Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 21589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21589 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21589/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2025, proposto da
Rummo S.p.A., European Pizza Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Cosimo Cuppone, Andrea Zuccaro, Rita Fabiana Carinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Benevento, del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, non costituiti in giudizio;
del Ministero della cultura e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
di SA EN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolomeo Cozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento EN – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi n. 55/3/2025 PR del 03.02.2025, pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 3.2.2025;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi al suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e di SA EN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti sono titolari di stabilimenti di produzione alimentare ubicati nell’area ASI di Ponte Valentino, a Benevento, ad alcuni metri dalla erigenda centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale di titolarità di SA EN s.r.l. (“Centrale Gas”).
2. Con il presente ricorso esse hanno impugnato il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 55/3/2025 PR del 3.2.2025, con il quale sono stati prorogati i termini per l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione della centrale, formulando tre ordini di censure.
3. Con il primo motivo si deduce “ Eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà. Violazione dell’art. 21 quater della L. 241/1990. Violazione dell’art. 1, del D.L. 7/2002, conv. in L. 55/2002 ”. Il Decreto sarebbe illegittimo in quanto condiziona l’efficacia dell’Autorizzazione Unica e della proroga medesima alla eventuale conferma, all’esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, della legittimità dell’impugnato decreto MITE n. 0000264 del 7.10.2022 di assoggettamento a VIA del progetto definito di miglioramento energetico-ambientale della Centrale Gas, sebbene tale provvedimento sia già attualmente valido ed efficace, e, quindi, sin d’ora ostativo alla concessione della proroga. Il MASE avrebbe dovuto, piuttosto, negare la proroga richiesta, non potendo l’efficacia dell’Autorizzazione Unica prescindere dalla permanenza dei presupposti ambientali per la realizzazione del progetto autorizzato.
4. Con il secondo motivo si lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 quater del D.L. 239/2003, conv. in L. 290/2003. Violazione dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti ”. Il provvedimento sarebbe anche illegittimo laddove prescrive che “ La previsione di cui all’art. 3 del decreto direttoriale n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 - in base alla quale l’eventuale emanazione del decreto di esproprio sarebbe dovuta avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale…si intende assorbita dalle vicende giudiziarie ancora in corso, pertanto il medesimo termine quinquennale inizierà a decorrere dalla definizione dei citati giudizi, se l’esito confermerà la validità del Decreto di Proroga e accoglierà il ricorso avverso il Decreto n. 0000264 del 7 ottobre 2022 del MiTE ”. In altri termini, il MASE ha stabilito che il termine per l’emanazione del decreto di esproprio inizierà a decorrere dalla data di definizione dei contenziosi pendenti, sempre che i medesimi abbiano esito positivo per SA EN s.r.l. La suddetta previsione, tuttavia, si porrebbe in violazione dell’art. 1- quater , comma 1, del D.L. 239/2003, che consente slittamenti automatici dei termini solo in caso di ricorsi avverso l’Autorizzazione Unica, dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, ai sensi del quale è ammessa una proroga per un periodo di tempo massimo di 4 anni, nonché in contraddizione e discontinuità con il Decreto proroga del 2020, ai sensi del quale il termine in questione avrebbe già ripreso il proprio decorso dal 22.2.2019, con scadenza al 22.02.2024.
5. Con il terzo motivo si denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, del D.L. 7/2002, conv. in L. 55/2002. Violazione dell’art. 1 quater del D.L. 239/2003, conv. in L. 290/2003 e dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001. Difetto di istruttoria ”. Il MASE, nel rilasciare la nuova proroga, avrebbe omesso di considerare e di valutare che SA EN s.r.l. non dispone neanche degli atti di opzione e di assegnazione delle aree necessarie per la realizzazione della Centrale a gas, sicché allo stato la controinteressata non potrebbe neanche contare sulla disponibilità giuridica delle aree originariamente concesse dal Consorzio ASI ai fini della realizzazione ed esercizio dell’iniziativa energetica per cui è causa.
6. Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.
7. SA EN si è costituita eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e interesse e chiedendo, in subordine, il rigetto dell’impugnativa in quanto infondata.
8. All’udienza pubblica del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito formulate dalla parte controinteressata, essendo il ricorso infondato nel merito.
10. L’art. 1- quater , co. 1, del d.l. 29.8.2003, n. 239, convertito (con modificazioni) dalla legge 27.10.2003, n. 290, stabilisce che “ Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa ”.
11. Il successivo comma 2 precisa che “ Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare ”.
12. La giurisprudenza che si è occupata della materia ha osservato che “ la norma fissa sì la decadenza, ma al dichiarato fine <<… di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia … >>. E tal certezza presuppone non solo che siano seri e definiti l’impegno ed il tempo occorrenti per l’effettiva realizzazione dell’impianto autorizzato – sì da garantire, per ovvie ragioni d’efficacia dell’azione amministrativa, il ritorno dell’investimento e lo sviluppo delle reti energetiche – ma anche il soggetto attuatore, il quale deve poter adempiere agli obblighi assunti, in base alla legge ed al titolo, al netto d’ogni interferenza strumentale di terzi o di eventi estranei alla normale alea dell’attività così intrapresa. Non a caso, per vero, il termine de quo, proprio perché si riferisce in modo generico (rectius, atecnico) alla <<definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale>>, riguarda e comprende tutte le vicende che, in varia guisa, determinano la cessazione della controversia […]. In tal caso, rettamente in questa parte, l’atto impugnato si limita ad accertare, alla luce del pregresso e finalmente definito contenzioso, il vero (perché depurato da ogni interferenza) dies a quo da cui computare il consequenziale dies ad quem per l’eventuale decadenza dal titolo autorizzativo o, il che è lo stesso, il tempo dell’esigibilità della prestazione del soggetto attuatore. E ciò per l’evidente ragione di conferire certezza […] a tutti gli attori istituzionali coinvolti”, con la precisazione che “di proroga propriamente detta nella specie si può parlare, per tabulas, solo per i termini inerenti alle espropriazioni” e che “il termine ex art. 1-quater, comma 1, deve intendersi <<… al netto… di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare...>> (comma 2), regola, questa, che rende insensibile il termine (e, quindi, l’esigibilità stessa dell’adempimento del soggetto attuatore) da ogni possibile interferenza di natura diversa dal contenzioso e indipendentemente da questo. Insomma, […] l’atto impugnato ben avrebbe potuto al contempo accertare, a modificazione del termine ab initio stabilito una volta che si fosse verificato (come nella specie) un contenzioso, il dies a quo dell’intervenuta inoppugnabilità in relazione a quale fatto o atto abbia determinato quest’ultima e disporre conseguentemente la proroga del termine medesimo ai sensi dell’art. 1-quater comma 2, del D.L. 239/2003, laddove ne avesse riscontrato i documentati presupposti ”. Ciò anche in considerazione del fatto che “ fino alla definizione del predetto contenzioso, ogni ulteriore investimento, ogni espropriazione ed ogni lavoro effettuato sarebbero stati se non imprudenti (ossia, contrari a principi di legalità e di buon andamento), almeno intempestivi ed a rischio di causare danni illeciti a terzi ” (TAR Lazio – Roma, II, 28.1.2010, n. 1126).
13. In tale quadro interpretativo, non può fondatamente censurarsi la decisione del MASE che, alla luce dei contenziosi pendenti, ha ritenuto di dover prorogare il termine di avvio dei lavori lasciando, peraltro, impregiudicati gli esiti del contenzioso in appello avverso i precedenti decreti di proroga e quello del ricorso straordinario proposto dalla SA rispetto al provvedimento di assoggettabilità a VIA delle modifiche progettuali, come da espliciti caveat formulati nel provvedimento impugnato. Col che, da un lato, si dà rilievo alle esigenze tecniche di ammodernamento dell’impianto, rese necessitate dal tempo impiegato per la definizione del contenzioso sul provvedimento autorizzativo – non certo imputabile alla SA – tenuto anche conto che l’adeguamento alle BAT costituisce un precipuo obbligo imposto dalla normativa (cfr. l’art. 29- octies , co. 4, lett. b), d.lgs. 3.4.2006, n. 152) e, dall’altro lato, si risolve anche la problematica della necessità o meno di rieditare la VIA, posto che l’eventuale esito positivo del ricorso straordinario attesterà la non imputabilità dei ritardi alla SA, confermando la validità della valutazione di impatto ambientale espressa a suo tempo, mentre il suo eventuale rigetto determinerebbe secondo il Ministero, come expressis verbis enunciato nel provvedimento impugnato e secondo la medesima prospettiva assunta dalle ricorrenti, l’automatica decadenza dell’autorizzazione unica e del decreto di proroga.
