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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 523/2025
Il Tribunale di Locri - Sezione Lavoro - riunito in camera di consiglio in funzione di giudice del lavoro nelle persone dei magistrati:
Maria Fenucci Presidente e relatore
Francesca Caselli Giudice
Rodolfo Valentino Scarponi Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. 523/2025
TRA
[...]
Parte_1
[...]
[...]
Avv. Reba Reitano
Avente ad oggetto: reclamo avverso provvedimento G.U.L. di Locri in composizione monocratica del 28/01/2025
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/03/2025
Osserva:
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024, il sig. ha Parte_1
esposto:
1 -che è docente precario presso il e, da quando ha Parte_1
presentato domanda di reinserimento nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A019, è sempre stato destinatario di incarichi di supplenza per l'intero anno scolastico come docente di filosofia e storia nei licei di Locri;
-che ha superato il concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 “Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado - prot. n. 9857 del
12.06.2018” per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia per le regioni
Basilicata, , Campania, Molise, Puglia;
Pt_1
-che, nonostante il concorso fosse finalizzato all'assunzione di docenti a tempo indeterminato, è ancora in attesa di essere convocato per il ruolo, mentre il
[...]
, negli anni successivi al concorso, gli ha proposto esclusivamente Parte_1
incarichi annuali a tempo determinato;
-che, nel biennio 2022-2023, risultava inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze relative alla città metropolitana di
[...]
, in virtù di abilitazione conseguita in data 16/10/2000, con il superamento di Pt_1
un concorso pubblico per esami e titoli, titolo di abilitazione che è in possesso dell'amministrazione;
-che, in seguito all'ordinanza Ministeriale n. 88/2024, avente ad oggetto
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2024/2025 e per il biennio 2025/2026, ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie GPS per la città metropolitana di;
Parte_1
-che, nella procedura informatizzata, ha mantenuto invariata la voce del titolo di abilitazione, dichiarando espressamente, come si evince nella sezione A1 relativa al titolo di accesso alla graduatoria della istanza sopraindicata, il conseguimento
2 dell'abilitazione tramite “CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI D.M.
354 10/8/1998 PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI COSENZA CS”;
-che il sistema informatico relativo all'istanza di aggiornamento prevede, nella sezione relativa al titolo di accesso alla graduatoria una sezione A 1, nella quale si inserisce il titolo di accesso, con la votazione e la data di conseguimento e una sezione A 2, nella quale, con un menu a tendina, si riporta cliccando il dettaglio del titolo di accesso;
-che l'ordinanza ministeriale n. 88/2024 prevede, con riferimento ai titoli valutabili nella I fascia scuola secondaria, che, in aggiunta ai punteggi di cui al punto
A 1 relativo al titolo di accesso, per l'abilitazione conseguita tramite il superamento di concorso ordinario, siano attribuiti ulteriori punti 24;
- che tale punteggio non è stato riconosciuto al ricorrente, sebbene fosse diretta conseguenza del titolo dichiarato nell'istanza di inclusione nelle GPS, in quanto, a causa di un malfunzionamento del sistema informatico, il titolo di abilitazione non risulta valorizzato nella sezione A2;
-che, con specifica istanza trasmessa via pec, ha fatto richiesta di attivazione della procedura del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art.6, lett. b), legge 7 agosto 1990 n. 241, senza ottenere alcun riscontro;
-che il principio del soccorso istruttorio trova applicazione anche nei casi in cui le domande di partecipazione ai concorsi siano presentate in modo informatizzato;
-che l'erroneo inserimento del titolo era agevolmente riscontrabile dall'ufficio scolastico al momento della valutazione prevista dall'art. 8 della O.M. e imponeva la rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, che consente di adeguare la domanda agli elementi di fatto già conosciuti dall'amministrazione;
-che ha proposto formale reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio previsto dall'ordinanza ministeriale n. 88/2024, con richiesta di rettifica del punteggio, che è rimasta priva di riscontro;
3 -che il decreto di pubblicazione delle GPS per il biennio 2024/2026 viola l'ordinanza Ministeriale 88/2024, con riferimento al punteggio per i titoli dichiarati attribuito al docente come disciplinato ex art. 8 co. 1, tramite Allegato A/3 per la prima fascia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
-che, pertanto, oltre ai 50 punti già riconosciuti, ha diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio previsto dall'ordinanza ministeriale sulla cdc A019 pari a 30 punti, per un punteggio complessivo di punti 80;
-che l'illegittimità del provvedimento di assegnazione del punteggio determina il rischio di non assegnazione di incarichi di docenza per tutto l'arco temporale di vigenza delle GPS del biennio 2024/2026;
-che, oltre al fumus boni iuris, sussiste anche il periculum in mora in quanto il ricorrente, nella nuova graduatoria, si è collocato in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti a causa della mancata attribuzione del punteggio corretto, circostanza che gli ha precluso la possibilità̀ di ottenere degli incarichi di supplenza sulla scorta dell'Ordinanza ministeriale n. 88/2024, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità̀;
-che, negli ultimi anni, ha sempre ottenuto incarichi annuali di supplenza in virtù della posizione in graduatoria;
-che la perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio in re ipsa, in quanto sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita del bagaglio di esperienza (non reintegrabile ex post);
-che, inoltre, avendo prestato servizio negli ultimi due anni presso l'I.I.S
di Locri seguendo per due anni di seguito alcune classi ( tra cui la 3 A Controparte_1
e la 4 A del liceo artistico) caratterizzate da particolari fragilità, ha scelto tale istituto come preferenza, al fine di garantire la continuità̀ didattica ed educativa e di condurre gli stessi allievi seguiti negli ultimi due anni agli esami finale di stato, di nomina nella stessa scuola;
4 -che sussiste il requisito dell'urgenza in quanto, in difetto di un provvedimento cautelare, saranno frustrate le possibilità̀ di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025, con perdita della retribuzione e del relativo punteggio, strettamente correlato alle chance occupazionali;
-che, infatti, il servizio di insegnamento non di ruolo, secondo quanto disposto ex lege n. 124/1999, è considerato come anno scolastico valido ai fini dell'annualità̀ di servizio se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, dando la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo e alle procedure concorsuali;
-che i tempi di un ordinario procedimento di merito mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente e determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, pregiudicando il diritto del ricorrente ad avere un impiego e una fonte di reddito per il proprio nucleo familiare;
-che il permanere dell'errato punteggio determina, irreparabilmente,
l'impossibilità per il ricorrente di prestare e di maturare il servizio, di percepire la retribuzione, di accompagnare le classi seguite negli ultimi anni agli esami di stato e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili ex post;
-che la manifesta ingiustizia dei provvedimenti censurati ha causato al ricorrente danni patrimoniali e danni morali, che vanno risarciti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “IN VIA
CAUTELARE. Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché́ del periculum in mora siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: - ORDINARE alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO
UFFICIALE(U).0014457.03-09-2024 del 03.09.2024, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A019 Filosofia e storia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella seconda fascia delle
5 Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di
valide per gli AA.SS. 2024/26 nella posizione e secondo il punteggio Parte_1
spettante e maturato (i.e. punti 80); - E, per l'effetto, DISPORRE l'assegnazione al prof. di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la Pt_1
classe di concorso A019 in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella del prof. (Cfr. DOC. 1) secondo Pt_1
l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (Cfr.
