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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/12/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
DA, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'1 e il 4 Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 5 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 123 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Parte_1
Lepanto n. 132, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Canicattì, nella via Manin n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Paci, dal quale
è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositata il 14/01/2025,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa
ND Di Mino, a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n.
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositata il 14
Gennaio 2025 il signor premetteva che, il 14 Ottobre 2024 era stato sottoposto Parte_1
a visita di revisione dalla competente Commissione Medica per l'accertamento della sussistenza a suo favore dell'invalidità civile. Esponendo che, all'esito della citata verifica gli era stata attribuita una invalidità nella misura del 76%, inferiore a quella, pari al 100%, necessaria per avere diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
Pertanto, con il ricorso in limine indicato adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico CP_2
d'ufficio al fine di accertare il possesso da parte sua dei requisiti sanitari per avere diritto alla citata prestazione assistenziale.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 5 Maggio 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta.
In tale scritto difensivo eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità del suddetto ricorso per mancanza di domanda amministrativa di aggravamento. Riferendo che il ricorrente, già titolare di assegno mensile di assistenza, il 14 Ottobre 2024 era stato sottoposto a visita di revisione dall'apposita Commissione Medica per verificare la permanenza dei requisiti sanitari per continuare ad averne diritto. Lo stesso deduceva che, non essendo titolare della cennata pensione di inabilità, esso resistente poteva valutare la ricorrenza dei relativi requisiti sanitari soltanto in presenza di una specifica domanda di aggravamento. Obiettando, poi, che il menzionato ricorso era inammissibile anche per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. In proposito l' evidenziava che, nel caso di specie l'istante aveva presentato il CP_2
5 Novembre 2024 una nuova domanda amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per avere diritto alla pensione di inabilità,
quando era ancora pendente la fase amministrativa afferente alla enunciata visita di revisione,
in spregio al disposto della menzionata norma. Denunciando, conseguentemente, che il ricorso in parola era inammissibile perché il signor , proponendo una nuova domanda Parte_1
amministrativa, aveva manifestato acquiescenza all'esito del verbale predisposto dalla
Commissione Medica Invalidi Civili il 14 Ottobre 2024, impugnato instaurando il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in esame. In forza di tali ragioni chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del nominato ricorso.
2 Nel corso del presente giudizio non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal
Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 19 Gennaio 2025. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5
Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'1 e il 4 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità la seconda eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria CP_2
memoria di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi,
l'inammissibilità del ricordato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n.
69/2009. Deducendo che, nella fattispecie il signor ha presentato il 5 Novembre Parte_1
2024 una nuova domanda amministrativa di aggravamento, avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per potere usufruire della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971, allorché era ancora pendente la fase amministrativa concernente l'esito della visita di revisione, a cui è stato sottoposto dalla competente Commissione Medica il 14 Ottobre 2024, in spregio al disposto della citata norma.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è
necessario fornire delle indispensabili delucidazioni. Invero, il II comma dell'art. 56 della legge n. 69 del 18 Giugno 2009 recita, testualmente: “L'articolo 11 della L. 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni
e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo”. A sua volta, l'art. 11 della legge n. 222 del 12
Giugno 1984, da esso richiamato, prevede: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che: “(…) interpretando la norma secondo logica e buonsenso si deve affermare che se un soggetto non possa presentare una successiva domanda amministrativa se non una volta esaurito il procedimento amministrativo
3 o giudiziario relativo ad una domanda precedente vuol dire che qualora dopo avere presentato una prima domanda amministrativa ne presenti una successiva il procedimento amministrativo
o giudiziario relativo alla prima deve ritenersi concluso” (cfr.: Trib. Roma, 19/10/2016).
Prendendo le mosse dalle superiori premesse, nell'ipotesi sottoposta a disamina con la presentazione a opera dell'odierno istante all' della nuova domanda amministrativa di CP_2 aggravamento del 5 Novembre 2024, volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per avere diritto alla pensione di inabilità, in sé non inammissibile in quanto non si può precludere a un soggetto la possibilità di proporre una nuova domanda amministrativa, costringendolo ad attendere l'esito dell'intera procedura relativa alla prima domanda (cfr., in tal senso: Trib. Roma
19/10/2016), egli ha manifestato acquiescenza all'esito del giudizio di revisione. Quest'ultimo, si è concluso con il verbale predisposto dalla Commissione Medica Invalidi Civili datato 14
Ottobre 2024, che è stato impugnato incoando il procedimento de quo. Per tale via, il signor si è precluso la possibilità di contestare giudizialmente il predetto accertamento Parte_1 negativo, stante che la relativa impugnazione avrebbe dovuto precedere, e non seguire, la cennata domanda di aggravamento inoltrata in via amministrativa. In proposito bisogna chiarire che, la circostanza che all'epoca di presentazione di quest'ultima non era ancora pendente il presente giudizio non sposta per nulla i termini della questione. Ciò in quanto, era in quel momento, comunque, ancora in corso il procedimento amministrativo, non ancora esaurito poiché non era ancora scaduto il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 445bis c.p.c., poi effettivamente depositato dal ricorrente il 14 Gennaio 2025. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve in questa sede dichiararsi l'improcedibilità del ricorso che ha introdotto la vertenza processuale qui analizzata.
L'istante, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio;
4 - infine, dichiara, per le argomentazioni sopra illustrate, irripetibili le spese di lite del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.
Così deciso in Agrigento in data 5 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara DA
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