Decreto cautelare 7 novembre 2025
Sentenza breve 12 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/12/2025, n. 22576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22576 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13550 del 2025, proposto dalle Signore
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. NA NA , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell'Istruzione e del Merito, nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti
Sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio.
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - dei provvedimenti generali, di estremi sconosciuti, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che abbiano autorizzato e disposto l'individuazione del contingente destinato agli incarichi di assegnazione temporanea, attingendo dalle graduatorie di cui decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ma di area linguistica differente rispetto a quanto previsto dal “ Rende noto” per l'anno 2025/2026 in cui vengono resi noti i posti disponibili presso scuole statali all'estero, scuole paritarie all'estero, associazione delle scuole italiane all'estero, altre scuole italiane all'estero, corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, lettorati e scuole Europee, in particolare di area linguistica inglese anziché tedesco;
degli stessi provvedimenti nella parte in cui illegittimamente revocano lo stesso “Rende noto” e autorizzano l'assegnazione temporanea all'estero a candidati reclutati per l' area inglese, individuati nella relativa graduatoria “SCI 002 inglese” e non dalla pure vigente graduatoria relativa all'insegnamento del tedesco “SCI 002 tedesco” ,
nonché per l'annullamento dei provvedimenti di estremi sconosciuti e/o impliciti che abbiano decretato erroneamente e illegittimamente la graduatoria “SCI 002 tedesco”
quale esaurita, e implicitamente abbiano escluso le ricorrenti dal procedimento, volto alle assegnazioni temporanee di cui allo stesso decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, procedimento distinto da quello di conferimento di mandato dei sei anni,
nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi ove necessario il decreto direttoriale MAECI n.4815/1762 del 4 dicembre 2023 - Procedura di selezione per la copertura di posti di docenti e ATA da destinare all'estero, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, per le graduatorie esaurite o in via di esaurimento (bando), ove successivamente interpretato in maniera lesiva per gli interessi legittimi delle ricorrenti; nonché i provvedimenti di estremi sconosciuti di determinazione del “Rende noto” e lo stesso “Rende noto” ove dovesse implicitamente prevedere
l'assegnazione dei posti all'estero indipendentemente dall' area linguistica di appartenenza.
Infine, per l'obbligo a provvedere alla assegnazione degli incarichi in armonia con decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e con l'area linguistica, le sedi e il codice funzione determinato dalle richieste e individuazione dei posti disponibili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero dell'Istruzione e del Merito ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. BE IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame, le ricorrenti, hanno impugnato – previa tutela cautelare – gli atti indicati in epigrafe;
-le amministrazioni convenute si sono costituite in resistenza - a mezzo della difesa erariale - e con memoria hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, atteso che nella fattispecie all’esame verrebbe in rilievo una procedura non idoneativa, intesa a individuare del personale da collocare in mobilità esterna .
All’udienza camerale del 2/12/2025 – previo avviso di sentenza in forma semplificata - il ricorso è stato assunto in decisione.
Considerato che:
- la destinazione all’estero del personale docente e ATA - come le ricorrenti - ai posti di contingente di cui all’art. 19 del DLgs. n. 64/2017 inerisce alla mobilità professionale (Cfr. Tribunale di Udine, sentenza 14.6.2022, n. 81; Tribunale di Bolzano, sentenza n. 60/2021; Tribunale di Roma, sentenza 17.10.2019, n. 8263; TAR Lazio, 29.1.2014, n. 1122) e che, per radicato arresto giurisprudenziale, l'istituto della mobilità esterna dei dipendenti pubblici contrattualizzati si configura come cessione del contratto di lavoro che dà luogo ad una sua modificazione soggettiva, né è assimilabile alle procedure concorsuali, con ogni effetto in ordine alla cognizione delle relative controversie del Giudice Ordinario, incidenti su diritti soggettivi del lavoratore ( Cass., S.U., 6.3.2009, n. 5458; T.A.R. Toscana, sez. I , 28.11.2013, n. 1653);
- ai sensi del l’ art. 63 DLgs n. 165/2001 , continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente le "controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", essendo state devolute, invece, al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che - se rilevanti ai fini della decisione - vengono disapplicati, ove illegittimi;
- la procedura di cui si tratta non è finalizzata all’assunzione di dipendenti, né è assimilabile alle procedure concorsuali (su cui, invece, il Giudice Amministrativo conserva la propria cognizione), atteso che presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro già instaurato e che produce l’effetto di modificare le modalità di espletamento delle mansioni, fermo restando il possesso della medesima qualifica presso l’Amministrazione di provenienza e quella di destinazione;
- a norma dell’ art. 11, comma 1 cpa, il Collegio indica pertanto quale giudice deputato alla cognizione della controversia il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;
-la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta nel presente giudizio potrà essere garantita dalla sua riproposizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione ex art. 11, comma 2 cpa .
Rilevato che le spese del giudizio possano essere compensate in relazione alla peculiarità della materia oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto spettante alla cognizione dell’ Autorità Giudiziaria Ordinaria , davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all' art. 11 cpa .
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente
BE IA AN, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE IA AN | CE LO |
IL SEGRETARIO