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27 gennaio 1991
27 gennaio 1991
Art. 11. (Attivita' professionali nel settore del turismo). 1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani". 2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' sostituito dal seguente:
"Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
Nota all' art. 11:
- La legge 17 maggio 1983, n. 217 , riguarda il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. L'art. 11, comma 3, recita: "E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri".
L'art. 9, comma 10, recitava: "Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
- Per il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , vedi nota art. 2.
L'art. 58 recita:"Art. 58 (Competenze dello Stato). - Sono competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione della localita' di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici stranieri e' di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo".
"Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani". 2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' sostituito dal seguente:
"Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
Nota all' art. 11:
- La legge 17 maggio 1983, n. 217 , riguarda il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. L'art. 11, comma 3, recita: "E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri".
L'art. 9, comma 10, recitava: "Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
- Per il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , vedi nota art. 2.
L'art. 58 recita:"Art. 58 (Competenze dello Stato). - Sono competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione della localita' di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici stranieri e' di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo".
Giurisprudenza • 1
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