Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Infondatezza eccezione di decadenza

    Il termine biennale decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ovvero dal momento in cui la società è stata condannata a restituire l'IVA agli utenti.

  • Accolto
    Non debenza IVA su TIA1 e diritto al rimborso

    La Corte condivide la non assoggettabilità ad IVA della TIA1, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. La società ha diritto al rimborso in quanto ha restituito l'IVA agli utenti.

  • Accolto
    Interessi sul rimborso

    Gli interessi sono dovuti nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso e fino all'effettivo soddisfo, respingendo l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Ufficio.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Ufficio

    L'Ufficio è sostanzialmente soccombente e viene condannato alla rifusione delle spese di lite.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 114
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo