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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7300/2023 del R.G. Lavoro
TRA
, rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dagli Avv. Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere con i Parte_1 quale è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
e in persona Controparte_1 Controparte_2 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_2 Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
RESISTENTI
Oggetto: riconoscimento anzianità di scuola materna e differenze retributive
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/11/23 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere insegnante di ruolo presso istituzioni scolastiche statali con contratto a tempo indeterminato dal 1/9/2003, prestando servizio da allora a tutt'oggi nella scuola media, e di aver prestato servizio dal 1/9/1985 al 31/8/2003 presso la scuola dell'infanzia, conveniva Con in giudizio dinanzi all'adito Tribunale il al fine di ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento integrale, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna per il periodo dal 1/9/1985 al 31/8/2003, dallo stesso non riconosciuta, con la condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze stipendiali maturate come calcolate in ricorso, oltre accessori di legge, spese vinte. CP_ Il si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso;
in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale, con vittoria di spese. All'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc all'odierna udienza il Tribunale decideva con la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarato che spetta al solo e, in via concorrente, all (ex art.8 CP_4 Controparte_2 del D.P.R. 17/2009) la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro promosse dal personale della scuola. Ora, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm 140/19 si è attribuita all Controparte_2 una specifica legittimazione passiva per il contenzioso del personale scolastico ed amministrativo.
[...] In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di Controparte_2 contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici". A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del che CP_1 è e resta il datore di lavoro pubblico. Inoltre, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano possedere autonoma capacità CP_5 giuridica e processuale. Va pertanto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Questo giudice condivide l'orientamento, espresso dalla prevalente ed ormai consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità circa la piena valutabilità del servizio reso nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola secondaria (e non solo in caso di passaggio alla scuola elementare) espresso dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6861 del 27/12/2000; n. 4512 del "27/8/2001; n. 5693 del 1/10/2003; n. 6587 del 29/12/2008: n. 1878 del 31/3/2009; e n. 2553 del 24/4/2009, cui ha fatto seguito conforme pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "In tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio da o della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 31 1980 e l'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicchè può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purchè maturata in servizio di ruolo" (cfr. Cass. sent. n. 2037 del 29/01/2013).
In materia di passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria superiore, della pregressa anzianità maturata nella scuola materna e dell'ammissibilità del riconoscimento integrale ad ogni effetto giuridico, in sede di ricostruzione di carriera, si evidenzia, da ultimo, che le SU – a risoluzione di questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il principio secondo cui, in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna. (SU. – Pubbl. 6.05.2016 – Racc. Gen. 9144/2016 – Rel. ). Per_1
Il problema sottoposto alle Sezioni Unite è stato quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che opera il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal o abbia, invece, diritto al riconoscimento integrale del CP_1 periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna. Trattasi di un principio di diritto al quale questo Giudice ritiene di dover aderire in quanto fondato sulla base di una corretta e convincente ricostruzione della complessa normativa di settore ed in mancanza di valide argomentazioni per discostarsene.
Ed, infatti, dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83); successivamente, l'art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 77 D.P.R. n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore); e con riguardo, segnatamente, al comma 2 dell'art. 57 cit., è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.
In altre parole, l'art. 57 della richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegna di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del D.P.R. n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso - va riconosciuta anche a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.
E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente: tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso D.P.R. n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la già menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata - e non restrittiva - della disposizione di cui all'art. 83 D.P.R. cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi purché si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli "non di ruolo").
Le sezioni Unite con la sentenza n. 9144/2016 hanno accertato il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità degli anni di scuola materna. Alla stregua delle considerazioni sora esposte va, pertanto, riconosciuto il diritto di al riconoscimento, Parte_1 in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità da questa maturata nei ruoli della scuola materna statale indicati in ricorso.
In relazione alla richiesta di differenze retributive, va accolta tuttavia l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal atteso che pur avendo la ricorrente fatto già domanda di riconoscimento degli anni di scuola materna nel 2007, la CP_1 domanda successiva è del giugno 2023. Pertanto, non essendo intervenuti atti interruttivi medio tempore, possono essere riconosciute solo le differenze retributive del quinquennio antecedente al giugno 2023 (ovvero dall'istanza datata 26/6/2023 assunta a prot. n. 2755 indirizzata al D.S. (doc n. 3 della produzione) con la quale la ricorrente chiedeva il riconoscimento integrale degli anni prestati nel ruolo dell'infanzia, in uno alle differenze retributive maturate). Pertanto, all'esito di nuovi conteggi redatti da parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, da giugno 2018 al dicembre 2023 (decorrenza finale del conteggio allegato al ricorso introduttivo) e non contestati da parte resistente, vanno riconosciute alla ricorrente differenze retributive per un importo di € 7.391,98.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L n. 724 del 1994, spettano, inoltre, gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al criterio del decisum.
PQM
Il Giudice del Lavoro, sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23/11/23 nei confronti Parte_1CP_ del , in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda nei confronti del Mim e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola dell'infanzia per il periodo settembre 1985-agosto 2003; Con
2. condanna il al pagamento delle differenze retributive pari a € 7.391,98, oltre accessori come per legge;
3. condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, CP_3 con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge e di contributo unificato;
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7300/2023 del R.G. Lavoro
TRA
, rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dagli Avv. Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere con i Parte_1 quale è elett.te dom.ta
RICORRENTE
E
e in persona Controparte_1 Controparte_2 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_2 Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
RESISTENTI
Oggetto: riconoscimento anzianità di scuola materna e differenze retributive
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/11/23 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere insegnante di ruolo presso istituzioni scolastiche statali con contratto a tempo indeterminato dal 1/9/2003, prestando servizio da allora a tutt'oggi nella scuola media, e di aver prestato servizio dal 1/9/1985 al 31/8/2003 presso la scuola dell'infanzia, conveniva Con in giudizio dinanzi all'adito Tribunale il al fine di ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento integrale, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna per il periodo dal 1/9/1985 al 31/8/2003, dallo stesso non riconosciuta, con la condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze stipendiali maturate come calcolate in ricorso, oltre accessori di legge, spese vinte. CP_ Il si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso;
in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale, con vittoria di spese. All'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc all'odierna udienza il Tribunale decideva con la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarato che spetta al solo e, in via concorrente, all (ex art.8 CP_4 Controparte_2 del D.P.R. 17/2009) la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro promosse dal personale della scuola. Ora, dapprima con l'art. 7 D.P.R. 21/12/07 n. 260, successivamente con l'art. 8 D.P.R. 20/01/09 n. 17, novellato con l'art. 4 D.P.R. 03/06/11 n. 132, con l'art. 8 d.p.c.m. 11/02/14 n. 98, ed oggi con il dpcm 140/19 si è attribuita all Controparte_2 una specifica legittimazione passiva per il contenzioso del personale scolastico ed amministrativo.
[...] In particolare, al momento del deposito del presente ricorso, il testo vigente è quello del d.p.c.m. 140/19, e cioè che l "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di Controparte_2 contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici". A ciò deve comunque pur sempre aggiungersi, ad avviso del giudice adito, la concorrente legittimazione del che CP_1 è e resta il datore di lavoro pubblico. Inoltre, secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto (v. Cass. 6372/11; Cass. 3275/16; Cass. 20430/12) e degli Ambiti Territoriali provinciali, trattandosi di articolazioni organiche dei rispettivi che non risultano possedere autonoma capacità CP_5 giuridica e processuale. Va pertanto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_3
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Questo giudice condivide l'orientamento, espresso dalla prevalente ed ormai consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità circa la piena valutabilità del servizio reso nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola secondaria (e non solo in caso di passaggio alla scuola elementare) espresso dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6861 del 27/12/2000; n. 4512 del "27/8/2001; n. 5693 del 1/10/2003; n. 6587 del 29/12/2008: n. 1878 del 31/3/2009; e n. 2553 del 24/4/2009, cui ha fatto seguito conforme pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "In tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio da o della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 31 1980 e l'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicchè può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purchè maturata in servizio di ruolo" (cfr. Cass. sent. n. 2037 del 29/01/2013).
In materia di passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria superiore, della pregressa anzianità maturata nella scuola materna e dell'ammissibilità del riconoscimento integrale ad ogni effetto giuridico, in sede di ricostruzione di carriera, si evidenzia, da ultimo, che le SU – a risoluzione di questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il principio secondo cui, in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna. (SU. – Pubbl. 6.05.2016 – Racc. Gen. 9144/2016 – Rel. ). Per_1
Il problema sottoposto alle Sezioni Unite è stato quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che opera il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal o abbia, invece, diritto al riconoscimento integrale del CP_1 periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna. Trattasi di un principio di diritto al quale questo Giudice ritiene di dover aderire in quanto fondato sulla base di una corretta e convincente ricostruzione della complessa normativa di settore ed in mancanza di valide argomentazioni per discostarsene.
Ed, infatti, dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83); successivamente, l'art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 77 D.P.R. n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore); e con riguardo, segnatamente, al comma 2 dell'art. 57 cit., è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.
In altre parole, l'art. 57 della richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegna di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del D.P.R. n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso - va riconosciuta anche a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.
E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente: tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso D.P.R. n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la già menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata - e non restrittiva - della disposizione di cui all'art. 83 D.P.R. cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi purché si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli "non di ruolo").
Le sezioni Unite con la sentenza n. 9144/2016 hanno accertato il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità degli anni di scuola materna. Alla stregua delle considerazioni sora esposte va, pertanto, riconosciuto il diritto di al riconoscimento, Parte_1 in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità da questa maturata nei ruoli della scuola materna statale indicati in ricorso.
In relazione alla richiesta di differenze retributive, va accolta tuttavia l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dal atteso che pur avendo la ricorrente fatto già domanda di riconoscimento degli anni di scuola materna nel 2007, la CP_1 domanda successiva è del giugno 2023. Pertanto, non essendo intervenuti atti interruttivi medio tempore, possono essere riconosciute solo le differenze retributive del quinquennio antecedente al giugno 2023 (ovvero dall'istanza datata 26/6/2023 assunta a prot. n. 2755 indirizzata al D.S. (doc n. 3 della produzione) con la quale la ricorrente chiedeva il riconoscimento integrale degli anni prestati nel ruolo dell'infanzia, in uno alle differenze retributive maturate). Pertanto, all'esito di nuovi conteggi redatti da parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, da giugno 2018 al dicembre 2023 (decorrenza finale del conteggio allegato al ricorso introduttivo) e non contestati da parte resistente, vanno riconosciute alla ricorrente differenze retributive per un importo di € 7.391,98.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L n. 724 del 1994, spettano, inoltre, gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al criterio del decisum.
PQM
Il Giudice del Lavoro, sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23/11/23 nei confronti Parte_1CP_ del , in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda nei confronti del Mim e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola dell'infanzia per il periodo settembre 1985-agosto 2003; Con
2. condanna il al pagamento delle differenze retributive pari a € 7.391,98, oltre accessori come per legge;
3. condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, CP_3 con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge e di contributo unificato;
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti