CASS
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2025, n. 12734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12734 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: MI IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/06/2024 il GIP del Tribunale di MO, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, preso atto del consenso prestato dal Pubblico Ministero, ha applicato a RC MI, in relazione ai fatti di riciclaggio analiticamente descritti nell'imputazione, con le attenuanti generiche e la massima riduzione per la scelta dei rito, la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 2.600 di multa;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12734 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 26/02/2025 2. ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia deducendo violazione dell'art. 648-quater cod. pen.: rileva che il Tribunale ha omesso di disporre la confisca del profitto del reato, pari a complessivi euro 228.296,00, corrispondenti alle somme di denaro provento dei reati fiscali commessi da terze persone e ricevute dall'imputato, parte dei quali depositati sui propri conti correnti, omettendo altresì di motivare sul punto;
segnala che il GIP ha applicato una pena illegale avendo omesso di disporre la misura di sicurezza obbligatoriamente prevista quale conseguenza della condanna o della applicazione concordata della pena per il delitto di riciclaggio ed avente ad oggetto il valore delle somme corrispondenti alle operazioni illecite in quanto, in assenza di quelle attività, sarebbero state destinate ad essere definitivamente sottratte in quanto provento del delitto presupposto;
aggiunge che nel caso di specie le somme di cui si discute rappresentano l'ammontare delle evasioni fiscali ed il profitto del reato di riciclaggio a nulla rilevando che l'imputato non ne abbia goduto o ne abbia goduto solo in parte;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Lo strumento con il quale porre rimedio all'omessa applicazione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria è, infatti, da individuare nella competenza attribuita al giudice dell'esecuzione in materia di confisca, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., norma specificamente dettata per il caso di confisca obbligatoria (cfr., Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 01; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, Laklaa, Rv. 261886). Vero che il rimedio suindicato è previsto per il caso di sentenza ormai passata in giudicato;
e, tuttavia, a ben guardare, si tratta proprio dell'ipotesi qui esaminata dal momento che quella nel caso di specie la sentenza resa dal GIP di MO non è stata impugnata - quanto all'oggetto dell'accordo processuale sfociato nell'applicazione concordata della pena - né dall'imputato né dal PM e per questa ragione, è ormai passata in giudicato. • Di qui, dunque, il necessario ricorso al meccanismo contemplato dall'art. 676 cod. pen. previsto per rimediare all'omessa adozione di statuizioni di natura obbligatoria quale quella prevista dall'art. 648-quater cod. pen. secondo cui "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato" e che "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 26/02/2025 Il Presidente AN VA PETRÚ'ZZIELLIS
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/06/2024 il GIP del Tribunale di MO, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, preso atto del consenso prestato dal Pubblico Ministero, ha applicato a RC MI, in relazione ai fatti di riciclaggio analiticamente descritti nell'imputazione, con le attenuanti generiche e la massima riduzione per la scelta dei rito, la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 2.600 di multa;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12734 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 26/02/2025 2. ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia deducendo violazione dell'art. 648-quater cod. pen.: rileva che il Tribunale ha omesso di disporre la confisca del profitto del reato, pari a complessivi euro 228.296,00, corrispondenti alle somme di denaro provento dei reati fiscali commessi da terze persone e ricevute dall'imputato, parte dei quali depositati sui propri conti correnti, omettendo altresì di motivare sul punto;
segnala che il GIP ha applicato una pena illegale avendo omesso di disporre la misura di sicurezza obbligatoriamente prevista quale conseguenza della condanna o della applicazione concordata della pena per il delitto di riciclaggio ed avente ad oggetto il valore delle somme corrispondenti alle operazioni illecite in quanto, in assenza di quelle attività, sarebbero state destinate ad essere definitivamente sottratte in quanto provento del delitto presupposto;
aggiunge che nel caso di specie le somme di cui si discute rappresentano l'ammontare delle evasioni fiscali ed il profitto del reato di riciclaggio a nulla rilevando che l'imputato non ne abbia goduto o ne abbia goduto solo in parte;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Lo strumento con il quale porre rimedio all'omessa applicazione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria è, infatti, da individuare nella competenza attribuita al giudice dell'esecuzione in materia di confisca, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., norma specificamente dettata per il caso di confisca obbligatoria (cfr., Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 01; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, Laklaa, Rv. 261886). Vero che il rimedio suindicato è previsto per il caso di sentenza ormai passata in giudicato;
e, tuttavia, a ben guardare, si tratta proprio dell'ipotesi qui esaminata dal momento che quella nel caso di specie la sentenza resa dal GIP di MO non è stata impugnata - quanto all'oggetto dell'accordo processuale sfociato nell'applicazione concordata della pena - né dall'imputato né dal PM e per questa ragione, è ormai passata in giudicato. • Di qui, dunque, il necessario ricorso al meccanismo contemplato dall'art. 676 cod. pen. previsto per rimediare all'omessa adozione di statuizioni di natura obbligatoria quale quella prevista dall'art. 648-quater cod. pen. secondo cui "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato" e che "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 26/02/2025 Il Presidente AN VA PETRÚ'ZZIELLIS