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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7013 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Secci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta Secci, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) in via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2) La casa coniugale ubicata in Monastir, nella Via Catania n. 10, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al sig. . Parte_1
3) I figli avuti dalla coppia , e , allo stato non Per_1 Persona_2 Per_3 economicamente autosufficienti, verranno affidati ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso.
Dovranno, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale sui figli ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
4) ed vivranno stabilmente con il padre nella Per_3 Persona_4 Per_1 casa coniugale, ove hanno sempre vissuto ed avranno come residenza anagrafica quella del padre.
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita la sig.ra potrà vedere e Pt_2 tenere con se i figli nei weekend a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera ore 20:30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se dalla domenica notte al mercoledì pomeriggio nella settimane che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
salvo differenti accordi o,
Pag. 2 di 4 in considerazione della maggiore età di e dell'età di e Per_3 Persona_2 di salva differente volontà della prole. Per_1
Salvi diversi ed ulteriori accordi, o in considerazione della loro età, i figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti.
In particolare trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno (dalla sera del trentuno dicembre e per tutto il primo gennaio) con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, i figli staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Per le altre festività nazionali e locali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, e/o altre) si rispetterà l'ordine di inizio sopra indicato, fermo restando che qualora tali giorni ricadano nel fine settimana o nei periodi di ferie dei genitori durante i quali i figli staranno con il padre o con la madre si scalera alla festività successiva.
Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Part 6) Il sig. si impegna a farsi totale carico del mantenimento dei figli con lui residenti.
7) I coniugi di comune accordo convengono che l'assegno unico venga, allo stato Part attuale, percepito dal sig.
8) Le spese straordinarie documentate, nell'interesse dei figli non economicamente indipendenti, dovranno essere ripartite fra i coniugi nella misura del 50%, individuate secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) spese mediche indifferibili ed urgenti;
f) spese mediche per cicli di logopedia solo in caso di liste di attesa superiori a tre mesi presso strutture pubbliche;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista e attrezzature di carattere sanitario;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
Pag. 3 di 4 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) spese per campo scuola;
d) spese per il conseguimento della patente di guida.
Part 9) Il sig. i farà, altresì, carico del pagamento della rata del mutuo della casa, e tali somme versate saranno decurtate, al momento della vendita dell'immobile e/o del riscatto della quota in comproprietà dell'altro, quando i figli avranno raggiunto la maggiore età e/o l'indipendenza economica.
10) Poiché la sig.ra , al momento è disoccupata e, percepisce unicamente una Pt_2 pensione di invalidità di € 346,00, oltre l'emolumento della L. 20/97 (circa € Part 682,09 ogni sei mesi), il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma Pt_2 di € 100,00 mensili, fino al momento in cui questa non ne avrà più bisogno.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7013 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/08/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Secci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta Secci, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) in via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2) La casa coniugale ubicata in Monastir, nella Via Catania n. 10, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al sig. . Parte_1
3) I figli avuti dalla coppia , e , allo stato non Per_1 Persona_2 Per_3 economicamente autosufficienti, verranno affidati ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso.
Dovranno, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale sui figli ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
4) ed vivranno stabilmente con il padre nella Per_3 Persona_4 Per_1 casa coniugale, ove hanno sempre vissuto ed avranno come residenza anagrafica quella del padre.
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita la sig.ra potrà vedere e Pt_2 tenere con se i figli nei weekend a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera ore 20:30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se dalla domenica notte al mercoledì pomeriggio nella settimane che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
salvo differenti accordi o,
Pag. 2 di 4 in considerazione della maggiore età di e dell'età di e Per_3 Persona_2 di salva differente volontà della prole. Per_1
Salvi diversi ed ulteriori accordi, o in considerazione della loro età, i figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti.
In particolare trascorreranno ad anni alterni: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno (dalla sera del trentuno dicembre e per tutto il primo gennaio) con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, i figli staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Per le altre festività nazionali e locali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, e/o altre) si rispetterà l'ordine di inizio sopra indicato, fermo restando che qualora tali giorni ricadano nel fine settimana o nei periodi di ferie dei genitori durante i quali i figli staranno con il padre o con la madre si scalera alla festività successiva.
Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Part 6) Il sig. si impegna a farsi totale carico del mantenimento dei figli con lui residenti.
7) I coniugi di comune accordo convengono che l'assegno unico venga, allo stato Part attuale, percepito dal sig.
8) Le spese straordinarie documentate, nell'interesse dei figli non economicamente indipendenti, dovranno essere ripartite fra i coniugi nella misura del 50%, individuate secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) spese mediche indifferibili ed urgenti;
f) spese mediche per cicli di logopedia solo in caso di liste di attesa superiori a tre mesi presso strutture pubbliche;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista e attrezzature di carattere sanitario;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
Pag. 3 di 4 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) spese per campo scuola;
d) spese per il conseguimento della patente di guida.
Part 9) Il sig. i farà, altresì, carico del pagamento della rata del mutuo della casa, e tali somme versate saranno decurtate, al momento della vendita dell'immobile e/o del riscatto della quota in comproprietà dell'altro, quando i figli avranno raggiunto la maggiore età e/o l'indipendenza economica.
10) Poiché la sig.ra , al momento è disoccupata e, percepisce unicamente una Pt_2 pensione di invalidità di € 346,00, oltre l'emolumento della L. 20/97 (circa € Part 682,09 ogni sei mesi), il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma Pt_2 di € 100,00 mensili, fino al momento in cui questa non ne avrà più bisogno.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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