DOC. 2). - DISPORRE ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
NEL MERITO: - ORDINARE alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO
UFFICIALE(U).0014457.03-09-2024 del 03.09.2024, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A019 Filosofia e storia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella seconda fascia delle
Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di
valide per gli AA.SS. 2024/26 secondo il punteggio spettante e Parte_1
maturato (i.e. punti 80); - E, per l'effetto, DISPORRE l'assegnazione al prof. di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe Pt_1
di concorso A019 in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata,
e/o GI, subordinata a quella del prof. (Cfr. DOC. 1) secondo l'ordine delle Pt_1
preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (Cfr. DOC. 2). -
DISPORRE ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. - CONDANNARE le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a
6 far data dal 06.09.2024 alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c. - in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato e pretestuoso non accoglimento dell'istanza in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/90”.
Radicatasi la lite, si è costituito il , eccependo: Parte_1
-che difetta l'interesse ad agire, in quanto parte ricorrente non offre alcuna prova che, ottenendo il punteggio di 80 punti da lui richiesto per la classe di concorso
A019, otterrebbe il posto di lavoro richiesto;
-che il ricorrente non indica, nel ricorso, alcun candidato collocatosi in posizione utile o pari alla sua in graduatoria e non ha provveduto a notificare il ricorso a nessuno dei candidati partecipanti insieme a lui nella medesima classe di concorso, con conseguente violazione del principio del contraddittorio;
Contr
-che l ha operato correttamente riconoscendo al ricorrente un punteggio di complessivi punti 50, in quanto la O.M. n. 88/2024 contiene una specifica procedura ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di 24 punti “per l'abilitazione conseguita mediante il superamento di un concorso ordinario”, mentre la domanda del ricorrente, per sua stessa ammissione, non è stata compilata nella parte relativa al punto A.
2. lettera f, necessaria per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti;
-che l'ipotesi di omessa compilazione di una parte della domanda è specificamente prevista dall'ordinanza ministeriale n. 88/2024, per cui la mancata indicazione, nel termine ultimo per presentare la domanda, di ulteriori titoli valutabili ha correttamente impedito l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti chiesto dal ricorrente;
7 -che anche la FAQ n. 59 pubblicata sul sito web del Parte_1
chiarisce che l'aspirante che ha utilizzato l'accesso alla GPS con il concorso dovrà chiedere l'attribuzione del punteggio aggiuntivo nell'apposita Sezione A.2, selezionando la voce di interesse;
-che i medesimi rilievi sono riferibili all'ulteriore pretesa di 6 punti, ai sensi del punto B.6 della Tabella A/3 allegata alla O.M. 88/2024, in quanto la domanda non è stata compilata con l'indicazione ai sensi di tale punto;
-che è inconferente il richiamo al soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, fondato su un malfunzionamento della piattaforma dedicata alla compilazione della domanda, che non è stato oggetto di prova;
-che nessun malfunzionamento è stato segnalato in sede di compilazione della domanda dal ricorrente, che ha trasmesso l'istanza di soccorso istruttorio solo in data
10/08/2024, oltre un mese e mezzo dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda;
-che il procedimento di inserimento/aggiornamento delle GPS e delle GI non è assimilabile ad un ordinario procedimento amministrativo in cui il privato vanta un interesse legittimo ad ottenere il provvedimento a lui favorevole ma, trattandosi di un pubblico concorso, deve essere effettuata una selezione dei candidati sulla base dei titoli, per cui non è permessa alcuna modifica o integrazione della domanda di partecipazione, ma soltanto una richiesta di chiarimenti;
-che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sebbene i titoli fossero in possesso dell'amministrazione, era comunque necessario indicare, nella domanda di partecipazione, gli estremi e il riferimento alle certificazioni versate nel fascicolo personale, non sussistendo un potere/dovere di integrazione della documentazione in capo all'amministrazione;
-che, in applicazione del principio di auto responsabilità, il candidato avrebbe dovuto verificare il coretto inserimento dei dati in sede di compilazione della domanda ed evidenziare all'amministrazione un eventuale malfunzionamento;
8 -che il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di inoltrare l'istanza e visualizzare l'ipotesi di valutazione della propria domanda e, ove avesse ravvisato un malfunzionamento della piattaforma, avrebbe potuto e dovuto segnalarlo tempestivamente all'Amministrazione, prima del termine ultimo di scadenza per la presentazione della domanda;
-che non sussiste neanche il periculum in mora, in quanto è stato configurato un danno da ritardo e da mancato conseguimento del contratto a tempo determinato in via ipotetica;
-che è inammissibile la deduzione secondo cui il periculum deriverebbe dalla perdita di chance e di professionalità per la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo, che riguarda il merito della vicenda.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28/01/2025, la domanda cautelare è stata accolta.
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 8/02/2025, il
, richiamando le argomentazioni contenute nella memoria di Parte_1
costituzione, sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora e censurando in particolare la parte dell'ordinanza reclamata relativa al periculum in mora, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in accoglimento del presente reclamo, rigettare la domanda cautelare del ricorrente , siccome infondata Parte_1
in fatto e in diritto e, per l'effetto, riformare l'ordinanza cautelare resa in proc. RG
2888-1/24 e pronunciata in data 26 gennaio 2025. Con vittoria di spese e onorari di entrambe le fasi del giudizio cautelare”.
Radicatasi la lite, si è costituito il sig. , richiamando le Controparte_3
argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo al giudizio n. 2888/24, sia in punto di fumus boni iuris che in punto di periculum in mora nonché la motivazione alla base dell'ordinanza reclamata, concludendo per il rigetto del reclamo.
9 All'udienza del 13/03/2025, sentiti i difensori delle parti, il collegio ha riservato la decisione.
***
Giova premettere che la tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. si caratterizza per la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris
(ossia dell'evidente fondatezza della pretesa azionata in giudizio) e del periculum in mora, inteso come pericolo di verificazione di un pregiudizio irreparabile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario.
In particolare, il periculum in mora consiste nel fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Tale irreparabilità si configura quando il pregiudizio potenziale non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica, né risarcibile per equivalente pecuniario.
Affinché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., occorre la contemporanea sussistenza sia del fumus boni iuris ( la verifica della probabile fondatezza del diritto di chi agisce), che del periculum in mora,
(l'incombenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, tale che non sia ipotizzabile l'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito).
Inoltre, ritiene il Collegio che debba essere esaminato, in primo luogo, il profilo del periculum in mora, la cui sussistenza costituisce l'in sé dell'azione cautelare, nel senso che connota l'urgenza e, pertanto, si pone come necessario antecedente logico (in mancanza del quale viene meno l'urgenza tipica dell'azione intrapresa e resta superfluo l'esame del fumus boni iuris, che, evidentemente, può attendere i tempi di espletamento di un giudizio ordinario).
Nell'esaminare tale requisito, deve rifuggirsi dalla tentazione di raccordare eventi, quale quello oggetto del presente giudizio, ad una condizione di periculum esistente in re ipsa.
10 Indubbiamente talvolta si verificano vicende idonee a ripercuotere i loro effetti in maniera dirompente su diversi aspetti della vita delle persone che ne siano parte.
Tuttavia, non bisogna dare indiscriminato ingresso alla tutela cautelare, sull'astratta considerazione che certe vicende siano di per sé urgenti: infatti, soltanto la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.
Diversamente, si addiverrebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare, che diventerebbe il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti, con conseguente “normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario
(del quale finirebbe per mutuare anche i tempi), a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) bisognosi di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
Il pregiudizio è irreparabile quando la lesione del diritto, causata da una tardiva tutela, sia tale da non poter essere più rimediata attraverso una reintegrazione in forma specifica o per equivalente, idonea a ripristinare la situazione giuridica preesistente: tale elemento, anche in considerazione dell'eccezionalità dello strumento, deve essere specificamente indicato e provato.
L'onere della prova circa la sussistenza di una situazione di periculum in mora incombe sul ricorrente che reclama l'emissione di un provvedimento in via d'urgenza e deve essere oggetto di puntuale allegazione.
In particolare, colui che promuove il giudizio cautelare deve allegare o provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta illegittima possa cagionare gravi danni, che non sarebbero ristorabili neanche successivamente.
Pertanto, l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto, in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del ricorrente, che ha l'onere di fornire allegazioni puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo
11 necessario per lo svolgimento del giudizio di merito, la sua situazione personale e familiare venga irreparabilmente compromessa.
Nel caso di specie, il reclamato non allega la sussistenza del periculum in mora, limitandosi genericamente a dedurre che il docente, nella nuova graduatoria relativa al biennio 2024/2026, si è collocato in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi, per cui la mancata attribuzione del punteggio reclamato gli ha precluso la possibilità di ottenere incarichi di supplenza, che negli anni precedenti ha sempre ottenuto, con conseguente danno alla chance.
Orbene, il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso prospettato da chi reclama il provvedimento d'urgenza debba essere non una remota possibilità, ma una vicina probabilità.
Nella specie, parte reclamata ha invocato un punteggio complessivo di 80, lamentando un danno da perdita della chance di ottenere un incarico con il riconoscimento del punteggio richiesto e, nello specifico, di ottenere il medesimo incarico, presso la medesima scuola, rispetto agli anni scolastici precedenti.
Tuttavia, nella prospettazione del danno come perdita di chance, non si ravvisa alcun pericolo imminente di un pregiudizio irreparabile altrimenti, in quanto anche il danno alla chance, che va in ogni caso puntualmente allegato, può essere risarcito, per cui non subisce una lesione irreparabile a causa dei tempi del giudizio ordinario.
Infatti, anche l'eventuale danno alla chance, ove ricorrano i presupposti, è risarcibile per equivalente, all'esito del giudizio ordinario che accerti l'effettiva sussistenza di un danno.
Pertanto, allo stato degli atti, non emerge un pregiudizio attuale e imminente in capo al reclamato, derivante dalla mancata attribuzione del punteggio richiesto e tale da non poter attendere lo svolgimento del giudizio.
Non è, dunque, corretto quanto sostenuto dalla parte reclamata secondo cui i tempi del giudizio ordinario mal si conciliano con la posizione del docente e determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, atteso che, allo stato
12 degli atti, è stato prospettato soltanto un pregiudizio non attuale ma ipotetico e, in ogni caso, non irreparabile.
Per le medesime ragioni, non si ravvisano l'imminenza e l'attualità, indispensabili ai fini della prova della sussistenza del periculum in mora, nella circostanza della perdita della retribuzione né, di conseguenza, nella perdita del punteggio, che sarebbe conseguito solo in caso di effettivo conseguimento dell'incarico.
Infatti, anche la mancata attribuzione del punteggio, in ragione dell'illegittima negazione di un contratto di supplenza spettante, ove ricorrano i presupposti e dinanzi alla prova dell'effettiva spettanza dell'attribuzione della supplenza, può essere risarcita in forma specifica, con l'attribuzione postuma del punteggio.
Del resto, lo stesso reclamato, nel ricorso introduttivo al giudizio n. 2888/2024, lamenta che “saranno frustrate le possibilità̀ di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025” rimarcando la natura ipotetica, non attuale ed imminente ma futura del pregiudizio lamentato.
Il reclamato, dunque, prospetta gravi e irreparabili danni alla professionalità, per il fatto che gli viene impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa (circostanza non provata alla luce di quanto innanzi argomentato), senza nulla allegare in merito all'irreparabilità del pregiudizio, che ben potrebbe essere oggetto di un'azione risarcitoria.
Orbene, osserva il collegio che un generico interesse ad una rapida tutela dei diritti è un'esigenza comune in tutti i procedimenti giudiziari e, in particolare, in quelli in materia di lavoro, proprio per questo caratterizzati dalla specialità del rito: pertanto, ai fini della concessione di un provvedimento cautelare, l'esistenza di un tale interesse non è sufficiente.
Al contrario, è necessaria la sussistenza di una situazione di urgenza, qualificata dall'imminenza ed irreparabilità della lesione al diritto azionato, in
13 dipendenza del tempo necessario per lo svolgimento del giudizio ordinario, che non può identificarsi con la sola – ipotetica – durata del giudizio.
Tale situazione di urgenza, qualificata dall'imminenza ed irreparabilità della lesione al diritto azionato, in dipendenza del tempo necessario per lo svolgimento del giudizio ordinario non è stata minimamente allegata nella specie.
Né può ravvisarsi un pregiudizio in re ipsa nella perdita della possibilità di prestare servizio e di acquisire un bagaglio culturale, considerando, tra l'altro, che il reclamato ha un'esperienza di insegnamento risalente nel tempo, per cui non si profila alcun danno irreparabile alla professionalità nel mancato esercizio della professione per un certo lasso di tempo.
Non è conforme alla ratio e alla lettera dell'art. 700 c.p.c. sostenere che in determinate situazioni il periculum in mora sussista in re ipsa, in quanto implicitamente insito nella natura del bene tutelato.
Ne discende la necessità di allegazioni puntuali, che consentano al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio imminente, concretamente e non teoricamente irrimediabile.
Soddisfatto l'onere di allegazione, graverà sull'istante anche l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti e reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.
Nella specie, non sono state fornite allegazioni puntuali, né sono stati forniti elementi di prova in ordine all'ipotetico danno invocato, la cui imminenza non è stata provata, né è stata allegata una situazione di urgenza con riferimento alle condizioni personali e familiari, al fine di consentire un vaglio da parte del giudice, in ordine ad una situazione di urgenza neanche espressamente prospettata, essendosi parte reclamata limitata a riferire genericamente che il reddito del docente è l'unica fonte di sostentamento per il suo nucleo familiare;
tuttavia, con riferimento al nucleo familiare, nulla ha riferito o documentato il reclamato che, nel ricorso introduttivo, ha genericamente dedotto che il ha due figli a carico entrambi universitari Pt_1
14 (circostanza che non è stata minimamente allegata), ma non ha allegato nulla con riferimento ad un eventuale coniuge o ad altri eventuali membri del nucleo familiare, sicché non ha fornito alcun elemento da cui dedurre le gravi condizioni economiche.
Né parte reclamata ha specificato quali sarebbero le spese quotidiane che avrebbe necessità di sostenere o allegato circostanze che consentano di valutare se dette spese – neanche identificate –possano essere altrimenti affrontate (ad esempio, dalla moglie, sulla cui esistenza e sulla cui situazione economica nulla viene allegato).
In particolare, nulla ha dedotto il reclamato in merito alla necessità di pagare un canone di locazione mensile, o un mutuo, né ha allegato altre spese fisse, o altri elementi da cui ricavare l'irreparabilità del danno, o quanto meno una oggettiva gravità della situazione economica, non fornendo alcun elemento per consentire al giudice di operare una verifica in merito.
Infine, é del tutto inconferente il richiamo alla necessità di tutelare il percorso di crescita delle classi dell'I.I.S. Olivetti Panetta di Locri, affidate al negli CP_4
anni scolastici precedenti, che verrebbe frustrata dal mancato riconoscimento del punteggio richiesto.
Infatti, la continuità didattica riguarda al più, il buon andamento dell'amministrazione, o eventualmente gli studenti, ma non concerne situazioni personali del reclamato, che giustificherebbero, in presenza del pericolo di un pregiudizio grave ed imminente non altrimenti ristorabile, l'emissione di un provvedimento in via di urgenza in favore del sig. Pt_1
Il requisito del periculum in mora presuppone, invece, il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma e che devono riguardare esclusivamente l'interessato che invoca il provevdimento in via di urgenza;
occorre, dunque, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter
15 desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento – a danno dell'interessato - legato alla condotta della controparte.
Nella specie, tali elementi non sono stati provati dall'odierno reclamato, che ha allegato soltanto un timore ipotetico, non connotato dall'attualità e dall'imminenza.
Invece, ai fini della prova della sussistenza del requisito del periculum in mora, non è sufficiente la prospettazione di un timore ipotetico di un evento futuro e incerto, come il fondato timore di un danno alla chance, o un danno, non meglio identificato, al reclamato e alla sua famiglia, essendo necessaria l'allegazione di elementi specifici, su cui fondare il pericolo di un pregiudizio irreparabile.
Al contrario, dalla prospettazione del ricorrente/reclamato, alla luce di quanto argomentato, non emergono l'imminenza e l'irreparabilità del danno genericamente dedotto, in quanto il timore invocato, non identificato con fatti, eventi o situazioni specifiche e attuali (tali da non poter attende la fine del giudizio), appare privo di concretezza.
La mancanza del requisito del periculum in mora, non provato dal reclamato che, in qualità di ricorrente nel giudizio volto all'emissione del provvedimento in via di urgenza, aveva l'onere di provarlo, è di per sé sufficiente ai fini del rigetto dell'istanza cautelare, dal momento che la concessione di un provvedimento di urgenza è subordinata alla coesistenza di entrambi i requisiti, ossia il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Pertanto, il reclamo va accolto, per difetto del requisito del periculum in mora, con conseguente rigetto dell'istanza cautelare.
In considerazione della pendenza del giudizio di merito, le spese saranno regolate all'esito dello stesso.
P.Q.M.
- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza cautelare pronunciata nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 2888-1/2024 del 25 gennaio 2025, rigetta la domanda cautelare promossa dal sig. ; Parte_2
16 - Spese al merito.
