stato immediatamente impiegato per l'estinzione di un muto da lui contratto (in data 25.06.2008) in occasione dell'acquisto dell'immobile di cui trattasi e al fine di sostenere i costi derivanti dalle spese notarili, dalle imposte nonché dall'acquisto di mobilio per l'abitazione familiare;
la somma di euro
138.000,00 era stata restituita all'attrice, mediante bonifici e giroconti, prima della cessazione della convivenza;
la restante parte era stata consumata per soddisfare eSIenze, abitative e non, del nucleo familiare. Ha quindi contestato l'avversa narrazione con riferimento ai reali motivi del trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Strada Ville n. 78: detto trasferimento era avvenuto (il
1.12.2011) al solo scopo di non perdere le agevolazioni fiscali prima casa a seguito della vendita dell'abitazione di Strada Chiappella 20 (del 6.12.2010), dal momento che era imminente la scadenza del termine annuale previsto dalla normativa tributaria e il nucleo familiare non aveva reperito altro immobile. In ogni caso, ha precisato di essersi sempre reso disponibile nei confronti dell'ex compagna a ritrasferirle l'immobile, volontà ribadita anche in giudizio. ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, previo trasferimento in CP_1 capo alla SI.ra dell'immobile sito in Cairo Montenotte, Strada Ville n. 78. Pt_1
Respinta con ordinanza del 02.02.2023, che qui integralmente si richiama, l'eccezione di improcedibilità dell'azione formulata da parte convenuta, si è proceduto all'istruzione della causa mediante escussione di testimoni ed espletamento di consulenza contabile sui conti correnti intestati e cointestati alle parti.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
29.11.2024 e quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
***********
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve essere valutata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta. La difesa del SI. ha infatti evidenziato l'intervenuta decorrenza del termine CP_1 prescrizionale quinquennale tra l'epoca del presunto arricchimento a favore del convenuto (a cavallo tra l'ottobre 2010 e la fine del 2012) e quella delle richieste restitutorie formulate dall'attrice, per la prima volta con raccomandata del 20.12.2019.
L'indicata prospettazione non coglie nel segno. Indipendentemente dalla durata quinquennale o decennale del termine di prescrizione delle azioni esercitate, deve infatti considerarsi che, in base al prevalente indirizzo di legittimità, “nell'ambito del rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 11303 del 12/06/2020), convivenza che, nel caso di specie, è pacificamente terminata nell'anno 2018.
Passando all'esame del merito, occorre premettere alla qualificazione giuridica della domanda la considerazione delle circostanze di fatto dedotte, partendo da quelle che sono risultate pacifiche in causa. Non è contestato che tra i SIg.ri e si sia instaurata una convivenza more uxorio, CP_1 Pt_1 quantomeno a partire dall'anno 2008 e fino al 2018.
E' altrettanto incontestato che, negli anni di convivenza, attrice e convenuto svolgessero il lavoro di Agenti di Polizia Locale, con analogo stipendio mensile, pari a circa euro 1.400,00, e fossero cointestatari del conto corrente n. 9770 presso l'Agenzia di Cengio della Cassa di
Risparmio di Savona, nonché intestatari di separati conti personali.
Costituisce, poi, circostanza pacifica che con atto del 25.06.2008, il SI. è divenuto CP_1 intestatario dell'abitazione familiare sita in Cairo Montenotte, Strada Chiappella n. 20/C, il cui costo era stato sostenuto in precedenza dall'attrice, secondo le modalità indicate in parte narrativa.
E' quindi documentato dal convenuto (doc. n. 6), e non contestato da controparte, che nella medesima data del 25.06.2008, il ha ottenuto l'erogazione di un mutuo per euro 60.000,00 CP_1 da parte della Cassa di Risparmio di Savona e che l'importo è stato incamerato sul suo conto corrente.
Ugualmente non contestata è l'intervenuta alienazione a terzi della casa di Strada Chiappella n.
