Decreto cautelare 21 giugno 2024
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 9922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9922 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09922/2025REG.PROV.COLL.
N. 05013/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5013 del 2024, proposto da
Black & White Sas di -OMISSIS-. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Deleonardis e Pierluigi D'Urso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pierluigi D'Urso in Villa Castelli, via San Carlo Borromeo 11;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce Sezione Terza n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanza di passaggio in decisione senza discussione di entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la Cons. UN IN.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in trattazione si chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Terza, n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso n. 1169/2023 proposto dall’odierna ricorrente per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del 26 settembre 2023, notificata in data 24 ottobre 2023, con cui l’Ufficio Territoriale dell'ADM per la Puglia, il Molise, la Basilicata, ha disposto “ la chiusura per la durata di giorni 25 (venticinque) ” del pubblico esercizio presso il locale sito in -OMISSIS-SIS-IS-S-Via Ceglie - -OMISSIS- km 6 (della società Black & White S.a.s.).
2. Il provvedimento di chiusura è stato adottato ai sensi dell’art. 5 della L. 50/1994 con richiamo al verbale di contestazione e di sequestro amministrativo della Guardia di Finanza – Compagnia Pronto Impiego Brindisi – del 6 ottobre 2022, notificato in pari data, riguardante la violazione del combinato disposto dell’art. 62 quater del D.lgs. 504/1995 e dell’art. 291 bis del D.P.R. 43/1973 (TULD), come modificato dal D.lgs. 8/2016, per aver accertato la presenza all'interno del locale commerciale esposti per la vendita al pubblico prodotti da inalazione senza combustione abusivi e privi di fattura di acquisto, considerandoli di contrabbando.
3. Il Tar per la Puglia, ha respinto il ricorso con cui era stata censurata la proporzionalità e adeguatezza della sanzione e la irragionevolezza e arbitrarietà della motivazione, ritenendo correttamente esercitato il potere discrezionale alla luce degli elementi fattuali rinvenuti.
4. Con il ricorso in appello contenente istanza cautelare, depositato in data 21 giugno 2024, la società ricorrente ha dedotto: “ Error in procedendo et iudicando: Carenza, illogicità, difetto di motivazione della sentenza impugnata. Violazione di legge in relazione all'art. 5 della legge 50/1994. Violazione di legge in relazione all'art. 11 della legge quadro sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981): errata applicazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta”.
5. Si è costituita in giudizio, in data 2 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con successiva memoria ex art. 73 c.p.a. ha sviluppato le proprie difese chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del rigetto del ricorso nel merito.
6. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- il Presidente nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ha interinalmente accolto l’istanza in attesa della celebrazione dell’udienza in camera di consiglio.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha poi respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ritenendo “ che i motivi dedotti nel ricorso in appello, ad una sommaria delibazione, alla luce degli aspetti motivazionali adotti nel provvedimento impugnato, adeguatamente vagliati dal giudice di prime cure, non appaiono suffragati dal fumus necessario alla concessione della invocata tutela cautelare”.
8. In vista dell’udienza di merito la parte appellante ha dimesso ulteriore memoria.
9. All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il motivo unico di appello la società ricorrente si duole della violazione del principio di proporzionalità tra i fatti illeciti contestati e la sanzione pecuniaria (aggiuntiva) inflitta molto vicina al massimo editale. Sarebbero violati l’art. 5, comma 1 della legge 50/1994 e l’art. 11 della legge 689/1981 che prevedono la gradualità delle sanzioni. In particolare, la parte appellante lamenta l’errata considerazione dell’assenza dell’elemento psicologico e della entità minima dei prodotti sequestrati. Una corretta considerazione di questi aspetti fattuali secondo la parte avrebbe invece dovuto condurre all’applicazione di una sanzione più mite, vicina alla linea mediana.
A sostegno in particolare della (in)sussistenza dell'elemento psicologico, quantomeno sotto il profilo del dolo, rileverebbe la novità legislativa rappresentata dal divieto di libera vendita dei Prodotti liquidi da inalazione, di recente introduzione, che non era noto alla ricorrente, resa ancor più evidente dalla collocazione fisica - nella rivendita – degli stessi, non in posizione nascosta (in questo caso ravvisandosi un intento di celare intenzionalmente prodotti vietati) ma bensì in esposizione al pubblico, così manifestandosi anche la meno grave, se non lieve, condizione soggettiva della titolare della rivendita che riteneva fosse lecita la libera vendita dei predetti articoli. Tale circostanza veniva anche dichiarata a verbale in sede di accertamento da parte degli agenti.
Evidenzia, infine, come il Tar sotto questo profilo ha totalmente disatteso le indicazioni fornite da questo Consiglio (e il relativo giudicato cautelare formatosi) nella ordinanza cautelare n. 243/2024 che ha dato atto che “. .. nel provvedimento impugnato si dà atto di circostanze specifiche (il quantitativo rinvenuto è di “minima entità”; i prodotti erano “esposti” al pubblico; “il trasgressore non è recidivo”) che non appaiono adeguatamente valorizzate ai fini della quantificazione della sanzione, la quale è soltanto di poco inferiore al massimo edittale, sicché la motivazione appare perplessa e la discrezionalità non correttamente esercitata quanto al principio di proporzionalità ”.