Così deciso alla camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente e Giudice relatore dott.ssa Maria Fenucci
17
Sezione Civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 523/2025
Il Tribunale di Locri - Sezione Lavoro - riunito in camera di consiglio in funzione di giudice del lavoro nelle persone dei magistrati:
Maria Fenucci Presidente e relatore
Francesca Caselli Giudice
Rodolfo Valentino Scarponi Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. 523/2025
TRA
[...]
Parte_1
[...]
[...]
Avv. Reba Reitano
Avente ad oggetto: reclamo avverso provvedimento G.U.L. di Locri in composizione monocratica del 28/01/2025
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/03/2025
Osserva:
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024, il sig. ha Parte_1
esposto:
1 -che è docente precario presso il e, da quando ha Parte_1
presentato domanda di reinserimento nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso A019, è sempre stato destinatario di incarichi di supplenza per l'intero anno scolastico come docente di filosofia e storia nei licei di Locri;
-che ha superato il concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 “Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado - prot. n. 9857 del
12.06.2018” per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia per le regioni
Basilicata, , Campania, Molise, Puglia;
Pt_1
-che, nonostante il concorso fosse finalizzato all'assunzione di docenti a tempo indeterminato, è ancora in attesa di essere convocato per il ruolo, mentre il
[...]
, negli anni successivi al concorso, gli ha proposto esclusivamente Parte_1
incarichi annuali a tempo determinato;
-che, nel biennio 2022-2023, risultava inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze relative alla città metropolitana di
[...]
, in virtù di abilitazione conseguita in data 16/10/2000, con il superamento di Pt_1
un concorso pubblico per esami e titoli, titolo di abilitazione che è in possesso dell'amministrazione;
-che, in seguito all'ordinanza Ministeriale n. 88/2024, avente ad oggetto
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2024/2025 e per il biennio 2025/2026, ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie GPS per la città metropolitana di;
Parte_1
-che, nella procedura informatizzata, ha mantenuto invariata la voce del titolo di abilitazione, dichiarando espressamente, come si evince nella sezione A1 relativa al titolo di accesso alla graduatoria della istanza sopraindicata, il conseguimento
2 dell'abilitazione tramite “CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI D.M.
354 10/8/1998 PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI COSENZA CS”;
-che il sistema informatico relativo all'istanza di aggiornamento prevede, nella sezione relativa al titolo di accesso alla graduatoria una sezione A 1, nella quale si inserisce il titolo di accesso, con la votazione e la data di conseguimento e una sezione A 2, nella quale, con un menu a tendina, si riporta cliccando il dettaglio del titolo di accesso;
-che l'ordinanza ministeriale n. 88/2024 prevede, con riferimento ai titoli valutabili nella I fascia scuola secondaria, che, in aggiunta ai punteggi di cui al punto
A 1 relativo al titolo di accesso, per l'abilitazione conseguita tramite il superamento di concorso ordinario, siano attribuiti ulteriori punti 24;
- che tale punteggio non è stato riconosciuto al ricorrente, sebbene fosse diretta conseguenza del titolo dichiarato nell'istanza di inclusione nelle GPS, in quanto, a causa di un malfunzionamento del sistema informatico, il titolo di abilitazione non risulta valorizzato nella sezione A2;
-che, con specifica istanza trasmessa via pec, ha fatto richiesta di attivazione della procedura del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art.6, lett. b), legge 7 agosto 1990 n. 241, senza ottenere alcun riscontro;
-che il principio del soccorso istruttorio trova applicazione anche nei casi in cui le domande di partecipazione ai concorsi siano presentate in modo informatizzato;
-che l'erroneo inserimento del titolo era agevolmente riscontrabile dall'ufficio scolastico al momento della valutazione prevista dall'art. 8 della O.M. e imponeva la rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, che consente di adeguare la domanda agli elementi di fatto già conosciuti dall'amministrazione;
-che ha proposto formale reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio previsto dall'ordinanza ministeriale n. 88/2024, con richiesta di rettifica del punteggio, che è rimasta priva di riscontro;
3 -che il decreto di pubblicazione delle GPS per il biennio 2024/2026 viola l'ordinanza Ministeriale 88/2024, con riferimento al punteggio per i titoli dichiarati attribuito al docente come disciplinato ex art. 8 co. 1, tramite Allegato A/3 per la prima fascia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
-che, pertanto, oltre ai 50 punti già riconosciuti, ha diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio previsto dall'ordinanza ministeriale sulla cdc A019 pari a 30 punti, per un punteggio complessivo di punti 80;
-che l'illegittimità del provvedimento di assegnazione del punteggio determina il rischio di non assegnazione di incarichi di docenza per tutto l'arco temporale di vigenza delle GPS del biennio 2024/2026;
-che, oltre al fumus boni iuris, sussiste anche il periculum in mora in quanto il ricorrente, nella nuova graduatoria, si è collocato in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti a causa della mancata attribuzione del punteggio corretto, circostanza che gli ha precluso la possibilità̀ di ottenere degli incarichi di supplenza sulla scorta dell'Ordinanza ministeriale n. 88/2024, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità̀;
-che, negli ultimi anni, ha sempre ottenuto incarichi annuali di supplenza in virtù della posizione in graduatoria;
-che la perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio in re ipsa, in quanto sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita del bagaglio di esperienza (non reintegrabile ex post);
-che, inoltre, avendo prestato servizio negli ultimi due anni presso l'I.I.S
di Locri seguendo per due anni di seguito alcune classi ( tra cui la 3 A Controparte_1
e la 4 A del liceo artistico) caratterizzate da particolari fragilità, ha scelto tale istituto come preferenza, al fine di garantire la continuità̀ didattica ed educativa e di condurre gli stessi allievi seguiti negli ultimi due anni agli esami finale di stato, di nomina nella stessa scuola;
4 -che sussiste il requisito dell'urgenza in quanto, in difetto di un provvedimento cautelare, saranno frustrate le possibilità̀ di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025, con perdita della retribuzione e del relativo punteggio, strettamente correlato alle chance occupazionali;
-che, infatti, il servizio di insegnamento non di ruolo, secondo quanto disposto ex lege n. 124/1999, è considerato come anno scolastico valido ai fini dell'annualità̀ di servizio se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, dando la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo e alle procedure concorsuali;
-che i tempi di un ordinario procedimento di merito mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente e determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, pregiudicando il diritto del ricorrente ad avere un impiego e una fonte di reddito per il proprio nucleo familiare;
-che il permanere dell'errato punteggio determina, irreparabilmente,
l'impossibilità per il ricorrente di prestare e di maturare il servizio, di percepire la retribuzione, di accompagnare le classi seguite negli ultimi anni agli esami di stato e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili ex post;
-che la manifesta ingiustizia dei provvedimenti censurati ha causato al ricorrente danni patrimoniali e danni morali, che vanno risarciti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “IN VIA
CAUTELARE. Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché́ del periculum in mora siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: - ORDINARE alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO
UFFICIALE(U).0014457.03-09-2024 del 03.09.2024, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A019 Filosofia e storia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella seconda fascia delle
5 Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di
valide per gli AA.SS. 2024/26 nella posizione e secondo il punteggio Parte_1
spettante e maturato (i.e. punti 80); - E, per l'effetto, DISPORRE l'assegnazione al prof. di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la Pt_1
classe di concorso A019 in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella del prof. (Cfr. DOC. 1) secondo Pt_1
l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (Cfr.