20/C, in data 6.12.2010, per il prezzo di euro 215.000,00, che il SI. a ricevuto sul proprio CP_1 conto corrente personale presso l'Agenzia di Savona-Porto di Cassa di Risparmio di Savona, fatta eccezione per l'importo di euro 55.646,24 utilizzato per l'estinzione del muto. La circostanza non è stata infatti smentita dall'attrice a seguito della relativa allegazione da parte del convenuto in sede di comparsa di risposta: anzi, secondo quanto rappresentato dalla stessa difesa attorea, è confermata “dalla consultazione dell'estratto del conto corrente n. 9878 del
SI. nel quale sono annotati gli incassi (del 6.10.2010) degli assegni di € 75.000,00 ed € CP_1
84.353,76 (sommati risultano € 159.353,76), il 6.12.2010, anziché di € 215.000,00” (cfr. comparsa conclusionale pag. 15).
Infine, è pacifico che con atto del 01.12.2012, il SI. ha acquistato dalla SI.ra CP_1 Pt_1
l'unità immobiliare sita Cairo Montenotte, Strada Ville n. 78 per il prezzo dichiarato di €
50.000,00, non corrisposto all'alienate.
Tanto premesso, possono essere prese in esame le domande di parte attrice, aventi ad oggetto la restituzione delle somme asseritamente trattenute dal convenuto a titolo di prezzo per la vendita dell'immobile di Strada Chiappella n. 20/C, nonché la corresponsione del prezzo del trasferimento dell'unità immobiliare sita in Strada Ville.
Si reputa non consentita, al fine di ottenere le restituzioni in argomento, l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 2033 c.c. in quanto esso presuppone un "pagamento" non dovuto e il termine "pagamento" è riferibile ad ogni prestazione, derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta. Nel caso di specie parte attrice non ha provato che sussisteva con il convivente un rapporto giuridico che abbia indotto un pagamento privo di causa.
E' viceversa ravvisabile, nella fattispecie concreta, uno spostamento patrimoniale di cui ha beneficiato il SI. che, almeno in parte, non appare sorretto da una causa giustificativa e CP_1 per questo la domanda della SInora è fondata, ma non nei termini di un pagamento Pt_1 indebito, bensì ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che: “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 e Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018).
In altre parole, in materia di rapporti tra conviventi more uxorio, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E' invece possibile qualificare l'ingiusto arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, quando le prestazioni a vantaggio di questi non rientrano nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, perché eccedenti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Per giurisprudenza consolidata, incombe su colui che propone l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. provarne i fatti costitutivi: il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto (Cass. n. 1061/1963).
Nel caso di specie l'attrice ha dimostrato di aver effettuato spostamenti patrimoniali in favore del convenuto nel corso della convivenza more uxorio, durata oltre dieci anni, con un figlio, di entità tale da eccedere l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza ex art. 2034 c.c. Come sopra già rilevato, è pacifico che il SI. abbia incamerato sui propri conti buona CP_1 parte del prezzo della vendita dell'immobile sito in Strada Chiappella n. 20, che - sebbene a lui intestato - era stato in precedenza acquistato con risorse provenienti dal patrimonio della SI.ra
. Pt_1
Più in particolare, il convenuto ha percepito la somma di euro 159.353,76 mediante due assegni circolari, rispettivamente dell'importo di euro 75.000,00 ed euro 84.353,76 (cfr. doc. n. 7 di parte attrice e n. 33 di parte convenuta).
Detta attribuzione patrimoniale appare non adeguata alle circostanze, se si tiene conto che la SI.ra aveva già messo a disposizione della famiglia un'abitazione di sua proprietà Pt_1
(quella sita in Strada Chiappella n. 26). L'attribuzione, inoltre, non risulta proporzionata alle condizioni reddituali e sociali del nucleo (in cui ciascun convivente svolgeva analoga attività lavorativa e percepiva lo stesso stipendio, di circa 1.400,00 euro mensili).
