Articolo 10 della Legge 3 dicembre 2010, n. 202
Articolo 9Articolo 11
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5 dicembre 2010
Art. 10. 1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all' articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validita' delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all' articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 . Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" aggiunto dall' articolo 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e poi cosi' modificato dall' articolo 20, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 :
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali."
- Si riporta il testo dell' articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria":
"Art. 24-quinquies. Disposizioni in materia di dirigenti scolastici.
1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilita' di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, e' ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento."
Entrata in vigore il 5 dicembre 2010
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