1.1. Il motivo di ricorso è infondato.
La sanzione della chiusura temporanea dell’esercizio di cui si discute è stata disposta in applicazione dell’art. 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, che prevede in particolare, per quel che interessa nella presente sede: “ 1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973, e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese ”.
Questo Consiglio ha già avuto modo di precisare (Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2017 n. 1968) che la predetta disposizione comporta, nell'ambito dell'apprestamento di misure di inasprimento della lotta al contrabbando dei tabacchi lavorati, che all'accertamento del contrabbando legittimamente consegua anche la chiusura dell'esercizio incriminato secondo un rapporto di causa-effetto, essendo in tal campo lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione soltanto la valutazione circa la durata della chiusura dell'esercizio, ovvero della sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio.
L’appellante non contesta l’ an ma la misura della sanzione irrogata ritenendo sproporzionata la chiusura disposta di 25 giorni rispetto al fatto accertato nel verbale di contestazione che ritiene assolutamente non grave anche per l’assenza di dolo.
Va qui nuovamente ribadito che la pubblica amministrazione nella determinazione della sanzione accessoria di cui all’art. 5 della citata legge dispone di una ampia sfera di discrezionalità nella graduazione della stessa in rapporto alla gravità del fatto illecito accertato.
Non si ravvisano nella decisione impugnata (e nell’esercizio della discrezionalità spettante all’amministrazione appellata) i vizi lamentati dalla ricorrente.
Il provvedimento gravato in prime cure contiene una motivazione analitica e coerente facendo richiamo ai fini della graduazione della sanzione ai criteri generali prestabiliti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che risultano specificamente elencati nel provvedimento sanzionatorio (circostanze oggettive e soggettive della violazione ed in particolare in riferimento alla molteplicità delle infrazioni, alla differente gravità delle stesse, al quantitativo detenuto per la vendita, all’eventuale recidiva).
Dalla motivazione del provvedimento emerge che ai fini della determinazione della durata della sanzione di chiusura dell’esercizio l’amministrazione ha considerato una pluralità di circostanze che risultano elencate nell’atto. In particolare è stato considerato che:
1) le violazioni erano due, ovvero la vendita senza autorizzazione e detenzione e/o vendita di prodotti da contrabbando, e che la seconda è illecito di gravità maggiore;
2) che il quantitativo, seppur di contenuta entità, risultava comunque idoneo, per quantità, marche e tipologie rinvenute, a configurare l’illecito contestato;
3) i prodotti erano tenuti per la vendita all’interno dei locali aperti al pubblico;
4) i prodotti erano posti in vendita in esercizio con licenza ADM, determinandosi compresenza di tabacchi di legittima provenienza e di contrabbando;
5) il trasgressore non risulta recidivo.
Non si rinviene nella valutazione di questi elementi nel loro complesso e nella conseguente graduazione della sanzione profili di palese irragionevolezza o di illogicità.
Per quanto in particolare attiene all’elemento soggettivo, ritenuto dall’appellante totalmente inconsiderato, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la conoscenza o meno del recente divieto non possa avere rilievo. A ciò si aggiunga che nel caso di specie, anche a prescindere dalla conoscenza o meno da parte della titolare dell’esercizio commerciale della introduzione del divieto di vendita di prodotti liquidi da inalazione, qui sono stati esposti alla vendita al pubblico prodotti comunque privi della documentazione di acquisto. Non si può quindi sostenere che la titolare riteneva che la esposizione al pubblico e la vendita di questa merce fosse del tutto regolare.
Anche l’elemento quantitativo della merce abusiva rinvenuta nel locale non è di minima entità, come ritenuto in sede cautelare da questo Consiglio e sottolineato dall’appellante, ma è di entità contenuta e comunque sufficiente a configurare l’illecito di vendita di contrabbando, considerato fattispecie molto grave.
Dalla motivazione del provvedimento si evince chiaramente che nella determinazione della sanzione hanno avuto peso preponderante il fatto che si tratta di una quantità non irrilevante di prodotti da contrabbando, che i medesimi sono privi della documentazione di acquisto e che sono stati esposti all’interno del locale aperto al pubblico accanto ai prodotti di legittima provenienza ma anche che la esercente era anche titolare della licenza ADM e per questo aveva un particolare onere di conoscere gli obblighi ad essa connessi e di garantirne il rispetto. Questi elementi da soli avrebbero legittimato l’applicazione del massimo edittale che in considerazione del quinto elemento, ossia dell’assenza di recidiva è stata ridotta a 25 giorni.
2. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante a rifondere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato le spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
UN IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN IN | IA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.