Ciò posto, è pur vero che ampia parte dell'importo in considerazione è stato restituito dal SI. all'ex convivente nel periodo compreso tra l'ottobre 2010 e la fine del 2012. La CP_1 circostanza è stata riconosciuta da entrambe le parti, le cui divergenze hanno riguardato l'esatta quantificazione delle somme restituite, questione che è stata rimessa in giudizio alla valutazione di un consulente contabile. Il CTU nominato, dr. , ha preso in esame il conto Persona_4 corrente cointestato alla coppia e i conti individuali di ciascuna parte, svolgendo l'esame sui seguenti rapporti: a) conto corrente n. 9940 intestato alla SI.ra presso l'Agenzia di Pt_1
Cengio di CRS;
b) conto corrente n. 9770 cointestato tra la SI.ra ed il SI. acceso Pt_1 CP_1 presso l'Agenzia di Cengio di CRS;
c) conto corrente n. 9945 intestato al SI. ed acceso CP_1 presso l'Agenzia di Cengio di CRS;
d) conto corrente n. 9878 intestato al SI. presso CP_1
l'Agenzia di Savona-Porto di CRS.
Il CTU ha analizzato gli indicati conti dalla data dell'1.10.2010 a quella del 31.12.2012 e, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, ha quantificato in euro 131.700,92 la somma complessivamente corrisposta dal SI. alla SI.ra nel periodo. CP_1 Pt_1
Risulta pertanto una differenza tra le somme incamerate dal convenuto e quelle da lui restituite pari a euro 27.652,84 (159.353,76 – 131.700,92), da considerarsi quale arricchimento senza causa.
Non possono infatti essere condivise le deduzioni difensive di parte convenuta, che ha sostenuto di avere speso le somme indicate per far fronte ai bisogni della famiglia, provvedendo in prima persona al pagamento di vacanze, utenze domestiche e anche all'esecuzione di lavori di manutenzione nell'abitazione familiare. Trattasi infatti di esborsi che, anche qualora adeguatamente provati, devono ricondursi all'adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., in considerazione delle condizioni reddituali e sociali del nucleo, come sopra già valutate.
A questo punto, occorre precisare che la SI.ra chiede anche la restituzione, Pt_1 dell'importo di euro 55.646,24, ossia di quella parte del prezzo di vendita dell'immobile di
Strada Chiappella n. 20 direttamente utilizzato (mediante due assegni circolari rispettivamente di euro 50.000,00 ed euro 5.646,24 intestati all'istituto mutuante) per l'estinzione del mutuo contratto in data 25.06.2008 dal SI. CP_1
Per maggiore chiarezza, si precisa espressamente che: (i) tale importo di euro 55.646,24, unitamente a quello di euro 159.353,76 accreditato sui conti del convenuto, ha costituito il complessivo prezzo di vendita (pari ad euro 215.000,00) dell'immobile di Strada Chiappella
20, come risulta dall'atto notarile del 06.12.2010 (doc. 8 di parte convenuta); (ii) tale importo di euro 55.646,24, inoltre, non è mai transitato sui conti del convenuto, e dunque non è mai stato nella sua disponibilità, tant'è che non è stato preso in considerazione dal CTU.
La pretesa restitutoria di parte attrice si fonda sul fatto che la somma in questione è stata destinata ad estinguere un mutuo erogato all'ex compagno (per euro 60.000,00) che dunque avrebbe beneficiato della somma mutuata e, successivamente, degli effetti estintivi del vincolo contrattuale.
La domanda, tuttavia, appare sul punto non sufficientemente provata.
In particolare, la SI.ra non ha fornito la prova, su di essa gravante, dell'ingiustificato Pt_1 arricchimento del convenuto per tale somma. Innanzitutto, risulta dall'atto di mutuo del
25.06.2008 (doc. 6 di parte convenuta) che “la somma mutuata (,,,) viene dal medesimo
Rappresentante della Banca qui all'atto versata dalla parte mutuataria suddetta mediante ricevuta di accreditamento sul conto corrente n. 9770/80, intestato alla parte mutuataria ed alla SInora presso la Filiale di Cengio (Savona), via Marconi n. 1, della Banca Parte_1
Mutuante”. In secondo luogo, è stato dedotto dal convenuto, e non contestato dall'attrice, che dal giugno 2008 al marzo 2010 i ratei mensili del mutuo in questione sono stati addebitati sul medesimo c/c n. 9970 cointestato tra i conviventi.
