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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.26/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in concordato preventivo, in Parte_1 persona del liquidatore e rappresentante legale, con sede in Modugno;
Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Parte_3
24/3/1965, entrambi residenti in Bari, tutti ivi elettivamente domiciliati alla via Niccolò
Piccinni n.33 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Piacente, dal quale sono tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro pagina 1 di 12 (nuova denominazione della Società per la Controparte_1 gestione di , già ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 CP_3 con sede in Napoli ed elettivamente domiciliata in Martina Franca (TA) alla B. Leone 1/B presso lo studio dell'avv. Gianfranco Chiarelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2066/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 8/7/2020, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.403/2017 r.g. promosso dagli odierni appellanti in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 15/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “Voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza: 1)in via preliminare, in accoglimento del gravame, accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sigg.ri e , per i motivi di cui in Parte_2 Parte_3 narrativa;
2)accertare e dichiarare la fondatezza della sollevata eccezione di nullità delle fideiussioni così come sottoscritte per violazione dell'art.2 della L.n.287/1990 per i motivi in narrativa esposti;
3)conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dai predetti fideiussori alla già ; 4)sempre in via preliminare, previa CP_2 CP_3 rimessione della causa in istruttoria, riconvocare il CTU affinché lo stesso provveda a rideterminare l'esatto ammontare del dare-avere tra le parti;
5)per l'effetto, accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia e l'intervenuta pattuizione di interessi usurai anche in relazione agli altri contratti di c/c sottoscritti dagli odierni appellanti nella rispettiva qualità; 6)conseguentemente, riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti al pagamento della somma di €1.222.307,81 e dichiarare gli stessi non tenuti al pagamento di detta somma;
7)Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna degli appellanti, in solido, alle spese tutte e competenze difensive attinenti al grado d'appello. pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
Con ricorso del 30/9/2016 depositato innanzi il Tribunale di Bari, la , dante CP_3 causa dell'odierna appellata, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento a carico degli odierni appellanti, nella qualità di debitrice principale e dei suoi garanti per l'importo complessivo di €1.129.786,37 oltre interessi come da domanda nonché le spese e competenze della procedura monitoria a fronte di un rapporto di conto corrente ordinario, intestato alla società e acceso in data 4/3/2004 presso la filiale di Parte_1
Molfetta della allora;
di molteplici contratti di finanziamento a decorrere Controparte_4 da quello del 17/6/2015 fino a quello del 16/11/2015 nonché di un accessorio conto anticipi.
Avverso la concessa ingiunzione del 31/10/2016, debitamente e tempestivamente notificata, con citazione del 5/1/2017, introduttiva del presente giudizio, tanto la società correntista, debitrice principale, quanto i predetti suoi fideiussori, proponevano formale e tempestiva opposizione, convenendo in giudizio la , avente causa della CP_3 originaria Banca creditrice, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo predetto.
Assumevano gli opponenti, a supporto della proposta opposizione, la dedotta inefficacia dei contratti di conto corrente per asserita mancanza di data certa, illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle cms, dei giorni valuta e di altre spese e commissioni,
l'usurarietà degli interessi, sia con riferimento al tasso base che con riferimento al tasso di mora, l'indeterminatezza delle clausole relative ai contratti di finanziamento all'importazione ed infine l'inefficacia delle fideiussioni asseritamente derivante dall'applicazione di condizioni illegittime.
Con distinto capo impugnatorio, dedotto solamente in fase decisionale, eccepivano la nullità delle prestate garanzie fideiussorie, delle quali contestavano la violazione della normativa antitrust con inclusione delle note tre clausole anticoncorrenziali.
Si costituiva ritualmente la convenuta , contestando ogni avverso dedotto CP_3
e concluso, evidenziando che gli interessi attivi e passivi risultavano da clausola specificamente sottoscritta e concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto monitorio e conseguenziale accoglimento della domanda di condanna con lo stesso proposta.
pagina 3 di 12 Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione, veniva accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutiva del decreto ingiuntivo, esperito, negativamente, il tentativo di mediazione obbligatoria, disposta ed espletata ctu contabile finalizzata a rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente (principale ed accessorio).
All'esito del deposito della demanda indagine peritale, la causa veniva trattenuta in decisione nel corso dell'udienza di p,.c. del 20/11/2019 per essere rimessa sul ruolo istruttorio per la ritenuta necessaria rinnovazione della ctu all'esito della quale, veniva definitivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nel corso della fissata udienza dell'8/7/2020.
Nelle more della predetta decisione, in data 19/11/19, si costituiva in giudizio con atto d'intervento ex art.111 c.p.c. la , quale Controparte_5 cessionaria del credito per cui era causa.
Con contestuale sentenza, il Tribunale definiva la controversia in parziale accoglimento della proposta opposizione e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rideterminava il credito della banca nella somma minore di €1.122.307 de correlativa statuizione di condanna oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre le liquidate spese processuali a carico degli opponenti soccombenti, sia pure per un somma lievemente minore di quella ingiunta, ponendo definitivamente a carico delle parti in quote uguali, le spese per l'espletata ctu.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Preliminarmente disattendeva il primo giudice l'eccezione degli opponenti di inefficacia del contratto originario di conto corrente per asserita mancanza di data certa, rilevando che, nel caso in esame, i contratti in questione recassero tutti la data di sottoscrizione.