DOC. 2). - DISPORRE ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
NEL MERITO: - ORDINARE alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO
UFFICIALE(U).0014457.03-09-2024 del 03.09.2024, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A019 Filosofia e storia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella seconda fascia delle
Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di
valide per gli AA.SS. 2024/26 secondo il punteggio spettante e Parte_1
maturato (i.e. punti 80); - E, per l'effetto, DISPORRE l'assegnazione al prof. di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe Pt_1
di concorso A019 in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata,
e/o GI, subordinata a quella del prof. (Cfr. DOC. 1) secondo l'ordine delle Pt_1
preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (Cfr. DOC. 2). -
DISPORRE ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. - CONDANNARE le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a
6 far data dal 06.09.2024 alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c. - in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato e pretestuoso non accoglimento dell'istanza in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/90”.
Radicatasi la lite, si è costituito il , eccependo: Parte_1
-che difetta l'interesse ad agire, in quanto parte ricorrente non offre alcuna prova che, ottenendo il punteggio di 80 punti da lui richiesto per la classe di concorso
A019, otterrebbe il posto di lavoro richiesto;
-che il ricorrente non indica, nel ricorso, alcun candidato collocatosi in posizione utile o pari alla sua in graduatoria e non ha provveduto a notificare il ricorso a nessuno dei candidati partecipanti insieme a lui nella medesima classe di concorso, con conseguente violazione del principio del contraddittorio;
Contr
-che l ha operato correttamente riconoscendo al ricorrente un punteggio di complessivi punti 50, in quanto la O.M. n. 88/2024 contiene una specifica procedura ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di 24 punti “per l'abilitazione conseguita mediante il superamento di un concorso ordinario”, mentre la domanda del ricorrente, per sua stessa ammissione, non è stata compilata nella parte relativa al punto A.
2. lettera f, necessaria per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti;
-che l'ipotesi di omessa compilazione di una parte della domanda è specificamente prevista dall'ordinanza ministeriale n. 88/2024, per cui la mancata indicazione, nel termine ultimo per presentare la domanda, di ulteriori titoli valutabili ha correttamente impedito l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti chiesto dal ricorrente;
7 -che anche la FAQ n. 59 pubblicata sul sito web del Parte_1
chiarisce che l'aspirante che ha utilizzato l'accesso alla GPS con il concorso dovrà chiedere l'attribuzione del punteggio aggiuntivo nell'apposita Sezione A.2, selezionando la voce di interesse;
-che i medesimi rilievi sono riferibili all'ulteriore pretesa di 6 punti, ai sensi del punto B.6 della Tabella A/3 allegata alla O.M. 88/2024, in quanto la domanda non è stata compilata con l'indicazione ai sensi di tale punto;
-che è inconferente il richiamo al soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, fondato su un malfunzionamento della piattaforma dedicata alla compilazione della domanda, che non è stato oggetto di prova;
-che nessun malfunzionamento è stato segnalato in sede di compilazione della domanda dal ricorrente, che ha trasmesso l'istanza di soccorso istruttorio solo in data
10/08/2024, oltre un mese e mezzo dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda;
-che il procedimento di inserimento/aggiornamento delle GPS e delle GI non è assimilabile ad un ordinario procedimento amministrativo in cui il privato vanta un interesse legittimo ad ottenere il provvedimento a lui favorevole ma, trattandosi di un pubblico concorso, deve essere effettuata una selezione dei candidati sulla base dei titoli, per cui non è permessa alcuna modifica o integrazione della domanda di partecipazione, ma soltanto una richiesta di chiarimenti;
-che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sebbene i titoli fossero in possesso dell'amministrazione, era comunque necessario indicare, nella domanda di partecipazione, gli estremi e il riferimento alle certificazioni versate nel fascicolo personale, non sussistendo un potere/dovere di integrazione della documentazione in capo all'amministrazione;
-che, in applicazione del principio di auto responsabilità, il candidato avrebbe dovuto verificare il coretto inserimento dei dati in sede di compilazione della domanda ed evidenziare all'amministrazione un eventuale malfunzionamento;
8 -che il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di inoltrare l'istanza e visualizzare l'ipotesi di valutazione della propria domanda e, ove avesse ravvisato un malfunzionamento della piattaforma, avrebbe potuto e dovuto segnalarlo tempestivamente all'Amministrazione, prima del termine ultimo di scadenza per la presentazione della domanda;
-che non sussiste neanche il periculum in mora, in quanto è stato configurato un danno da ritardo e da mancato conseguimento del contratto a tempo determinato in via ipotetica;
-che è inammissibile la deduzione secondo cui il periculum deriverebbe dalla perdita di chance e di professionalità per la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo, che riguarda il merito della vicenda.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28/01/2025, la domanda cautelare è stata accolta.
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 8/02/2025, il
, richiamando le argomentazioni contenute nella memoria di Parte_1
costituzione, sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora e censurando in particolare la parte dell'ordinanza reclamata relativa al periculum in mora, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in accoglimento del presente reclamo, rigettare la domanda cautelare del ricorrente , siccome infondata Parte_1
in fatto e in diritto e, per l'effetto, riformare l'ordinanza cautelare resa in proc. RG
2888-1/24 e pronunciata in data 26 gennaio 2025. Con vittoria di spese e onorari di entrambe le fasi del giudizio cautelare”.
Radicatasi la lite, si è costituito il sig. , richiamando le Controparte_3
argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo al giudizio n. 2888/24, sia in punto di fumus boni iuris che in punto di periculum in mora nonché la motivazione alla base dell'ordinanza reclamata, concludendo per il rigetto del reclamo.
9 All'udienza del 13/03/2025, sentiti i difensori delle parti, il collegio ha riservato la decisione.
***
Giova premettere che la tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. si caratterizza per la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris
(ossia dell'evidente fondatezza della pretesa azionata in giudizio) e del periculum in mora, inteso come pericolo di verificazione di un pregiudizio irreparabile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario.
In particolare, il periculum in mora consiste nel fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Tale irreparabilità si configura quando il pregiudizio potenziale non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica, né risarcibile per equivalente pecuniario.
Affinché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., occorre la contemporanea sussistenza sia del fumus boni iuris ( la verifica della probabile fondatezza del diritto di chi agisce), che del periculum in mora,
(l'incombenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, tale che non sia ipotizzabile l'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito).
Inoltre, ritiene il Collegio che debba essere esaminato, in primo luogo, il profilo del periculum in mora, la cui sussistenza costituisce l'in sé dell'azione cautelare, nel senso che connota l'urgenza e, pertanto, si pone come necessario antecedente logico (in mancanza del quale viene meno l'urgenza tipica dell'azione intrapresa e resta superfluo l'esame del fumus boni iuris, che, evidentemente, può attendere i tempi di espletamento di un giudizio ordinario).
Nell'esaminare tale requisito, deve rifuggirsi dalla tentazione di raccordare eventi, quale quello oggetto del presente giudizio, ad una condizione di periculum esistente in re ipsa.
10 Indubbiamente talvolta si verificano vicende idonee a ripercuotere i loro effetti in maniera dirompente su diversi aspetti della vita delle persone che ne siano parte.
Tuttavia, non bisogna dare indiscriminato ingresso alla tutela cautelare, sull'astratta considerazione che certe vicende siano di per sé urgenti: infatti, soltanto la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.
Diversamente, si addiverrebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare, che diventerebbe il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti, con conseguente “normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario
(del quale finirebbe per mutuare anche i tempi), a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) bisognosi di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
Il pregiudizio è irreparabile quando la lesione del diritto, causata da una tardiva tutela, sia tale da non poter essere più rimediata attraverso una reintegrazione in forma specifica o per equivalente, idonea a ripristinare la situazione giuridica preesistente: tale elemento, anche in considerazione dell'eccezionalità dello strumento, deve essere specificamente indicato e provato.
L'onere della prova circa la sussistenza di una situazione di periculum in mora incombe sul ricorrente che reclama l'emissione di un provvedimento in via d'urgenza e deve essere oggetto di puntuale allegazione.
In particolare, colui che promuove il giudizio cautelare deve allegare o provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta illegittima possa cagionare gravi danni, che non sarebbero ristorabili neanche successivamente.
Pertanto, l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto, in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del ricorrente, che ha l'onere di fornire allegazioni puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo
11 necessario per lo svolgimento del giudizio di merito, la sua situazione personale e familiare venga irreparabilmente compromessa.
Nel caso di specie, il reclamato non allega la sussistenza del periculum in mora, limitandosi genericamente a dedurre che il docente, nella nuova graduatoria relativa al biennio 2024/2026, si è collocato in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi, per cui la mancata attribuzione del punteggio reclamato gli ha precluso la possibilità di ottenere incarichi di supplenza, che negli anni precedenti ha sempre ottenuto, con conseguente danno alla chance.
Orbene, il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso prospettato da chi reclama il provvedimento d'urgenza debba essere non una remota possibilità, ma una vicina probabilità.
Nella specie, parte reclamata ha invocato un punteggio complessivo di 80, lamentando un danno da perdita della chance di ottenere un incarico con il riconoscimento del punteggio richiesto e, nello specifico, di ottenere il medesimo incarico, presso la medesima scuola, rispetto agli anni scolastici precedenti.
Tuttavia, nella prospettazione del danno come perdita di chance, non si ravvisa alcun pericolo imminente di un pregiudizio irreparabile altrimenti, in quanto anche il danno alla chance, che va in ogni caso puntualmente allegato, può essere risarcito, per cui non subisce una lesione irreparabile a causa dei tempi del giudizio ordinario.
Infatti, anche l'eventuale danno alla chance, ove ricorrano i presupposti, è risarcibile per equivalente, all'esito del giudizio ordinario che accerti l'effettiva sussistenza di un danno.
Pertanto, allo stato degli atti, non emerge un pregiudizio attuale e imminente in capo al reclamato, derivante dalla mancata attribuzione del punteggio richiesto e tale da non poter attendere lo svolgimento del giudizio.
Non è, dunque, corretto quanto sostenuto dalla parte reclamata secondo cui i tempi del giudizio ordinario mal si conciliano con la posizione del docente e determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, atteso che, allo stato
12 degli atti, è stato prospettato soltanto un pregiudizio non attuale ma ipotetico e, in ogni caso, non irreparabile.
Per le medesime ragioni, non si ravvisano l'imminenza e l'attualità, indispensabili ai fini della prova della sussistenza del periculum in mora, nella circostanza della perdita della retribuzione né, di conseguenza, nella perdita del punteggio, che sarebbe conseguito solo in caso di effettivo conseguimento dell'incarico.
Infatti, anche la mancata attribuzione del punteggio, in ragione dell'illegittima negazione di un contratto di supplenza spettante, ove ricorrano i presupposti e dinanzi alla prova dell'effettiva spettanza dell'attribuzione della supplenza, può essere risarcita in forma specifica, con l'attribuzione postuma del punteggio.
Del resto, lo stesso reclamato, nel ricorso introduttivo al giudizio n. 2888/2024, lamenta che “saranno frustrate le possibilità̀ di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025” rimarcando la natura ipotetica, non attuale ed imminente ma futura del pregiudizio lamentato.