Dette circostanze sono in contrasto con la prospettazione attorea dell'utilizzo delle somme mutuate da parte del per eSIenze personali. Trattasi poi di prospettazione anche smentita CP_1 dall'istruttoria, avendo il convenuto dimostrato come gli autoveicoli ed i motoveicoli acquistati durante il rapporto di convivenza con la SI.ra siano stati pagati con denari propri, Pt_1 ricavi dalla vendita di altri mezzi, finanziamenti o donazioni da parte del proprio padre (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 7.12.2023 dai SIg.ri , Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3 Sotto ulteriore profilo, si osserva che il mutuo contratto il 25.06.2008, nella stessa data dell'acquisto dell'abitazione di strada Chiappella 20, presenta la denominazione e il regime di muto ipotecario “prima casa” ed è del tutto verosimile che sia stato contratto dal nucleo familiare (con l'unica intestazione possibile, considerato che solo il era intestatario CP_1 dell'abitazione) per fare fronte alle spese notarili del trasferimento, alle imposte e all'acquisto dell'arredo. A fronte di tale prospettazione (in parte documentata) del convenuto, l'attrice - su cui gravava l'onere della prova dell'ingiustificato arricchimento - non ha dimostrato il contrario.
Passando infine alla domanda di restituzione dell'importo di euro 50.000,00, pari al prezzo di vendita dell'unità immobiliare sita in Strada Ville n. 78, traferita al SI. dall'ex compagna CP_1 senza effettivo pagamento del corrispettivo, si reputa che la stessa non sia accoglibile.
Risulta dagli atti di causa che il SI. si sia in più occasioni offerto di restituire l'unità CP_1 immobiliare alla SI.ra . Egli ha inoltre reiterato la disponibilità nel corso di tutto il Pt_1 giudizio, domandandone persino il trasferimento all'attrice nella presente sede.
A fronte di ciò, non può dirsi che l'immobile – effettivamente uscito dalla sfera patrimoniale dell'attrice senza idonea causa giustificatrice (si ribadiscono in proposito le considerazioni già svolte a proposito del prezzo della vendita dell'abitazione di strada Chiappella 20) – sia anche definitivamente sottratto al suo patrimonio. In altre parole, a fronte della reiterata e palese intenzione del convenuto di ritrasferire il bene, non appare in concreto configurabile un depauperamento a danno dell'attrice, rilevante per l'accoglimento della domanda ex art. 2041
c.c.
Neppure può prospettarsi l'accoglimento della domanda di nullità della donazione (indiretta) di detto immobile, non essendo stato allegato e provato l'animus donandi, anche alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità che richiede la prova rigorosa dello spirito di liberalità
(Cass., n. 809/2014 in motivazione;
cfr anche Cass. n. 26983/2008 e n. 468/2010).
La richiesta di restituzione dell'importo di euro 50.000,00 va dunque respinta.
Ugualmente, non può trovare accoglimento la domanda del convenuto avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile di cui trattasi all'attrice.
Tale domanda presuppone l'esistenza tra le parti di un negozio fiduciario e il suo inadempimento da parte dell'attrice. Più precisamente si assume che l'intestazione del bene in capo al convenuto abbia natura fiduciaria e concreti una interposizione reale di persona basata sull'intento comune, non infrequente nei rapporti tra coniugi, di conseguire un risparmio di imposta tramite il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa. Tuttavia, a fronte dell'indicata prospettazione, non è stata fornita in giudizio la prova del patto fiduciario tra le parti e, dunque, del suo inadempimento da parte dell'attrice.
In conclusione, deve essere riconosciuto a favore della SI.ra ex art. 2041 c.c., l'importo CP_1 di euro 27.652,84 a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.
Sull'importo così liquidato spettano la rivalutazione monetaria secondo indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della domanda giudiziale sino alla presente sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo come sopra complessivamente determinato dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., all'accoglimento ancorché parziale della domanda attorea consegue la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per ciascuna fase.
Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico del convenuto, rimasto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. condanna CP_1 al pagamento a favore di della somma di euro 27.652,84, oltre
[...] Parte_1 rivalutazione e interessi come indicato in motivazione.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in € 839,83 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
3) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come liquidate in corso di CP_1 causa.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24/06/2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti