CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2005
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2006
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2007
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2008
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2009
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2010
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2011
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, insistendo per la rifusione delle spese di lite sostenute.
Resistente: confermando quanto già formulato in atti, insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 settembre 2025, la società Ricorrente_1., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato i silenzi – rifiuto formatisi su plurime istanze di rimborso IVA (presentate nel 2016 e, per talune posizioni, reiterate nel 2017) relative all'IVA applicata sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del Decreto Legislativo d.lgs. 22/1997 (c.d. TIA1) e restituita a undici utenti in esecuzione di condanne giudiziali esecutive.
La società ricorrente precisa che l'oggetto del giudizio è limitato alla sola IVA sulla TIA1 (esclusa quella afferente la TIA2) e quantifica l'importo complessivo richiesto in euro 1.700,41 (somma delle singole posizioni:
€ 79,98; € 174,43; € 161,50; € 72,78; € 196,37; € 144,49; € 238,73; € 226,34; € 172,58; € 121,50; € 111,71).
In fatto, Associazione_2 deduce di avere:
- riscosso l'IVA esposta in fattura e versata all'Erario tramite liquidazioni periodiche;
- restituito agli utenti l'IVA indebitamente applicata, a seguito di giudizi dinanzi al competente Giudice di Pace;
- presentato conseguenti domande di rimborso all'Agenzia delle Entrate rimaste prive di esplicito riscontro.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto, chiedendo:
- in via pregiudiziale, dichiararsi la decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine biennale ex art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che esso decorra dai singoli versamenti IVA (anni 2002/2010);
- nel merito, rigettarsi il ricorso, sostenendo – anche sulla base di prassi MEF/Agenzia delle Entrate–
l'assoggettabilità ad IVA;
- in subordine, limitarsi / negarsi gli interessi per asserita prescrizione quinquennale.
In data 5 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Giurisdizione e impugnabilità del silenzio–rifiuto
La controversia attiene a rimborsi IVA e, quindi, rientra nella giurisdizione tributaria ex art. 2 del D. Lgs. n.
546 del 1992; l'atto (rectius: il comportamento) è impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), D. Lgs. 546/1992
(rifiuto espresso o tacito della restituzione). Il ricorso è correttamente incardinato.
2) Eccezione di decadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 – infondata
L'Ufficio sostiene che la domanda di rimborso sarebbe tardiva perché presentata nel 2016 / 2017 a fronte di versamenti risalenti agli anni 2002 / 2010, e reputa irrilevanti le sentenze del Giudice di Pace ai fini del dies a quo. La tesi non è condivisibile.
L'art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992 prevede il termine biennale dal pagamento, “ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Nella fattispecie, il “presupposto per la restituzione” non può essere identificato meccanicamente nel pagamento originario dell'IVA: Ricorrente_1 ha operato in rivalsa verso gli utenti e il suo effettivo pregiudizio patrimoniale (e dunque la ragione concreta della ripetizione verso l'Erario) si è manifestato solo quando la società è stata condannata ed ha restituito agli utenti gli importi IVA, con esborsi documentati (ad es. per l'utente Nominativo_1: restituzione eseguita su base di sentenza esecutiva e istanza presentata invocando espressamente la “sopravvenienza del presupposto” nella pronuncia di condanna).
In altri termini: pretendere che Ricorrente_1 chiedesse il rimborso prima di essere tenuta a restituire l'IVA agli utenti significherebbe imporre un comportamento processualmente “preventivo” e sostanzialmente inconferente, oltre che potenzialmente foriero di ingiustificato arricchimento.
Conseguentemente, il termine biennale deve ritenersi decorrente, per ciascuna posizione, dal momento in cui la condanna (o comunque l'obbligo restitutorio) diviene concretamente esigibile e viene eseguita, o quantomeno dal formarsi della certezza giuridica dell'obbligo di riversamento verso l'utente, secondo la logica della clausola “presupposto sopravvenuto” richiamata dalla stessa istanza.
L'eccezione di decadenza è pertanto respinta.
3) Merito: non debenza dell'IVA su TIA1 e diritto al rimborso in capo a Ricorrente_1
Ricorrente_1 fonda la domanda sull'accertata non assoggettabilità ad IVA della TIA1, richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 5078/2016 e la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 238/2009).
Il Giudice (monocratico) condivide: la soluzione delle Sezioni Unite – per chiarezza argomentativa e funzione nomofilattica – non può essere neutralizzata da circolari o risoluzioni amministrative.
Accertata la non debenza dell'imposta, resta il punto vero: a chi spetta il rimborso?
In atti risulta che l'IVA è stata riscossa dalla società e versata all'Erario.
Risulta altresì che gli utenti hanno agito in giudizio e Ricorrente_1 ha restituito le somme in esecuzione di provvedimenti giudiziali, così subendo l'esborso.
In questa cornice, negare il rimborso determinerebbe un esito incompatibile con la neutralità dell'IVA:
l'imposta, incassata e riversata, verrebbe poi “pagata” una seconda volta dalla società al momento della restituzione agli utenti, rimanendo definitivamente a carico del soggetto che non doveva sopportarla.
È precisamente la dinamica descritta da Ricorrente_1.
4) Le difese dell'Ufficio su neutralità / detrazione: apodittiche e non decisive
L'Ufficio oppone il rischio di perdite erariali in caso di detrazione a monte da parte degli utenti e l'ipotesi di indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di Ricorrente_1 se l'operazione fosse fuori campo.
Sono argomenti suggestivi, ma qui rimangono inermi:
quanto alla detrazione degli utenti, l'Ufficio non prova né allega in concreto che i singoli utenti abbiano detratto l'imposta; e, per come il rapporto è rappresentato (utenze rifiuti su immobili, con nominativi persone fisiche), il rischio appare meramente congetturale.
Quanto alle rettifiche della detrazione o agli effetti “a monte” per Associazione_2, l'Amministrazione non può pretendere di trasformare un giudizio su un rimborso puntuale (IVA a debito versata e poi restituita agli utenti) in un regolamento generale e indimostrato del pro-rata / detraibilità del gruppo: sono profili che richiedono specifica istruttoria e, se del caso, autonomi atti.
Ne consegue che il ricorso è fondato e va accolto, con declaratoria di illegittimità dei silenzi -r ifiuto e conseguente condanna al rimborso.
5) Interessi
L'Ufficio eccepisce la prescrizione quinquennale degli interessi.
L'eccezione è parzialmente fondata: gli interessi, quali accessori a maturazione periodica, soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948 c.c., nei limiti in cui siano maturati oltre il quinquennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, gli interessi sono dovuti nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (30 settembre
2025) e sino all'effettivo soddisfo, secondo il tasso previsto dalla normativa applicabile ai rimborsi tributari.
6) Spese
La soccombenza dell'Ufficio è sostanziale;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso di Ricorrente_1.;
- dichiara l'illegittimità dei silenzi–rifiuto impugnati;
- condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto a rimborsare a Ricorrente_1. l'importo complessivo di € 1.700,41, oltre interessi nella misura di legge nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (dal 30 settembre 2025), e fino all'effettivo pagamento;
- condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 350,00, oltre rimborso forfettario spese generale 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
LO RR
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2002
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2003
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2004
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2005
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2006
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2007
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2008
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2009
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2010
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2011
- DINIEGO RIMBORSO IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, insistendo per la rifusione delle spese di lite sostenute.
Resistente: confermando quanto già formulato in atti, insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30 settembre 2025, la società Ricorrente_1., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato i silenzi – rifiuto formatisi su plurime istanze di rimborso IVA (presentate nel 2016 e, per talune posizioni, reiterate nel 2017) relative all'IVA applicata sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del Decreto Legislativo d.lgs. 22/1997 (c.d. TIA1) e restituita a undici utenti in esecuzione di condanne giudiziali esecutive.
La società ricorrente precisa che l'oggetto del giudizio è limitato alla sola IVA sulla TIA1 (esclusa quella afferente la TIA2) e quantifica l'importo complessivo richiesto in euro 1.700,41 (somma delle singole posizioni:
€ 79,98; € 174,43; € 161,50; € 72,78; € 196,37; € 144,49; € 238,73; € 226,34; € 172,58; € 121,50; € 111,71).
In fatto, Associazione_2 deduce di avere:
- riscosso l'IVA esposta in fattura e versata all'Erario tramite liquidazioni periodiche;
- restituito agli utenti l'IVA indebitamente applicata, a seguito di giudizi dinanzi al competente Giudice di Pace;
- presentato conseguenti domande di rimborso all'Agenzia delle Entrate rimaste prive di esplicito riscontro.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto, chiedendo:
- in via pregiudiziale, dichiararsi la decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine biennale ex art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che esso decorra dai singoli versamenti IVA (anni 2002/2010);
- nel merito, rigettarsi il ricorso, sostenendo – anche sulla base di prassi MEF/Agenzia delle Entrate–
l'assoggettabilità ad IVA;
- in subordine, limitarsi / negarsi gli interessi per asserita prescrizione quinquennale.
In data 5 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Giurisdizione e impugnabilità del silenzio–rifiuto
La controversia attiene a rimborsi IVA e, quindi, rientra nella giurisdizione tributaria ex art. 2 del D. Lgs. n.
546 del 1992; l'atto (rectius: il comportamento) è impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), D. Lgs. 546/1992
(rifiuto espresso o tacito della restituzione). Il ricorso è correttamente incardinato.
2) Eccezione di decadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 – infondata
L'Ufficio sostiene che la domanda di rimborso sarebbe tardiva perché presentata nel 2016 / 2017 a fronte di versamenti risalenti agli anni 2002 / 2010, e reputa irrilevanti le sentenze del Giudice di Pace ai fini del dies a quo. La tesi non è condivisibile.
L'art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992 prevede il termine biennale dal pagamento, “ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Nella fattispecie, il “presupposto per la restituzione” non può essere identificato meccanicamente nel pagamento originario dell'IVA: Ricorrente_1 ha operato in rivalsa verso gli utenti e il suo effettivo pregiudizio patrimoniale (e dunque la ragione concreta della ripetizione verso l'Erario) si è manifestato solo quando la società è stata condannata ed ha restituito agli utenti gli importi IVA, con esborsi documentati (ad es. per l'utente Nominativo_1: restituzione eseguita su base di sentenza esecutiva e istanza presentata invocando espressamente la “sopravvenienza del presupposto” nella pronuncia di condanna).
In altri termini: pretendere che Ricorrente_1 chiedesse il rimborso prima di essere tenuta a restituire l'IVA agli utenti significherebbe imporre un comportamento processualmente “preventivo” e sostanzialmente inconferente, oltre che potenzialmente foriero di ingiustificato arricchimento.
Conseguentemente, il termine biennale deve ritenersi decorrente, per ciascuna posizione, dal momento in cui la condanna (o comunque l'obbligo restitutorio) diviene concretamente esigibile e viene eseguita, o quantomeno dal formarsi della certezza giuridica dell'obbligo di riversamento verso l'utente, secondo la logica della clausola “presupposto sopravvenuto” richiamata dalla stessa istanza.
L'eccezione di decadenza è pertanto respinta.
3) Merito: non debenza dell'IVA su TIA1 e diritto al rimborso in capo a Ricorrente_1
Ricorrente_1 fonda la domanda sull'accertata non assoggettabilità ad IVA della TIA1, richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 5078/2016 e la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 238/2009).
Il Giudice (monocratico) condivide: la soluzione delle Sezioni Unite – per chiarezza argomentativa e funzione nomofilattica – non può essere neutralizzata da circolari o risoluzioni amministrative.
Accertata la non debenza dell'imposta, resta il punto vero: a chi spetta il rimborso?
In atti risulta che l'IVA è stata riscossa dalla società e versata all'Erario.
Risulta altresì che gli utenti hanno agito in giudizio e Ricorrente_1 ha restituito le somme in esecuzione di provvedimenti giudiziali, così subendo l'esborso.
In questa cornice, negare il rimborso determinerebbe un esito incompatibile con la neutralità dell'IVA:
l'imposta, incassata e riversata, verrebbe poi “pagata” una seconda volta dalla società al momento della restituzione agli utenti, rimanendo definitivamente a carico del soggetto che non doveva sopportarla.
È precisamente la dinamica descritta da Ricorrente_1.
4) Le difese dell'Ufficio su neutralità / detrazione: apodittiche e non decisive
L'Ufficio oppone il rischio di perdite erariali in caso di detrazione a monte da parte degli utenti e l'ipotesi di indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di Ricorrente_1 se l'operazione fosse fuori campo.
Sono argomenti suggestivi, ma qui rimangono inermi:
quanto alla detrazione degli utenti, l'Ufficio non prova né allega in concreto che i singoli utenti abbiano detratto l'imposta; e, per come il rapporto è rappresentato (utenze rifiuti su immobili, con nominativi persone fisiche), il rischio appare meramente congetturale.
Quanto alle rettifiche della detrazione o agli effetti “a monte” per Associazione_2, l'Amministrazione non può pretendere di trasformare un giudizio su un rimborso puntuale (IVA a debito versata e poi restituita agli utenti) in un regolamento generale e indimostrato del pro-rata / detraibilità del gruppo: sono profili che richiedono specifica istruttoria e, se del caso, autonomi atti.
Ne consegue che il ricorso è fondato e va accolto, con declaratoria di illegittimità dei silenzi -r ifiuto e conseguente condanna al rimborso.
5) Interessi
L'Ufficio eccepisce la prescrizione quinquennale degli interessi.
L'eccezione è parzialmente fondata: gli interessi, quali accessori a maturazione periodica, soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948 c.c., nei limiti in cui siano maturati oltre il quinquennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, gli interessi sono dovuti nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (30 settembre
2025) e sino all'effettivo soddisfo, secondo il tasso previsto dalla normativa applicabile ai rimborsi tributari.
6) Spese
La soccombenza dell'Ufficio è sostanziale;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso di Ricorrente_1.;
- dichiara l'illegittimità dei silenzi–rifiuto impugnati;
- condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto a rimborsare a Ricorrente_1. l'importo complessivo di € 1.700,41, oltre interessi nella misura di legge nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (dal 30 settembre 2025), e fino all'effettivo pagamento;
- condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 350,00, oltre rimborso forfettario spese generale 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
LO RR