Sentenza 9 luglio 2024
Parere interlocutorio 31 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01311/2026REG.PROV.COLL.
N. 00209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2025, proposto da
Società Agricola Agrimec S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Dodaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00234/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. FA LO AL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello notificato in data la società agricola AGRIMEC S.S., impugna la sentenza n. 234/2024, pubblicata il 9/07/2024, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso avverso il provvedimento n. 380288/P/GEN dd. 29/06/2023 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio sviluppo comparto agricolo, recante “misura 10.1.6- Gestione Sostenibile dei pascoli per la tutela climatica. Domande di sostegno/pagamento n. 64240851648, 74241462881, 84241681208, 94240967805 e 04241584228. Provvedimento definitivo di non accoglimento e di archiviazione delle istanze”.
La controversia origina dal provvedimento con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto il rigetto delle domande di sostegno/pagamento n. 64240851648, 74241462881, 84241681208, 94240967805 e 04241584228 presentate dalla società appellante, nell’ambito della misura 10.1.6 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
La società aveva aderito agli impegni quinquennali previsti dalla citata misura, assumendo gli obblighi connessi al mantenimento del carico di bestiame espresso in unità bovine adulte (UBA) entro i limiti stabiliti dalla disciplina di misura.
All’esito dei controlli amministrativi, l’Amministrazione regionale comunicava alla società, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento delle domande, contestando l’inadempimento dell’impegno essenziale di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del regolamento regionale approvato con DPReg. n. 84/2016, relativo al mantenimento, per l’intero periodo di impegno, delle UBA inizialmente dichiarate.
In particolare, con riferimento alla domanda di pagamento relativa all’annualità 2017, risultava negativo l’impegno essenziale di mantenere il carico di bestiame entro l'intervallo specificato (“0,40 > = UBA/ettaro < =1,40”) per un periodo minimo di monticazione di 75 giorni annui.
La domanda veniva, pertanto, “sanzionata” al 100%, con conseguente decadenza anche delle ulteriori domande presentate nell’ambito del medesimo impegno pluriennale.
La società, nelle proprie controdeduzioni, sosteneva di avere comunque rispettato l’impegno sostanziale relativo al carico minimo di 0,40 UBA/ha e al mantenimento della superficie impegnata, deducendo che il caricamento per singolo capo non avrebbe inciso sul risultato del rapporto UBA/ettaro e che l’inserimento dei dati in modalità non individuale sarebbe dipeso da modalità operative seguite dall’Azienda sanitaria competente ovvero da un disservizio tecnico del portale informatico.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, l’Amministrazione confermava il rigetto delle domande, richiamando la normativa euro-unitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché la circolare del Ministero della Salute prot. n. 4618 dell’8 marzo 2012, secondo cui gli estremi dei capi ovicaprini devono essere obbligatoriamente registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) mediante codice identificativo individuale, non potendo, in mancanza di tali informazioni, l’organismo pagatore procedere all’erogazione degli aiuti.
La Regione rilevava, in particolare, che diversamente da quanto avvenuto per le altre annualità del quinquennio, per il solo anno 2017 i capi ovicaprini risultavano caricati nella BDN per gregge e non capo per capo. Tale difformità aveva impedito l’incrocio dei dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), determinando la decadenza dell’aiuto ai sensi dell’art. 18 del citato regolamento regionale DPReg. n. 84/2016.
Avverso tale provvedimento di rigetto la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 28, Reg. UE n. 1305/2013, bando per l'accesso alla Misura 10 – Pagamenti Agro climatici ambientali, P.S.R. 2014-2020 della Regione F.V.G., allegato 6, DPReg. F.V.G. n. 084/Pres e successive modifiche del 22 aprile 2016, doc. 5). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione e/o falsa applicazione della circolare n. 4618 del 08.03.2012 del Ministero della Salute – Dipartimento Salute Veterinaria”.
Con la sentenza qui appellata, il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che l’obbligo di registrazione dei capi in BDN mediante codice identificativo individuale costituisse requisito essenziale ai fini dell’accesso ai pagamenti, in quanto espressione del regime di condizionalità e funzionale alla corretta determinazione del rapporto tra carico di bestiame e superficie.
Avverso tale decisione la società ha proposto appello, articolando un unico motivo di gravame con il quale censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato le anomalie segnalate in prime cure, con particolare riferimento alle risultanze della perizia di parte circa il rispetto sostanziale degli impegni assunti, la mancata conoscenza della circolare ministeriale posta a fondamento della provvedimento impugnato e la dedotta sussistenza di un disservizio tecnico che avrebbe impedito, per la sola annualità 2017, il caricamento individuale dei capi nella BDN.
Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia attiene alla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la decadenza dall’aiuto previsto dalla misura agro-climatico-ambientale del Programma di sviluppo rurale, sul presupposto della mancata registrazione analitica, nella Banca Dati Nazionale (BDN), dei capi ovi-caprini condotti al pascolo, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto del carico zootecnico richiesto.
L’appellante sostiene che i capi fossero comunque identificati e presenti nei registri aziendali e che l’irregolarità avrebbe riguardato unicamente la modalità tecnica di caricamento dei dati, effettuata “per partita” e non “capo per capo”, con carattere meramente formale.
La tesi non è fondata.
Il sistema dei pagamenti della Politica Agricola Comune è strutturalmente subordinato al rispetto del regime di condizionalità, il quale condiziona l’ammissibilità degli aiuti all’osservanza degli obblighi di identificazione, registrazione e tracciabilità del patrimonio zootecnico, funzionali a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche e la verificabilità dei requisiti dichiarati dal beneficiario.
