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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1158/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2321/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3475/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 16/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T015749000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 3475/02/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, depositata il 16.11.2023, con la quale era stato accolto il ricorso della Resistente_1 S.r.l., avente ad oggetto l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20201T015749000 – Registro 2020.
L'Ufficio, richiamando gli atti comparativi e la ricostruzione del valore dell'immobile ex art. 51, comma 3,
DPR 131/86, ha dedotto plurimi vizi della sentenza gravata, chiedendone la riforma.
La società appellata non si è costituita nel giudizio di appello ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dall'esame degli atti e delle motivazioni svolte dall'Ufficio, risulta che la sentenza di primo grado non ha adeguatamente valutato gli elementi istruttori forniti dall'Agenzia delle Entrate, omettendo un effettivo scrutinio della metodologia comparativa e delle ragioni poste a fondamento dell'avviso di liquidazione.
In particolare, l'Ufficio ha dettagliatamente ricostruito la stima del valore dell'immobile mediante il raffronto con beni similari, secondo i criteri previsti dall'art. 51 DPR 131/86, applicando anche un abbattimento del
15% per l'alea estimativa, con determinazione finale del valore in € 129.000,00.
La sentenza impugnata, invece, si limita ad affermazioni generiche, prive di un adeguato confronto critico con i dati tecnici allegati, incorrendo nei denunciati vizi di motivazione.
Alla luce di ciò, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma della legittimità dell'atto impositivo.
SPESE DI GIUDIZIO
Considerata la particolarità della vicenda, la natura tecnica delle valutazioni estimative e la contumacia dell'appellata nel grado, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2321/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3475/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 16/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T015749000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 3475/02/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, depositata il 16.11.2023, con la quale era stato accolto il ricorso della Resistente_1 S.r.l., avente ad oggetto l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20201T015749000 – Registro 2020.
L'Ufficio, richiamando gli atti comparativi e la ricostruzione del valore dell'immobile ex art. 51, comma 3,
DPR 131/86, ha dedotto plurimi vizi della sentenza gravata, chiedendone la riforma.
La società appellata non si è costituita nel giudizio di appello ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dall'esame degli atti e delle motivazioni svolte dall'Ufficio, risulta che la sentenza di primo grado non ha adeguatamente valutato gli elementi istruttori forniti dall'Agenzia delle Entrate, omettendo un effettivo scrutinio della metodologia comparativa e delle ragioni poste a fondamento dell'avviso di liquidazione.
In particolare, l'Ufficio ha dettagliatamente ricostruito la stima del valore dell'immobile mediante il raffronto con beni similari, secondo i criteri previsti dall'art. 51 DPR 131/86, applicando anche un abbattimento del
15% per l'alea estimativa, con determinazione finale del valore in € 129.000,00.
La sentenza impugnata, invece, si limita ad affermazioni generiche, prive di un adeguato confronto critico con i dati tecnici allegati, incorrendo nei denunciati vizi di motivazione.
Alla luce di ciò, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma della legittimità dell'atto impositivo.
SPESE DI GIUDIZIO
Considerata la particolarità della vicenda, la natura tecnica delle valutazioni estimative e la contumacia dell'appellata nel grado, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo,13.1.26 IL PRESIDENTE