Articolo 11 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 dicembre 1988
Art. 11. 1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.
2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non puo' entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988