In tale prospettiva, l’art. 63 del Reg. (UE) 1306/2013 subordina l’erogazione dei contributi al rispetto degli obblighi di gestione e controllo, mentre l’art. 35, par. 2, del Reg. delegato (UE) 640/2014 prevede espressamente che il sostegno debba essere rifiutato o revocato qualora non siano rispettati gli impegni o gli altri obblighi stabiliti dalla normativa dell’Unione o da quella nazionale.
Gli adempimenti di identificazione e registrazione individuale degli animali non rivestono, pertanto, natura meramente documentale, ma integrano condizioni sostanziali di ammissibilità al beneficio, in quanto solo attraverso la tracciabilità analitica dei capi l’organismo pagatore è posto in condizione di accertare l’effettiva consistenza dell’allevamento, di ricondurre i singoli animali all’azienda richiedente e di verificare il rispetto del rapporto tra unità di bestiame e superficie pascoliva richiesto dalla misura.
La disciplina nazionale di settore individua nella Banca Dati Nazionale lo strumento informatico ufficiale attraverso il quale tali dati devono essere resi conoscibili e controllabili. Le circolari ministeriali richiamate dall’Amministrazione si limitano a precisare le modalità tecniche di attuazione di tali obblighi.
In ambito regionale, la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 785 del 28 aprile 2017 qualifica, inoltre, l’identificazione individuale e la registrazione dei capi nel registro aziendale come Criteri di Gestione Obbligatori rilevanti ai fini della condizionalità. Sebbene tale atto non menzioni espressamente la BDN, esso individua gli adempimenti sostanziali di tracciabilità che, secondo il sistema normativo nazionale, confluiscono necessariamente nella banca dati centrale, costituente lo strumento di controllo per l’organismo pagatore.
Alla luce di tale quadro, deve escludersi che la registrazione nella BDN integri un onere meramente formale: essa rappresenta, piuttosto, la modalità imprescindibile attraverso la quale l’obbligo di identificazione individuale diviene oggettivamente verificabile.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il caricamento dei capi destinati alla monticazione sia stato effettuato “per partita”, ossia in forma massiva e non mediante registrazione analitica dei singoli identificativi individuali. Tale modalità, pur in presenza dell’identificazione dei capi nei registri aziendali, non consente tuttavia di associare ciascun animale allo specifico evento di movimentazione e di pascolamento, impedendo al sistema informativo l’incrocio automatico dei dati e, conseguentemente, la verifica puntuale del numero e dell’identità dei capi effettivamente condotti al pascolo.
Ne deriva che l’Amministrazione non è stata posta in condizione di accertare il presupposto sostanziale della misura, vale a dire il rispetto del carico UBA/ettaro per l’annualità considerata.
L’irregolarità riscontrata non incide, dunque, su un profilo meramente formale della domanda, ma investe direttamente la verificabilità del requisito costitutivo del diritto all’aiuto. In mancanza di dati individuali tracciabili, l’organismo pagatore non può procedere al controllo e, quindi, non può legittimamente erogare il sostegno.
Peraltro, l’odierna appellante era a conoscenza dell’onere di indicare in BDN i capi mediante codice identificativo individuale, considerato che ha assolto a tale onere per tutte le restanti annualità ad accezione di quella relativa al 2017.
Non può condurre a diversa conclusione la dedotta impossibilità di procedere, a distanza di anni, al “ricaricamento” retroattivo dei capi nel sistema informativo, asseritamente precluso dal fatto che il portale non consente tale modifica retroattiva decorsi tre anni. L’eventuale indisponibilità di strumenti di modifica retroattiva non incide sull’originario onere, gravante sul beneficiario, di effettuare correttamente e contestualmente le registrazioni prescritte. In mancanza di tali dati al momento dei controlli, l’Amministrazione non è posta in condizione di accertare il presupposto sostanziale del beneficio, con conseguente inammissibilità del sostegno, che non assume natura sanzionatoria ma discende dalla carenza della prova del requisito.
Né può ritenersi che l’Amministrazione fosse tenuta ad attivare il soccorso istruttorio al fine di consentire integrazioni documentali. L’istituto in questione, infatti, è funzionale alla regolarizzazione di carenze formali o alla produzione di chiarimenti, ma non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di un requisito sostanziale o per consentire la formazione postuma di dati che la normativa richiede siano registrati tempestivamente e resi immediatamente verificabili nel sistema informativo. Nel caso di specie, l’omessa registrazione analitica dei capi nella BDN non integrava una mera incompletezza documentale, bensì l’assenza del presupposto tecnico necessario per il controllo del carico zootecnico, non suscettibile di ricostruzione retroattiva.
In ogni caso, l’Amministrazione ha garantito il contraddittorio procedimentale mediante comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, cui l’interessata ha potuto replicare, senza tuttavia fornire elementi idonei a rendere verificabile il requisito richiesto.
Non sussiste, inoltre, la dedotta discrasia tra la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento finale. Entrambi gli atti muovono dal medesimo presupposto fattuale, costituito dall’impossibilità di verificare il rispetto del carico zootecnico minimo richiesto dalla misura per l’annualità 2017.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere alla Regione appellata le spese di lite del presente grado quantificate in euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De IC, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
FA LO AL, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA LO AL | SE De IC |
IL SEGRETARIO