Il reclamato, dunque, prospetta gravi e irreparabili danni alla professionalità, per il fatto che gli viene impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa (circostanza non provata alla luce di quanto innanzi argomentato), senza nulla allegare in merito all'irreparabilità del pregiudizio, che ben potrebbe essere oggetto di un'azione risarcitoria.
Orbene, osserva il collegio che un generico interesse ad una rapida tutela dei diritti è un'esigenza comune in tutti i procedimenti giudiziari e, in particolare, in quelli in materia di lavoro, proprio per questo caratterizzati dalla specialità del rito: pertanto, ai fini della concessione di un provvedimento cautelare, l'esistenza di un tale interesse non è sufficiente.
Al contrario, è necessaria la sussistenza di una situazione di urgenza, qualificata dall'imminenza ed irreparabilità della lesione al diritto azionato, in
13 dipendenza del tempo necessario per lo svolgimento del giudizio ordinario, che non può identificarsi con la sola – ipotetica – durata del giudizio.
Tale situazione di urgenza, qualificata dall'imminenza ed irreparabilità della lesione al diritto azionato, in dipendenza del tempo necessario per lo svolgimento del giudizio ordinario non è stata minimamente allegata nella specie.
Né può ravvisarsi un pregiudizio in re ipsa nella perdita della possibilità di prestare servizio e di acquisire un bagaglio culturale, considerando, tra l'altro, che il reclamato ha un'esperienza di insegnamento risalente nel tempo, per cui non si profila alcun danno irreparabile alla professionalità nel mancato esercizio della professione per un certo lasso di tempo.
Non è conforme alla ratio e alla lettera dell'art. 700 c.p.c. sostenere che in determinate situazioni il periculum in mora sussista in re ipsa, in quanto implicitamente insito nella natura del bene tutelato.
Ne discende la necessità di allegazioni puntuali, che consentano al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio imminente, concretamente e non teoricamente irrimediabile.
Soddisfatto l'onere di allegazione, graverà sull'istante anche l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti e reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.
Nella specie, non sono state fornite allegazioni puntuali, né sono stati forniti elementi di prova in ordine all'ipotetico danno invocato, la cui imminenza non è stata provata, né è stata allegata una situazione di urgenza con riferimento alle condizioni personali e familiari, al fine di consentire un vaglio da parte del giudice, in ordine ad una situazione di urgenza neanche espressamente prospettata, essendosi parte reclamata limitata a riferire genericamente che il reddito del docente è l'unica fonte di sostentamento per il suo nucleo familiare;
tuttavia, con riferimento al nucleo familiare, nulla ha riferito o documentato il reclamato che, nel ricorso introduttivo, ha genericamente dedotto che il ha due figli a carico entrambi universitari Pt_1
14 (circostanza che non è stata minimamente allegata), ma non ha allegato nulla con riferimento ad un eventuale coniuge o ad altri eventuali membri del nucleo familiare, sicché non ha fornito alcun elemento da cui dedurre le gravi condizioni economiche.
Né parte reclamata ha specificato quali sarebbero le spese quotidiane che avrebbe necessità di sostenere o allegato circostanze che consentano di valutare se dette spese – neanche identificate –possano essere altrimenti affrontate (ad esempio, dalla moglie, sulla cui esistenza e sulla cui situazione economica nulla viene allegato).
In particolare, nulla ha dedotto il reclamato in merito alla necessità di pagare un canone di locazione mensile, o un mutuo, né ha allegato altre spese fisse, o altri elementi da cui ricavare l'irreparabilità del danno, o quanto meno una oggettiva gravità della situazione economica, non fornendo alcun elemento per consentire al giudice di operare una verifica in merito.
Infine, é del tutto inconferente il richiamo alla necessità di tutelare il percorso di crescita delle classi dell'I.I.S. Olivetti Panetta di Locri, affidate al negli CP_4
anni scolastici precedenti, che verrebbe frustrata dal mancato riconoscimento del punteggio richiesto.
Infatti, la continuità didattica riguarda al più, il buon andamento dell'amministrazione, o eventualmente gli studenti, ma non concerne situazioni personali del reclamato, che giustificherebbero, in presenza del pericolo di un pregiudizio grave ed imminente non altrimenti ristorabile, l'emissione di un provvedimento in via di urgenza in favore del sig. Pt_1
Il requisito del periculum in mora presuppone, invece, il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma e che devono riguardare esclusivamente l'interessato che invoca il provevdimento in via di urgenza;
occorre, dunque, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter
15 desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento – a danno dell'interessato - legato alla condotta della controparte.
Nella specie, tali elementi non sono stati provati dall'odierno reclamato, che ha allegato soltanto un timore ipotetico, non connotato dall'attualità e dall'imminenza.
Invece, ai fini della prova della sussistenza del requisito del periculum in mora, non è sufficiente la prospettazione di un timore ipotetico di un evento futuro e incerto, come il fondato timore di un danno alla chance, o un danno, non meglio identificato, al reclamato e alla sua famiglia, essendo necessaria l'allegazione di elementi specifici, su cui fondare il pericolo di un pregiudizio irreparabile.
Al contrario, dalla prospettazione del ricorrente/reclamato, alla luce di quanto argomentato, non emergono l'imminenza e l'irreparabilità del danno genericamente dedotto, in quanto il timore invocato, non identificato con fatti, eventi o situazioni specifiche e attuali (tali da non poter attende la fine del giudizio), appare privo di concretezza.
La mancanza del requisito del periculum in mora, non provato dal reclamato che, in qualità di ricorrente nel giudizio volto all'emissione del provvedimento in via di urgenza, aveva l'onere di provarlo, è di per sé sufficiente ai fini del rigetto dell'istanza cautelare, dal momento che la concessione di un provvedimento di urgenza è subordinata alla coesistenza di entrambi i requisiti, ossia il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Pertanto, il reclamo va accolto, per difetto del requisito del periculum in mora, con conseguente rigetto dell'istanza cautelare.
In considerazione della pendenza del giudizio di merito, le spese saranno regolate all'esito dello stesso.
P.Q.M.
- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza cautelare pronunciata nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 2888-1/2024 del 25 gennaio 2025, rigetta la domanda cautelare promossa dal sig. ; Parte_2
16 - Spese al merito.
Così deciso alla camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente e Giudice relatore dott.ssa Maria Fenucci
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