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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1465/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Francesco La GioiaParte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresento e difeso dall'Avv. Maria Rosaria CP_1
Papalato come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver svolto sin dal
1976 il mestiere di gommista (dapprima come apprendista e successivamente, dal 1980 al 1991, come operaio alle dipendenze di una ditta specializzata nella ricopertura degli pneumatici usati ed poi dal 1991 ad oggi quale titolare di ditta artigiana); che tale attività lavorativa veniva svolta in ambiente di lavoro estremamente rumoroso e con mansioni che comportavano il mantenimento prolungato di posture incongrue con sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale;
che a seguito di tale attività lavorativa aveva contratto le patologie indicate in atti (“ipoacusia percettiva bilaterale e spondilo discopatie diffuse del tratto lombare”), la cui origine professionale non era però stata riconosciuta in sede amministrativa, nonostante le domande presentate in data 09.03.2021.
Ritenuta l'illegittimità del diniego opposto in via amministrativa, chiedeva il riconoscimento delle malattie professionali e la condanna dell' suddetto al pagamento delle prestazioni spettanti in CP_2 considerazione di una percentuale di inabilità del 28%, o di quella maggiore o minore risultante in corso di giudizio.
Costituendosi in giudizio l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso per la assoluta mancanza di nesso eziologico tra le mansioni svolte e la malattia denunciata. Espletata la prova testimoniale, disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n.
38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo CP_1
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale delle malattie “ipoacusia percettiva bilaterale e spondilo discopatie diffuse del tratto lombare” denunciate all' il 9.03.2021, CP_1 asseritamente contratte dall'assicurato nell'esercizio della propria attività lavorativa di gommista.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa, come descritta in ricorso, ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 22.11.2023, collega di lavoro del ricorrente dal 1981 al Testimone_1
1991, il quale ha confermato che il sig. , era addetto alle presse pneumatiche e lavorava in un Parte_1
“ambiente estremamente rumoroso”, le sue mansioni “comportavano la movimentazione manuale di carichi costituiti da pneumatici di ogni tipo, soprattutto di mezzi pesanti, dai bancali alla pressa e viceversa.” (cfr. le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 22.11.2023). Testimone_1
Espletata consulente tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente è affetto Persona_1 dalle seguenti patologie: “Ipoacusia Percettiva Bilaterale” e “Spondilodiscoartrosi del tratto lombare” di cui ha riconosciuto la natura professionale, quantificando il “danno all'integrità psico-fisica” nella misura del
14% per l'Ipoacusia Percettiva Bilaterale e del 7% per la Spondilodiscartrosi, con un “danno complessivo” pari al 20% con decorrenza da aprile 2021 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 04.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie di
“Ipoacusia Percettiva Bilaterale” e di “Spondilodiscoartrosi del tratto lombare” ed accertarsi che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennizzo in forma di rendita - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000 - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivo pari al 20% con decorrenza da aprile 2021, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla CP_1 maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la regola CP_1 della soccombenza, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia Percettiva Bilaterale” e
“Spondilodiscoartrosi del tratto lombare”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 20% con decorrenza da aprile 2021;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in forma di rendita, ai sensi CP_2 dell'art.13 D.lvo n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 2.300,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate come separato CP_1 decreto in atti.
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1465/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Francesco La GioiaParte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresento e difeso dall'Avv. Maria Rosaria CP_1
Papalato come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver svolto sin dal
1976 il mestiere di gommista (dapprima come apprendista e successivamente, dal 1980 al 1991, come operaio alle dipendenze di una ditta specializzata nella ricopertura degli pneumatici usati ed poi dal 1991 ad oggi quale titolare di ditta artigiana); che tale attività lavorativa veniva svolta in ambiente di lavoro estremamente rumoroso e con mansioni che comportavano il mantenimento prolungato di posture incongrue con sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale;
che a seguito di tale attività lavorativa aveva contratto le patologie indicate in atti (“ipoacusia percettiva bilaterale e spondilo discopatie diffuse del tratto lombare”), la cui origine professionale non era però stata riconosciuta in sede amministrativa, nonostante le domande presentate in data 09.03.2021.
Ritenuta l'illegittimità del diniego opposto in via amministrativa, chiedeva il riconoscimento delle malattie professionali e la condanna dell' suddetto al pagamento delle prestazioni spettanti in CP_2 considerazione di una percentuale di inabilità del 28%, o di quella maggiore o minore risultante in corso di giudizio.
Costituendosi in giudizio l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso per la assoluta mancanza di nesso eziologico tra le mansioni svolte e la malattia denunciata. Espletata la prova testimoniale, disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n.
38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo CP_1
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale delle malattie “ipoacusia percettiva bilaterale e spondilo discopatie diffuse del tratto lombare” denunciate all' il 9.03.2021, CP_1 asseritamente contratte dall'assicurato nell'esercizio della propria attività lavorativa di gommista.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa, come descritta in ricorso, ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 22.11.2023, collega di lavoro del ricorrente dal 1981 al Testimone_1
1991, il quale ha confermato che il sig. , era addetto alle presse pneumatiche e lavorava in un Parte_1
“ambiente estremamente rumoroso”, le sue mansioni “comportavano la movimentazione manuale di carichi costituiti da pneumatici di ogni tipo, soprattutto di mezzi pesanti, dai bancali alla pressa e viceversa.” (cfr. le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 22.11.2023). Testimone_1
Espletata consulente tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente è affetto Persona_1 dalle seguenti patologie: “Ipoacusia Percettiva Bilaterale” e “Spondilodiscoartrosi del tratto lombare” di cui ha riconosciuto la natura professionale, quantificando il “danno all'integrità psico-fisica” nella misura del
14% per l'Ipoacusia Percettiva Bilaterale e del 7% per la Spondilodiscartrosi, con un “danno complessivo” pari al 20% con decorrenza da aprile 2021 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 04.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie di
“Ipoacusia Percettiva Bilaterale” e di “Spondilodiscoartrosi del tratto lombare” ed accertarsi che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennizzo in forma di rendita - ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000 - sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico complessivo pari al 20% con decorrenza da aprile 2021, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla CP_1 maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la regola CP_1 della soccombenza, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia Percettiva Bilaterale” e
“Spondilodiscoartrosi del tratto lombare”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 20% con decorrenza da aprile 2021;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in forma di rendita, ai sensi CP_2 dell'art.13 D.lvo n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 2.300,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate come separato CP_1 decreto in atti.
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa