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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8081 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/12/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/05/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Carbonia, anno 2007, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Carbonia il 06.05.2007 tra e . Parte_1 CP_1
2) Recepire gli accordi raggiunti tra i coniugi al fine della risoluzione della crisi coniugale e della definitiva regolamentazione dei loro rapporti economici e
Pag. 2 di 3 patrimoniali, in forza dei quali il sig. , a titolo di rifusione CP_1 delle spese sostenute da per l'acquisto e la ristrutturazione Parte_1 della casa familiare sita in Carbonia, via Lubiana n. 285, assume
l'obbligazione di trasferire a entro il termine di tre mesi dal Parte_1 passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente procedimento, il
50% della proprietà dell'immobile ubicato in Carbonia via Lubiana n. 285, piano terra, distinto nel catasto fabbricati al foglio 33, particella 643, categoria A/4, classe 2, vani 7, superficie catastale 156 metri quadri, rendita
€ 433,82, riservandosi il diritto di usufrutto per una durata di quindici anni.
3) Confermare altresì che non sarà dovuto alcun reciproco mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8081 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/12/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Coghe, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/05/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Carbonia, anno 2007, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Carbonia il 06.05.2007 tra e . Parte_1 CP_1
2) Recepire gli accordi raggiunti tra i coniugi al fine della risoluzione della crisi coniugale e della definitiva regolamentazione dei loro rapporti economici e
Pag. 2 di 3 patrimoniali, in forza dei quali il sig. , a titolo di rifusione CP_1 delle spese sostenute da per l'acquisto e la ristrutturazione Parte_1 della casa familiare sita in Carbonia, via Lubiana n. 285, assume
l'obbligazione di trasferire a entro il termine di tre mesi dal Parte_1 passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente procedimento, il
50% della proprietà dell'immobile ubicato in Carbonia via Lubiana n. 285, piano terra, distinto nel catasto fabbricati al foglio 33, particella 643, categoria A/4, classe 2, vani 7, superficie catastale 156 metri quadri, rendita
€ 433,82, riservandosi il diritto di usufrutto per una durata di quindici anni.
3) Confermare altresì che non sarà dovuto alcun reciproco mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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