Venendo alle contestazioni circa la illiceità delle condizioni economiche dei contratti applicate dalla premessa la irrilevanza della mancata contestazione, nei termini di CP_4 legge, degli estratti conti inviati dalla atteso che la stessa rendeva inoppugnabili CP_4 gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile ma non anche sotto quello della validità ed efficacia, con richiamo di molteplice giurisprudenza, osservava il Tribunale che, dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parrti in causa, si era accertato, pagina 4 di 12 sulla scorta dell'elaborato peritale diligentemente portato a termine dal designato ctu e dei chiarimenti successivamente forniti dallo stesso a seguito dei rilievi di parte opposta che il TEG originariamente convenuto nei contratti di finanziamento, non superava le soglie di usura ex L.108/96 salva l'unica esclusione afferente il contratto di conto anticipi fatture del 15/10/2010 nel quale veniva pattuito un tasso debitore corrispettivo ed un tasso di mora superiore al Tasso Soglia Usura.
A tale riguardo, ribadiva il Tribunale che il ctu, all'esito dei quesiti postigli con la correlativa ordinanza istruttoria ammissiva e sulla scorta dei principi giuridici affermati dalla giurisprudenza prevalente condivisibili, procedeva alla rideterminazione dei rapporti di conto corrente, pervenendo ai risultati elaborati ed individuati nelle correlative conclusioni, ovvero, con riferimento al predetto conto anticipi fatture, ad un ricalcolo dello stesso con eliminazione di qualsiasi interesse ed onere relativamente al periodo decorrente dal 15/10/10, data di pattuizione di tassi d'interesse usurari, al 6/11/21, data di pattuizione del contratto di affidamento di €900.000,00 con pattuizione di interessi infra soglia, considerando, correttamente, per il periodo successivo alla data predetta gli interessi e tutte le condizioni economiche pattuite.
All'esito di tali corrette operazioni il ctu rideterminava il saldo a debito del conto accessorio predetto, all'atto del passaggio a sofferenza del 20/2/17, nella somma di €71.995,00 che andava quindi ad aggiungersi al saldo a debito del conto principale, immune da applicazione di interessi usurari, rideterminato nella somma, all'atto del passaggio a sofferenza del 20/2/2017, pari ad €1.050.312,81 così determinando il saldo complessivo a debito solidale degli opponenti nella somma indicata in dispositivo di €1.122.307,81, anziché in quella riconosciuta in sede monitoria di €1.129.786,37, essendo i due residui contratti di conto corrente con un saldo debitore eguale a 0.
Venendo poi ad esaminare l'ulteriore eccezione di nullità delle fideiussioni, tardivamente sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, ne rilevava l'inammissibilità rituale attesa la preclusione ad una rilevabilità officiosa non emergendo dagli atti la stipulazione delle stesse in violazione alla legge antitrust, rilevandone, inoltre, l'inconferenza alla fattispecie, in conformità del più recente sviluppo giurisprudenziale secondo il quale la nullità dei contratti fideiussori sarebbe solamente parziale, limitandosi solamente alle tre clausole contestate che, nel caso di specie, in ogni caso, non trovavano applicazione. pagina 5 di 12 Avverso la predetta statuizione insorgevano gli opponenti, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano due distinte censure.
In particolare, con il primo motivo si dolevano per la rilevata inammissibilità rituale della proposta eccezione di nullità delle fideiussioni, sebbene dedotta dai fideiussori stessi solamente in fase decisionale, attesa la rilevabilità d'ufficio della questione, in ogni stato e grado del processo, vista la natura di eccezione in senso lato della stessa, rilevabile in ogni stato e grado del processo, come riconosciuto da concorde e plurima giurisprudenza di legittimità; con un secondo motivo, contestavano gli esiti peritali, erroneamente recepiti in sentenza, con riferimento al rilievo di un interesse ultra soglia solamente con riferimento al conto anticipi fatture, rilevando, non avendolo fatto nella sede competente, asserite censure metodologiche nell'operato del CTU che aveva correttamente ritenuto una soglia usura estranea da quella effettiva con conseguente inattendibilità della ritenuta legittimità dei tassi d'interessi debitori applicati nel conto corrente ordinario e prospettando, in alternativa, una distinta operazione contabile, inclusiva dello spreed relativo agli interessi di mora, da aggiungere a quelli corrispettivi.
A supporto del gravame proposto invocavano, in via preliminare, una sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e, quanto al merito, rassegnavano le trascritte conclusioni.
Si costituiva la società appellata, intervenuta nel giudizio di primo grado, quale cessionaria del credito, contestando la fondatezza di entrambi i motivi d'impugnativa e concludendo per la conferma integrale della impugnata sentenza con conseguenziale statuizione condannatoria delle spese del grado a carico solidale degli appellanti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/4/2021 e della reiterata istanza d'inibitoria, il Collegio, con motivata ordinanza del 14/4 successivo, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare predetta, sospendeva l'efficacia esecutiva della gravata sentenza esclusivamente nei confronti dei fideiussori, motivando l'accoglimento parziale dell'istanza in ragione di un ritenuto “elevato grado di serietà” della questione prospettata con l'appello relativa alla eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con formulazione di una “prognosi di probabile fondatezza dell'impugnazione” e rinviando, per il prosieguo alla successiva udienza di p.c. del
16/9/2022, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 14/7/23 e quindi, per pagina 6 di 12 analoga ragione, a quella di cui in epigrafe del 15/3/2024, trattata con la disposta modalità cartolare telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle trascritte e contrapposte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi di cui all'art.190 c.p.c.-
Motivazione della decisione
Il prioritario scrutinio della prima censura, attinente la contestata ritenuta inammissibilità, per tardiva proposizione, dell'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate per la prospettata violazione della normativa antitrust conseguente alla inclusione contrattuale delle note clausole anticoncorrenziali, induce il Collegio, all'esito di una disamina più approfondita rispetto a quella necessariamente sommaria effettuata in sede cautelare, a ritenere la censura priva di pregio sulla scorta di una più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità che, pur ritenendo l'eccezione rilevabile d'ufficio e quindi proponibile in ogni fase e grado del giudizio, ne consentiva il rilievo officioso solamente in presenza di un'allegata rituale produzione documentale di supporto, nella specie incontestabilmente omessa.
Nel caso di specie è invero incontestabile la carente produzione documentale che avrebbe dovuto supportare l'eccezione di nullità, consentendo al Tribunale di esaminarne la fondatezza sulla scorta della delibera ABI del 2005 e degli stessi contratti di fideiussione
, da annullare integralmente per la previsione contrattuale delle clausole anticoncorrenziali, persistendo la carente produzione anche all'esito della successiva appendice processuale ex art.183 6° comma n.2 c.p.c.
Alla stregua di tale omissione istruttoria-documentale, protrattasi per tutto il corso del giudizio e della ulteriore omessa allegazione assertiva di una eccezione di decadenza e liberazione dei fideiussori ex art.1957 c.c., deve configurarsi la corretta delibazione di tardività e di inammissibilità rituale della predetta eccezione da parte del primo giudice.
A tale riguardo, invero, ad attestare la correttezza della motivazione in parte qua, si è autorevolmente precisato in chiave nomofilattica che: “In tema di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbene l'eccezione di nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tale rilevabilità è circoscritta alla valutazione in diritto dei fatti già allegati e non consente l'introduzione di nuovi elementi
pagina 7 di 12 probatori. I fatti costitutivi della nullità devono essere stati tempestivamente allegati in primo grado, non potendo il giudice procedere a nuovi accertamenti fattuali in violazione del principio del contradittorio. La produzione (ovvero omessa produzione nel caso in esame) in appello del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 e del parere dell'Autorità Garante della concorrenza, quali documenti a supporto dell'eccezione di nullità antitrust deve ritenersi tardiva ed inammissibile non rientrando tali atti amministrativi né nell'ambito del principio iura novit curia né nel fatto notorio (cfr. Cass. ordinanza n.27817 del 28/10/2024; conf. Cass. 15/7/2024 n.19401, conf. Trib. Padova
3/3/2020 n.453, laddove si reitera il principio secondo il quale i documenti attestanti i fatti costitutivi dell'eccezione debbano essere prodotti entro lo scadere del termine istruttorio di rito) conseguendone la corretta motivazione del Tribunale all'esito della riscontrata omissione probatoria documentale dei fatti costitutivi dell'eccezione, tardivamente sollevata solamente in fase decisionale senza alcun rituale supporto documentale.
In ogni caso, anche a voler ritenere l'eccezione rilevabile d'ufficio senza alcun supporto documentale, resta la dirimente rilevanza della pronuncia in chiave nomofilattica del 2021, con il rilevante principio già preannunciato da alcune pronunce isolate, in merito ad una ritenuta nullità solo parziale delle fideiussioni, limitata all'inefficacia delle sole tre clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata “salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(Cass. SS.UU. n.41994/2021) conseguendone, salva l'efficacia della fideiussione, la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c., subordinata, tuttavia, trattandosi di eccezione in senso stretto, ad una tempestiva proposizione della stessa nel primo atto difensivo dell'eccipiente fideiussore ovvero, nel caso in esame, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, onere incontestabilmente disatteso nella fattispecie laddove, con l'atto introduttivo del giudizio, gli opponenti fideiussori supportavano la proposta opposizione con ben altri e distinti motivi attinenti ad alcune contestate clausole contrattuali dei due rapporti di conto correnti facenti capo alla società garantita.
A tale riguardo, invero, in punto di natura dell'eccezione di decadenza de qua non rilevabile d'ufficio ma, quale eccezione in senso stretto, soggetta ai termini preclusivi di rito si è incisivamente enunciato il principio per cui: “in tema di fideiussione omnibus
pagina 8 di 12 conforme allo schema Abi, la nullità delle clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale (nn.2, 6 e 8 dello schema ABI) non incide sulla disciplina dell'art.1957
c.c. e sulla natura dell'eccezione di decadenza ivi prevista. L'eccezione di estinzione della fideiussione per mancato esercizio tempestivo dell'azione verso il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che deve essere sollevata dal fideiussore nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. La nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c., contenuta nello schema ABI, in quanto lesiva della concorrenza secondo il provvedimento della
Banca d'Italia n.55/2005, comporta la reviviscenza della disciplina codicistica ma non modifica la natura dell'eccezione né la rende rilevabile d'ufficio, trattandosi di diritto disponibile la cui mancata deduzione equivale a rinuncia” ( cfr. Cass. ordinanza n.30774 del 30/11/2024).
Sulla scorta dell'applicazione dei seguenti criteri ermeneutici alla fattispecie processuale in esame, deve condividersi la ritenuta inammissibilità rituale della proposta eccezione di nullità, tardivamente proposta solamente con la comparsa conclusionale ed in completa carenza di una produzione documentale di supporto circa i fatti costituitivi dell'eccezione medesima, con doveroso rigetto della censura in esame.
Lo scrutinio della seconda censura impone una rivisitazione delle risultanze peritali in ordine ad un ritenuto superamento della soglia usuraia degli interessi solamente con riferimento al contratto anticipi fatture, rilevando invece il rispetto della correlativa soglia usuraria nel conto corrente ordinario.
La doglianza articolata investe, come detto, la metodologia adoperata dal ctu per giungere a tale conclusione e, in particolare, l'omessa considerazione di un fido di fatto, desumibile da vari fattori, che consentiva di ampliare la soglia assunta a parametro oltre quella di
€.5000,00 erroneamente utilizzata sul presupposto di una assente pattuizione scritta in ordine all'affidamento e che determinava, conseguentemente, in relazione al conto ordinario, la ritenuta assenza di interessi usurari per essere la soglia individuata per contratti senza affidamento ben distinta da quella prevista in presenza di un affidamento di fatto con limite massimo ben oltre €5.000,00.
pagina 9 di 12 la censura ribadendo un asserito superamento del tasso soglia in CP_6 considerazione del cumulo del tasso corrispettivo con i tre punti percentuali dello spreed di mora.
Reputa il Collegio non condivisibile la doglianza, avendo il ctu correttamente concluso in riscontro alla rilevata assenza di qualsiasi pattuizione scritta in ordine ad un affidamento del conto con doverosa applicazione di un limite soglia appropriato alla tipologia del conto.
L'accoglibilità della censura in esame si configura preclusa da un duplice rilevo di natura sostanziale, non rilevando, invece, come sostenuto dalla difesa appellata, la tardiva proposizione delle censure critiche oltre i termini preclusivi di cui al novellato art.195
c.p.c., atteso che, come precisato dalla rilevante pronuncia nomofilattica (SS.UU. n.5624 del 21/2/2022) le predette osservazioni possono configurarsi quali argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico giuridico, non integrando eccezioni di nullità relative al suo procedimento.
Invero le osservazioni, prospettate quale specifica censura in questa fase non introducono affatto nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, limitandosi a contestare l'attendibilità e la valutazione delle risultanze della ctu, volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Permangono tuttavia, come detto, due motivi sostanziali ostativi all'accoglimento della censura.
In primo luogo, con riferimento all'invocato “fido di fatto” , in tesi appellante disatteso dal
CTU, rileva il Collegio che, per quanto questa Corte abbia reiteratamente riconosciuto la possibilità di una conclusione di siffatto affidamento per” facta concludentia, ritendo ,lo stesso un contratto a forma libera del quale era consentita la conclusione di fatto ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca(Cass. 17090/08 e 14470/05)non essendo richiesta la forma scritta né ad substanziam né ad probationem, essendo la prova dell'affidamento essere offerta attraverso tutti gli elementi sintomatici quali assenze di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazione a sofferenza, tassi d'interesse infra ed extra fido rilevati negli estratti conto” (cfr. Sentenza n.81 del 14/1/2022), nel caso in esame, la società correntista era onerata dall'allegare e comprovare che nel preciso riferimento temporale, ovvero nel primo trimestre del 2004, l'apertura di credito pagina 10 di 12 effettivamente operata dalla banca avesse superato €.5.000,00 così di fatto consentendo una individuazione alternativa del limite usuraio relativo al predetto periodo, onere probatorio rimasto disatteso e superato dalla rilevata assenza di un interesse distinto infra
o extra fido.
In secondo luogo, nel prospettare una determinazione di un tasso ultra soglia anche con riguardo al conto ordinario, gli appellanti, reiterano una palese violazione del principio granitico della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale non è consentito il cumulo tra il tasso corrispettivo e quello moratorio, attesa la distinta funzione ontologica delle due tipologie (v. ex multis Cass. 29/5/2024 n.15007; conf. Cass. SS.UU. 1059/2020).
Invero. “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale affermazione vi è la constatazione che
i due tassi sono alternativi tra loro svolgendo una ben distinta funzione corrispettiva i primi e risarcitoria i secondi(Cass. 28/6/2019 n.17447).
Il prospetto ricostruttivo ipotizzato dagli appellanti, laddove si prevede il superamento del tasso soglia del 14,250%, determinato dalla sommatoria di quello corrispettivo previsto del 14,19% (inferiore quindi a quello soglia) con i tre punti percentuali del tasso moratorio pari al 17,19% è palesemente errato, ritenendosi corretto il prospetto contabile operato dal CTU che ha considerato, alternativamente, il tasso convenzionale del 14,25% e quello moratorio del 16,50%, ben distinti e singolarmente considerati, entrambi inferiori a quello soglia in vigore nel primo trimestre del 2004, pari al 18,615%.
In definitiva, quindi, il gravame in esame non si configura supportato da pregnanti e condivisibili motivazioni, dovendosi, di contro, apprezzare la correttezza del procedimento logico deduttivo applicato dal Tribunale, avvalorato dai richiamati principi di legittimità e riscontri documentali in atti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in concordato preventivo e da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 2026/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione Parte_3 monocratica, in data 8/7/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello; pagina 11 di 12 2)Condanna gli appellanti, in solido, alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive relative al grado, liquidate le stesse in complessivi €20.119,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, al versamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 22/7/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in concordato preventivo, in Parte_1 persona del liquidatore e rappresentante legale, con sede in Modugno;
Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Parte_3
24/3/1965, entrambi residenti in Bari, tutti ivi elettivamente domiciliati alla via Niccolò
Piccinni n.33 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Piacente, dal quale sono tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro pagina 1 di 12 (nuova denominazione della Società per la Controparte_1 gestione di , già ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 CP_3 con sede in Napoli ed elettivamente domiciliata in Martina Franca (TA) alla B. Leone 1/B presso lo studio dell'avv. Gianfranco Chiarelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2066/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 8/7/2020, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.403/2017 r.g. promosso dagli odierni appellanti in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 15/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “Voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza: 1)in via preliminare, in accoglimento del gravame, accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sigg.ri e , per i motivi di cui in Parte_2 Parte_3 narrativa;
2)accertare e dichiarare la fondatezza della sollevata eccezione di nullità delle fideiussioni così come sottoscritte per violazione dell'art.2 della L.n.287/1990 per i motivi in narrativa esposti;
3)conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dai predetti fideiussori alla già ; 4)sempre in via preliminare, previa CP_2 CP_3 rimessione della causa in istruttoria, riconvocare il CTU affinché lo stesso provveda a rideterminare l'esatto ammontare del dare-avere tra le parti;
5)per l'effetto, accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia e l'intervenuta pattuizione di interessi usurai anche in relazione agli altri contratti di c/c sottoscritti dagli odierni appellanti nella rispettiva qualità; 6)conseguentemente, riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti al pagamento della somma di €1.222.307,81 e dichiarare gli stessi non tenuti al pagamento di detta somma;
7)Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna degli appellanti, in solido, alle spese tutte e competenze difensive attinenti al grado d'appello. pagina 2 di 12 Svolgimento del processo
Con ricorso del 30/9/2016 depositato innanzi il Tribunale di Bari, la , dante CP_3 causa dell'odierna appellata, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento a carico degli odierni appellanti, nella qualità di debitrice principale e dei suoi garanti per l'importo complessivo di €1.129.786,37 oltre interessi come da domanda nonché le spese e competenze della procedura monitoria a fronte di un rapporto di conto corrente ordinario, intestato alla società e acceso in data 4/3/2004 presso la filiale di Parte_1
Molfetta della allora;
di molteplici contratti di finanziamento a decorrere Controparte_4 da quello del 17/6/2015 fino a quello del 16/11/2015 nonché di un accessorio conto anticipi.
Avverso la concessa ingiunzione del 31/10/2016, debitamente e tempestivamente notificata, con citazione del 5/1/2017, introduttiva del presente giudizio, tanto la società correntista, debitrice principale, quanto i predetti suoi fideiussori, proponevano formale e tempestiva opposizione, convenendo in giudizio la , avente causa della CP_3 originaria Banca creditrice, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo predetto.
Assumevano gli opponenti, a supporto della proposta opposizione, la dedotta inefficacia dei contratti di conto corrente per asserita mancanza di data certa, illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle cms, dei giorni valuta e di altre spese e commissioni,
l'usurarietà degli interessi, sia con riferimento al tasso base che con riferimento al tasso di mora, l'indeterminatezza delle clausole relative ai contratti di finanziamento all'importazione ed infine l'inefficacia delle fideiussioni asseritamente derivante dall'applicazione di condizioni illegittime.
Con distinto capo impugnatorio, dedotto solamente in fase decisionale, eccepivano la nullità delle prestate garanzie fideiussorie, delle quali contestavano la violazione della normativa antitrust con inclusione delle note tre clausole anticoncorrenziali.
Si costituiva ritualmente la convenuta , contestando ogni avverso dedotto CP_3
e concluso, evidenziando che gli interessi attivi e passivi risultavano da clausola specificamente sottoscritta e concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto monitorio e conseguenziale accoglimento della domanda di condanna con lo stesso proposta.
pagina 3 di 12 Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione, veniva accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutiva del decreto ingiuntivo, esperito, negativamente, il tentativo di mediazione obbligatoria, disposta ed espletata ctu contabile finalizzata a rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente (principale ed accessorio).
All'esito del deposito della demanda indagine peritale, la causa veniva trattenuta in decisione nel corso dell'udienza di p,.c. del 20/11/2019 per essere rimessa sul ruolo istruttorio per la ritenuta necessaria rinnovazione della ctu all'esito della quale, veniva definitivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nel corso della fissata udienza dell'8/7/2020.
Nelle more della predetta decisione, in data 19/11/19, si costituiva in giudizio con atto d'intervento ex art.111 c.p.c. la , quale Controparte_5 cessionaria del credito per cui era causa.
Con contestuale sentenza, il Tribunale definiva la controversia in parziale accoglimento della proposta opposizione e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rideterminava il credito della banca nella somma minore di €1.122.307 de correlativa statuizione di condanna oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre le liquidate spese processuali a carico degli opponenti soccombenti, sia pure per un somma lievemente minore di quella ingiunta, ponendo definitivamente a carico delle parti in quote uguali, le spese per l'espletata ctu.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Preliminarmente disattendeva il primo giudice l'eccezione degli opponenti di inefficacia del contratto originario di conto corrente per asserita mancanza di data certa, rilevando che, nel caso in esame, i contratti in questione recassero tutti la data di sottoscrizione.
Venendo alle contestazioni circa la illiceità delle condizioni economiche dei contratti applicate dalla premessa la irrilevanza della mancata contestazione, nei termini di CP_4 legge, degli estratti conti inviati dalla atteso che la stessa rendeva inoppugnabili CP_4 gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile ma non anche sotto quello della validità ed efficacia, con richiamo di molteplice giurisprudenza, osservava il Tribunale che, dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parrti in causa, si era accertato, pagina 4 di 12 sulla scorta dell'elaborato peritale diligentemente portato a termine dal designato ctu e dei chiarimenti successivamente forniti dallo stesso a seguito dei rilievi di parte opposta che il TEG originariamente convenuto nei contratti di finanziamento, non superava le soglie di usura ex L.108/96 salva l'unica esclusione afferente il contratto di conto anticipi fatture del 15/10/2010 nel quale veniva pattuito un tasso debitore corrispettivo ed un tasso di mora superiore al Tasso Soglia Usura.
A tale riguardo, ribadiva il Tribunale che il ctu, all'esito dei quesiti postigli con la correlativa ordinanza istruttoria ammissiva e sulla scorta dei principi giuridici affermati dalla giurisprudenza prevalente condivisibili, procedeva alla rideterminazione dei rapporti di conto corrente, pervenendo ai risultati elaborati ed individuati nelle correlative conclusioni, ovvero, con riferimento al predetto conto anticipi fatture, ad un ricalcolo dello stesso con eliminazione di qualsiasi interesse ed onere relativamente al periodo decorrente dal 15/10/10, data di pattuizione di tassi d'interesse usurari, al 6/11/21, data di pattuizione del contratto di affidamento di €900.000,00 con pattuizione di interessi infra soglia, considerando, correttamente, per il periodo successivo alla data predetta gli interessi e tutte le condizioni economiche pattuite.
All'esito di tali corrette operazioni il ctu rideterminava il saldo a debito del conto accessorio predetto, all'atto del passaggio a sofferenza del 20/2/17, nella somma di €71.995,00 che andava quindi ad aggiungersi al saldo a debito del conto principale, immune da applicazione di interessi usurari, rideterminato nella somma, all'atto del passaggio a sofferenza del 20/2/2017, pari ad €1.050.312,81 così determinando il saldo complessivo a debito solidale degli opponenti nella somma indicata in dispositivo di €1.122.307,81, anziché in quella riconosciuta in sede monitoria di €1.129.786,37, essendo i due residui contratti di conto corrente con un saldo debitore eguale a 0.
Venendo poi ad esaminare l'ulteriore eccezione di nullità delle fideiussioni, tardivamente sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, ne rilevava l'inammissibilità rituale attesa la preclusione ad una rilevabilità officiosa non emergendo dagli atti la stipulazione delle stesse in violazione alla legge antitrust, rilevandone, inoltre, l'inconferenza alla fattispecie, in conformità del più recente sviluppo giurisprudenziale secondo il quale la nullità dei contratti fideiussori sarebbe solamente parziale, limitandosi solamente alle tre clausole contestate che, nel caso di specie, in ogni caso, non trovavano applicazione. pagina 5 di 12 Avverso la predetta statuizione insorgevano gli opponenti, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano due distinte censure.
In particolare, con il primo motivo si dolevano per la rilevata inammissibilità rituale della proposta eccezione di nullità delle fideiussioni, sebbene dedotta dai fideiussori stessi solamente in fase decisionale, attesa la rilevabilità d'ufficio della questione, in ogni stato e grado del processo, vista la natura di eccezione in senso lato della stessa, rilevabile in ogni stato e grado del processo, come riconosciuto da concorde e plurima giurisprudenza di legittimità; con un secondo motivo, contestavano gli esiti peritali, erroneamente recepiti in sentenza, con riferimento al rilievo di un interesse ultra soglia solamente con riferimento al conto anticipi fatture, rilevando, non avendolo fatto nella sede competente, asserite censure metodologiche nell'operato del CTU che aveva correttamente ritenuto una soglia usura estranea da quella effettiva con conseguente inattendibilità della ritenuta legittimità dei tassi d'interessi debitori applicati nel conto corrente ordinario e prospettando, in alternativa, una distinta operazione contabile, inclusiva dello spreed relativo agli interessi di mora, da aggiungere a quelli corrispettivi.
A supporto del gravame proposto invocavano, in via preliminare, una sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e, quanto al merito, rassegnavano le trascritte conclusioni.
Si costituiva la società appellata, intervenuta nel giudizio di primo grado, quale cessionaria del credito, contestando la fondatezza di entrambi i motivi d'impugnativa e concludendo per la conferma integrale della impugnata sentenza con conseguenziale statuizione condannatoria delle spese del grado a carico solidale degli appellanti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/4/2021 e della reiterata istanza d'inibitoria, il Collegio, con motivata ordinanza del 14/4 successivo, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare predetta, sospendeva l'efficacia esecutiva della gravata sentenza esclusivamente nei confronti dei fideiussori, motivando l'accoglimento parziale dell'istanza in ragione di un ritenuto “elevato grado di serietà” della questione prospettata con l'appello relativa alla eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con formulazione di una “prognosi di probabile fondatezza dell'impugnazione” e rinviando, per il prosieguo alla successiva udienza di p.c. del
16/9/2022, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 14/7/23 e quindi, per pagina 6 di 12 analoga ragione, a quella di cui in epigrafe del 15/3/2024, trattata con la disposta modalità cartolare telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle trascritte e contrapposte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi di cui all'art.190 c.p.c.-
Motivazione della decisione
Il prioritario scrutinio della prima censura, attinente la contestata ritenuta inammissibilità, per tardiva proposizione, dell'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate per la prospettata violazione della normativa antitrust conseguente alla inclusione contrattuale delle note clausole anticoncorrenziali, induce il Collegio, all'esito di una disamina più approfondita rispetto a quella necessariamente sommaria effettuata in sede cautelare, a ritenere la censura priva di pregio sulla scorta di una più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità che, pur ritenendo l'eccezione rilevabile d'ufficio e quindi proponibile in ogni fase e grado del giudizio, ne consentiva il rilievo officioso solamente in presenza di un'allegata rituale produzione documentale di supporto, nella specie incontestabilmente omessa.
Nel caso di specie è invero incontestabile la carente produzione documentale che avrebbe dovuto supportare l'eccezione di nullità, consentendo al Tribunale di esaminarne la fondatezza sulla scorta della delibera ABI del 2005 e degli stessi contratti di fideiussione
, da annullare integralmente per la previsione contrattuale delle clausole anticoncorrenziali, persistendo la carente produzione anche all'esito della successiva appendice processuale ex art.183 6° comma n.2 c.p.c.
Alla stregua di tale omissione istruttoria-documentale, protrattasi per tutto il corso del giudizio e della ulteriore omessa allegazione assertiva di una eccezione di decadenza e liberazione dei fideiussori ex art.1957 c.c., deve configurarsi la corretta delibazione di tardività e di inammissibilità rituale della predetta eccezione da parte del primo giudice.
A tale riguardo, invero, ad attestare la correttezza della motivazione in parte qua, si è autorevolmente precisato in chiave nomofilattica che: “In tema di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbene l'eccezione di nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tale rilevabilità è circoscritta alla valutazione in diritto dei fatti già allegati e non consente l'introduzione di nuovi elementi
pagina 7 di 12 probatori. I fatti costitutivi della nullità devono essere stati tempestivamente allegati in primo grado, non potendo il giudice procedere a nuovi accertamenti fattuali in violazione del principio del contradittorio. La produzione (ovvero omessa produzione nel caso in esame) in appello del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 e del parere dell'Autorità Garante della concorrenza, quali documenti a supporto dell'eccezione di nullità antitrust deve ritenersi tardiva ed inammissibile non rientrando tali atti amministrativi né nell'ambito del principio iura novit curia né nel fatto notorio (cfr. Cass. ordinanza n.27817 del 28/10/2024; conf. Cass. 15/7/2024 n.19401, conf. Trib. Padova
3/3/2020 n.453, laddove si reitera il principio secondo il quale i documenti attestanti i fatti costitutivi dell'eccezione debbano essere prodotti entro lo scadere del termine istruttorio di rito) conseguendone la corretta motivazione del Tribunale all'esito della riscontrata omissione probatoria documentale dei fatti costitutivi dell'eccezione, tardivamente sollevata solamente in fase decisionale senza alcun rituale supporto documentale.
In ogni caso, anche a voler ritenere l'eccezione rilevabile d'ufficio senza alcun supporto documentale, resta la dirimente rilevanza della pronuncia in chiave nomofilattica del 2021, con il rilevante principio già preannunciato da alcune pronunce isolate, in merito ad una ritenuta nullità solo parziale delle fideiussioni, limitata all'inefficacia delle sole tre clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata “salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(Cass. SS.UU. n.41994/2021) conseguendone, salva l'efficacia della fideiussione, la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c., subordinata, tuttavia, trattandosi di eccezione in senso stretto, ad una tempestiva proposizione della stessa nel primo atto difensivo dell'eccipiente fideiussore ovvero, nel caso in esame, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, onere incontestabilmente disatteso nella fattispecie laddove, con l'atto introduttivo del giudizio, gli opponenti fideiussori supportavano la proposta opposizione con ben altri e distinti motivi attinenti ad alcune contestate clausole contrattuali dei due rapporti di conto correnti facenti capo alla società garantita.
A tale riguardo, invero, in punto di natura dell'eccezione di decadenza de qua non rilevabile d'ufficio ma, quale eccezione in senso stretto, soggetta ai termini preclusivi di rito si è incisivamente enunciato il principio per cui: “in tema di fideiussione omnibus
pagina 8 di 12 conforme allo schema Abi, la nullità delle clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale (nn.2, 6 e 8 dello schema ABI) non incide sulla disciplina dell'art.1957
c.c. e sulla natura dell'eccezione di decadenza ivi prevista. L'eccezione di estinzione della fideiussione per mancato esercizio tempestivo dell'azione verso il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che deve essere sollevata dal fideiussore nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. La nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c., contenuta nello schema ABI, in quanto lesiva della concorrenza secondo il provvedimento della
Banca d'Italia n.55/2005, comporta la reviviscenza della disciplina codicistica ma non modifica la natura dell'eccezione né la rende rilevabile d'ufficio, trattandosi di diritto disponibile la cui mancata deduzione equivale a rinuncia” ( cfr. Cass. ordinanza n.30774 del 30/11/2024).
Sulla scorta dell'applicazione dei seguenti criteri ermeneutici alla fattispecie processuale in esame, deve condividersi la ritenuta inammissibilità rituale della proposta eccezione di nullità, tardivamente proposta solamente con la comparsa conclusionale ed in completa carenza di una produzione documentale di supporto circa i fatti costituitivi dell'eccezione medesima, con doveroso rigetto della censura in esame.
Lo scrutinio della seconda censura impone una rivisitazione delle risultanze peritali in ordine ad un ritenuto superamento della soglia usuraia degli interessi solamente con riferimento al contratto anticipi fatture, rilevando invece il rispetto della correlativa soglia usuraria nel conto corrente ordinario.
La doglianza articolata investe, come detto, la metodologia adoperata dal ctu per giungere a tale conclusione e, in particolare, l'omessa considerazione di un fido di fatto, desumibile da vari fattori, che consentiva di ampliare la soglia assunta a parametro oltre quella di
€.5000,00 erroneamente utilizzata sul presupposto di una assente pattuizione scritta in ordine all'affidamento e che determinava, conseguentemente, in relazione al conto ordinario, la ritenuta assenza di interessi usurari per essere la soglia individuata per contratti senza affidamento ben distinta da quella prevista in presenza di un affidamento di fatto con limite massimo ben oltre €5.000,00.
pagina 9 di 12 la censura ribadendo un asserito superamento del tasso soglia in CP_6 considerazione del cumulo del tasso corrispettivo con i tre punti percentuali dello spreed di mora.
Reputa il Collegio non condivisibile la doglianza, avendo il ctu correttamente concluso in riscontro alla rilevata assenza di qualsiasi pattuizione scritta in ordine ad un affidamento del conto con doverosa applicazione di un limite soglia appropriato alla tipologia del conto.
L'accoglibilità della censura in esame si configura preclusa da un duplice rilevo di natura sostanziale, non rilevando, invece, come sostenuto dalla difesa appellata, la tardiva proposizione delle censure critiche oltre i termini preclusivi di cui al novellato art.195
c.p.c., atteso che, come precisato dalla rilevante pronuncia nomofilattica (SS.UU. n.5624 del 21/2/2022) le predette osservazioni possono configurarsi quali argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico giuridico, non integrando eccezioni di nullità relative al suo procedimento.
Invero le osservazioni, prospettate quale specifica censura in questa fase non introducono affatto nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, limitandosi a contestare l'attendibilità e la valutazione delle risultanze della ctu, volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Permangono tuttavia, come detto, due motivi sostanziali ostativi all'accoglimento della censura.
In primo luogo, con riferimento all'invocato “fido di fatto” , in tesi appellante disatteso dal
CTU, rileva il Collegio che, per quanto questa Corte abbia reiteratamente riconosciuto la possibilità di una conclusione di siffatto affidamento per” facta concludentia, ritendo ,lo stesso un contratto a forma libera del quale era consentita la conclusione di fatto ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca(Cass. 17090/08 e 14470/05)non essendo richiesta la forma scritta né ad substanziam né ad probationem, essendo la prova dell'affidamento essere offerta attraverso tutti gli elementi sintomatici quali assenze di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazione a sofferenza, tassi d'interesse infra ed extra fido rilevati negli estratti conto” (cfr. Sentenza n.81 del 14/1/2022), nel caso in esame, la società correntista era onerata dall'allegare e comprovare che nel preciso riferimento temporale, ovvero nel primo trimestre del 2004, l'apertura di credito pagina 10 di 12 effettivamente operata dalla banca avesse superato €.5.000,00 così di fatto consentendo una individuazione alternativa del limite usuraio relativo al predetto periodo, onere probatorio rimasto disatteso e superato dalla rilevata assenza di un interesse distinto infra
o extra fido.
In secondo luogo, nel prospettare una determinazione di un tasso ultra soglia anche con riguardo al conto ordinario, gli appellanti, reiterano una palese violazione del principio granitico della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale non è consentito il cumulo tra il tasso corrispettivo e quello moratorio, attesa la distinta funzione ontologica delle due tipologie (v. ex multis Cass. 29/5/2024 n.15007; conf. Cass. SS.UU. 1059/2020).
Invero. “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale affermazione vi è la constatazione che
i due tassi sono alternativi tra loro svolgendo una ben distinta funzione corrispettiva i primi e risarcitoria i secondi(Cass. 28/6/2019 n.17447).
Il prospetto ricostruttivo ipotizzato dagli appellanti, laddove si prevede il superamento del tasso soglia del 14,250%, determinato dalla sommatoria di quello corrispettivo previsto del 14,19% (inferiore quindi a quello soglia) con i tre punti percentuali del tasso moratorio pari al 17,19% è palesemente errato, ritenendosi corretto il prospetto contabile operato dal CTU che ha considerato, alternativamente, il tasso convenzionale del 14,25% e quello moratorio del 16,50%, ben distinti e singolarmente considerati, entrambi inferiori a quello soglia in vigore nel primo trimestre del 2004, pari al 18,615%.
In definitiva, quindi, il gravame in esame non si configura supportato da pregnanti e condivisibili motivazioni, dovendosi, di contro, apprezzare la correttezza del procedimento logico deduttivo applicato dal Tribunale, avvalorato dai richiamati principi di legittimità e riscontri documentali in atti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in concordato preventivo e da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 2026/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione Parte_3 monocratica, in data 8/7/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello; pagina 11 di 12 2)Condanna gli appellanti, in solido, alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive relative al grado, liquidate le stesse in complessivi €20.119,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, al versamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 22/7/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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