14. Discende da quanto sopra l’infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che, in primo lugo, la proroga si è resa necessaria in considerazione della necessità, peraltro da ricollegarsi a precisi referenti normativi, di adeguare l’impianto alle BAT per effetto di lungaggini conseguenti a un contenzioso di cui la SA non ha alcuna responsabilità e, in secondo luogo, ogni questione afferente alla perdurante validità della VIA e dell’AIA è ormai rimessa alla definizione del contenzioso pendente. Sul punto, la posizione prudenzialmente assunta dal Ministero non può certo censurarsi, atteso che alla definizione dello stesso conseguirà, senza che possano porsi ulteriori questioni, il definitivo accertamento della non imputabilità dei ritardi alla ricorrente ovvero la ritenuta decadenza dei titoli autorizzativi, nella quale prospettiva è anche dubbia la sussistenza di un concreto interesse alla censura, in quanto nel primo caso ne verrebbero meno i presupposti alla base, mentre nel secondo caso la proroga decadrebbe automaticamente senza che il presente giudizio possa avere una qualche incidenza sulle conseguenze già divisate dal Ministero circa l’esito dei contenziosi precedentemente instaurati.
15. Il secondo motivo è parimenti infondato. In merito, è sufficiente ancora il richiamo a TAR Lazio n. 1126/2010, che il Collegio condivide, secondo cui “ non giova disputare sul tempo in cui interviene la P.A. sul predetto termine, perché quello relativo alle espropriazione esiste non già ex se, ma solo in quanto la dichiarazione di pubblica utilità è prevista dal (e solo grazie al) titolo autorizzatorio per i lavori relativi alla costruzione dell’impianto energetico (addirittura in deroga ad ogni previsione urbanistica), stante lo stretto vincolo funzionale tra la dichiarazione stessa e l’attività autorizzata. Inoltre, quando ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 239/2003 si verifica la “sterilizzazione” del termine per i lavori, una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto di detta norma e dell’art. 1, comma 1, del D.L. 7/2002, in relazione, cioè, sia alla tutela della proprietà privata, sia alla loro ratio – la quale costituisce, fino all’attuazione dell’art. 117, comma 3, Cost., il titolo specifico che sorregge l’intervento normativo statale a tutela dell’interesse sovraregionale non frazionabile nella materia degli impianti energetici a rete, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni – i termini per le espropriazioni, che appunto sono collegati funzionalmente per eadem ratio a quelli per i lavori, non possono che seguirne le sorti e subirne le eventuali condizioni. Non serve allora […] che la norma fissi pure una regola ad hoc per la proroga dei termini per le espropriazioni, sia perché questi ultimi discendono dalla dichiarazione di pubblica utilità, sia perché la tutela globale degli interessi nazionali affidata dalle norme dianzi citate ha lasciato alla P.A. statale il prudente e discrezionale apprezzamento di meglio coordinare le due attività (lavori ed espropriazioni) in relazione all’esito delle vicende sul titolo autorizzatorio. In caso contrario – ove, cioè, si rendessero reciprocamente indipendenti le due attività ex art. 1 del D.L. 7/2002 – si determinerebbe il concreto ed inutile rischio che, eventualmente annullata l’una, l’altra assuma la connotazione non più d’attività esecutiva d’una potestà ablatoria, bensì di mera occupazione sine titulo di beni altrui ”.
16. Neanche il terzo motivo può essere apprezzato favorevolmente, atteso che l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 7/2002 stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità; in ragione di ciò, i procedimenti autorizzativi (e relative proroghe) della centrale prevedono l’acquisizione delle aree attraverso la procedura espropriativa. La SA, d’altra parte, si è rivolta al Consorzio e aveva avviato il procedimento di assegnazione delle aree al fine di garantirsi la possibilità di ottenere un'area attrezzata a costi più contenuti ed entro termini più celeri rispetto a quanto sarebbe stato possibile procedendo in via autonoma a dotare l'area di tutte le opere necessarie (cfr., in tal senso, TAR Lazio – Roma, II stralcio, 27.12.2022, n. 17548), ma anche l’eventuale venir meno di tale possibilità certamente non osta all’acquisizione coattiva delle aree per mezzo del procedimento espropriativo.
17. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e va rigettato.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nei rapporti tra le ricorrenti, da un lato, e il MASE e SA EN s.r.l. dall’altro, mentre tra le altre parti possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dal MASE e da SA EN s.r.l., quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna, otre accessori di legge. Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | EN ZZ |
IL SEGRETARIO